Contribuenti titolari di partita iva nel regime forfettario 2016 che superano i limiti di accesso previsti dalla normativa vigente: cosa fare? Ecco tutte le istruzioni.
Il regime forfettario 2016 è l’unica forma agevolata con cui aprire ed utilizzare una partita iva a partire dal 1° gennaio 2016. Com’è noto, infatti, la Legge di Stabilità 2016 ha riformato nuovamente le modalità con cui aprire e gestire una partita iva in regime agevolato, concretizzando il passaggio dal regime dei minimi al nuovo regime forfettario 2016. In questo articolo proviamo a comprendere quali siano i requisiti previsti dal nuovo regime e, soprattutto, quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite di ricavi previsto (o di superamento di uno degli altri requisiti).
Ecco le istruzioni principali su requisiti e cosa fare in caso di superamento dei limiti previsti per l’accesso al regime forfettario 2016.
Partita iva regime forfettario 2016: superamento limite ricavi o altri requisiti, cosa fare?
Ovviamente può accadere che un contribuente verifichi il superamento del limite di ricavi previsto per il regime forfettario, ovvero di uno degli altri limiti.
A questo punto cosa fare? Come comportarsi in caso di superamento del limite dei ricavi e/o di un altro dei limiti previsti per l’accesso e la permanenza nella partita iva nel regime forfettario 2016?
La normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e poi riformata con la Legge di Stabilità 2016 prevede che il regime forfettario 2016 potrà/dovrà non essere più applicato:
- o per opzione. In questo caso, cioé quando la fuoriuscita dal regime forfettario è causata dalla volontà dello stesso contribuente, scatta il vincolo triennale ovvero egli dovrà permanere nel regime ordinario di determinazione delle imposte per almeno un triennio. Trascorso tale periodo, l’opzione per la modalità ordinaria di determinazione del reddito si rinnova annualmente;
- o per legge, nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In questo caso il contribuente dall’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (venendo meno anche l’agevolazione contributiva ed il conseguente ritorno all’obbligo di versamento del contributo annuale); a differenza del vecchio regime dei minimi, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfettario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre sempre diversamente dal regime dei minimi non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%. In altre parole, il contribuente potrà rientrare nel regime forfettario nell’anno successivo a quello nel quale rispetta nuovamente i requisiti previsti.
Partita iva regime forfettario 2016: quali requisiti?
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo regime forfetario: dal 1° gennaio 2016 sarà l’unico regime agevolato per chi apre una nuova partita IVA.
Ecco quali sono le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:
- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
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