L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’inversione contabile provvisoria in materia di regime Iva per i settori della logistica, trasporti e movimentazione merci.
Dal 30 luglio 2025 cambia il regime IVA per le imprese del settore logistica, trasporti e movimentazione merci.
Nell’attesa dell’entrata in vigore del meccanismo del reverse charge, inversione contabile, le imprese operanti nel settore della logistica, trasporti e movimentazione merci, possono optare per il pagamento dell’imposta da parte del committente. Le novità sono operative dal 30 luglio 2025.
L’opzione deve essere esercitata con la trasmissione del modello di Comunicazione pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 luglio e che si può scaricare in fondo all’articolo.
Ecco le istruzioni per esercitare l’opzione e porre il versamento Iva a carico del committente nei settori logistica, trasporti e movimentazione merci.
Come funziona l’inversione contabile, reverse charge
La Legge di Bilancio 2025, articolo 1, comma 59, ha previsto la possibilità per le imprese della logistica di addebitare l’Iva al committente. Si tratta di un regime opzionale, proprio per questo il successivo comma 60 ha stabilito la predisposizione del modello di Comunicazione ad hoc. Lo stesso è stato approvato con il provvedimento dell’AdE del 28 luglio 2025.
Il reverse charge Iva, o inversione contabile, è un meccanismo che prevede un’inversione dell’obbligo di versare l’Iva: il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o del prestatore. Di fatto, quindi, gli obblighi fiscali legati all’Iva si spostano da chi emette fattura a chi la riceve.
Questo meccanismo si applica prevalentemente negli appalti e subappalti e ha l’obiettivo di evitare la frode fiscale. Si prevede però l’estensione ai settori poc’anzi visti e nel frattempo la Legge di Bilancio 2025 disciplina una normativa transitoria.
In attesa della piena operatività della nuova disciplina, il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta è valida per tre anni.
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Come trasmettere il modello di Comunicazione
Il modello di Comunicazione deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 luglio 2025. Può essere trasmesso dai soggetti interessati anche tramite intermediario. Dal punto di vista operativo il modello di Comunicazione deve essere trasmesso con l’uso del software “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di errore nella compilazione della Comunicazione, la stessa può essere corretta, ma non si può rettificare l’opzione esercitata.
La Comunicazione può essere controllata dalle parti attraverso il proprio cassetto fiscale.
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Istruzioni per il versamento dell’IVA in caso di regime opzionale
Dopo aver esercitato l’opzione, l’Iva può essere versata con il modello F24. Con la Risoluzione 47 dell’Agenzia delle Entrate, sempre del 28 luglio 2025, è stato istituito il codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Non è possibile accedere alla compensazione fiscale per il versamento degli importi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
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