Reddito di ultima istanza avvocati 2021: come fare domanda e requisiti

Isabella Policarpio

31 Maggio 2021 - 16:08

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Via libera al reddito di ultima istanza anche per gli avvocati che ricevono l’assegno di invalidità dalla Cassa forense. Il decreto Sostegni bis elimina la precedente disparità di trattamento. Requisiti, importi e modalità di erogazione del bonus per il 2021.

Reddito di ultima istanza avvocati 2021: come fare domanda e requisiti

Il reddito di ultima istanza, previsto dal decreto Agosto è un bonus del valore di 1.000 euro a cui hanno diritto gli avvocati e tutti:

“i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.”

In seguito all’approvazione del decreto Sostegni bis - in vigore dal 26 maggio 2021 - è stata ampliata la platea dei beneficiari dei questa misura assistenziale: possono farne richiesta anche gli avvocati che percepiscono l’assegno di invalidità, precedentemente esclusi.

Per presentare la domanda e ricevere i 1.000 euro del reddito di ultima istanza c’è tempo fino al 31 luglio 2021. Ecco cosa sapere, requisiti e come richiederlo.

Reddito di ultima istanza avvocati: requisiti, importo e modalità di erogazione

Il reddito di ultima istanza è una misura assistenziale straordinaria per sopperire - in parte - alle ingenti perdite causate dal coronavirus. Si tratta di un bonus del valore di 1.000 euro previsto all’articolo 13 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104- noto come decreto Agosto - riservato a lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali, tra questi gli avvocati che fanno capo alla Cassa forense.

Il reddito di ultima istanza per avvocati si riferisce ai mesi di aprile e maggio 2020 ed è stato disposto dalla Cassa forense, per conto dello Stato, per un valore di 144.311.000,00 euro.

Ora il decreto Sostegni bis, come spiegheremo nel paragrafo successivo, ne ha esteso la platea dei beneficiari ammettendo al reddito di ultima istanza anche gli avvocati che percepiscono l’assegno di invalidità, ingiustamente esclusi dalla prima erogazione.

Per richiederlo, tuttavia, devono essere soddisfatti alcuni requisiti: possono farne richiesta i liberi professionisti non titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018 (compresi i neo-iscritti nel 2019-2020 in possesso dei requisiti alla data del 23 febbraio 2020).

Il reddito di ultima istanza, inoltre, è incompatibile con altre misure assistenziali quali:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il reddito di emergenza;
  • le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del Dl n. 18/2020;
  • le prestazioni previste all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 (rep. n. 10 del 4 maggio 2020);
  • le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Dl n. 34/2020.

Reddito di ultima istanza per avvocati con assegno di invalidità

In tema di reddito di ultima istanza per avvocati, il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 - dl Sostegni bis - dispone la riapertura dei termini per richiedere il bonus del valore di 1.000 euro in favore di coloro che sono stati esclusi in quanto percettori di assegno di invalidità.

In questo modo il governo ha eliminato la disparità di trattamento esistente nei confronti dei liberi professionisti con disabilità che percepiscono la pensione dalle Casse previdenziali di riferimento.

Gli avvocati che rientrano in questa categoria (ovvero hanno i requisiti per richiedere il reddito di ultima istanza e sono stati esclusi per via dell’assegno di invalidità) possono fare domanda in via telematica sul portale della Cassa forense, entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Per presentare la domanda è necessario compilare il form sul sito www.cassaforense.it e attendere l’email di conferma con le indicazioni da seguire. Le domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

“Nei prossimi giorni” - si legge sul portale della Cassa forense - “sarà comunicata la data di avvio della procedura di presentazione delle domande.”

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