I contribuenti in regime forfettario devono monitorare con attenzione la soglia ricavi/compensi fissata a 85.000 euro
La possibilità di sfruttare i vantaggi del regime forfettario dipende dal rispetto di precisi requisiti i quali devono essere verificati non solo in fase di ingresso nel regime di favore ma anche in fase di permanenza.
Dunque pur essendo considerato il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di impresa o professione, il regime forfettario non può essere applicato da ogni «partita iva».
Tra i requisiti principali c’è quello che prevede una soglia di ricavi/compensi per operare in forfettario.
Se a fine anno si supera il limite di 85.000 euro anche di poco sarà obbligatorio passare al regime ordinario o al semplificato per chi ha i requisiti.
Ecco perché diventa importantissimo da qui a fine anno monitorare con attenzione la soglia di ricavi/compensi partendo dal presupposto che per chi opera in forfettario rileva solo l’incassato. Dunque ad una fattura emessa ma non pagata dal cliente non corrisponde un obbligo dichiarativo.
Con la Manovra 2026 il limite ordinario potrebbe passare da 85.000 a 100.000 euro.
Vediamo in che modo è possibile gestire gli incassi al fine di non perdere il regime di favore e rimanere nella soglia di 85.000 euro.
Il regime forfettario. I requisisti
Come confermato sul portale dell’Agenzia delle entrate, in base al c.54 della L.n°190/2014, possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro . Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Regime forfettario. La verifica della soglia di ricavi/compensi
In base a quanto detto fin qui, l’eventuale superamento della soglia di 85.000 euro comporta l’esclusione dal regime forfettario.
Ragion per cui, da qui alla fine dell’anno per coloro i quali si trovano in bilico circa l’eventuale superamento della suddetta soglia, diventa di necessaria importanza la verifica ossia il monitoraggio degli incassi.
Infatti come detto in apertura per chi opera in forfettario rileva solo l’incassato. Dunque ad una fattura emessa ma non pagata dal cliente non corrisponde un obbligo dichiarativo.
Ecco perché eventuali incassi rimandati all’anno nuovo consentiranno al contribuente di rimanere nel regime forfettario.
Facciamo un esempio, un professionista ha reso una consulenza fiscale ad un proprio cliente in data 10-12-2025; questo ricevuto la fattura emessa in via anticipata dunque prima dell’inizio della decorrenza dei 12 giorni successivi al pagamento, non effettua il versamento.
In tale caso, rimandare il pagamento all’anno nuovo significherebbe per chi è a rischio superamento soglia di rimanere in forfettario.
Un aiuto sulla gestione degli incassi può essere ricavato anche dalla riforma fiscale (vedi D.Lgs 192/2024), infatti, con la riforma
le spese rimborsate dal committente non faranno reddito neanche per i forfettari. In tal modo si elimina il diverso trattamento ai fini fiscali tra forfettari e “ordinari”.
A ogni modo si attendono indicazioni ufficiali in merito.
Concorrono alla soglia anche eventuali contributi regionali o statali ricevuti nel periodo d’imposta. Si pensi ad esempio ad un contributo a fondo perduto posto ad integrazione di costi di gestione.
Il superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno
Diverso è il discorso per chi supera in corso d’anno:
- non solo il limite di 85.000 euro;
- ma anche quello di 100.000 euro.
L’eventuale superamento della soglia di 100.000 comporta la cessazione immediata del regime forfettario, con l’obbligo di fatturazione con l’indicazione dell’Iva. Con effetti a partire dall’operazione che fa superare la citata soglia.
Sarà possibile rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.
La rettifica dell’imposta non detratta è esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno di superamento (anno X), da presentare nell’anno x+1.
Come evidenziato nella circolare n°32/e 2023 sul regime forfettario, a partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:
- l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, decreto IVA (vedi nota di variazione); - tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
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