Reddito di cittadinanza: come giustificare l’assenza alle convocazioni per non perdere i soldi

Antonio Cosenza

13 Settembre 2019 - 12:01

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Reddito di cittadinanza: è importante giustificare l’assenza alla convocazione del centro per l’impiego se non si vuole rischiare una sanzione. Ecco come fare per non commettere errori.

Reddito di cittadinanza: come giustificare l’assenza alle convocazioni per non perdere i soldi

Reddito di cittadinanza: in caso di mancata presentazione alla convocazione del centro per l’impiego, anche di un solo membro de nucleo familiare, si rischia una sanzione che va dalla decurtazione di due mensilità alla decadenza del beneficio.

Per questo motivo è bene presentarsi alla convocazione se non si vuole rischiare di perdere il beneficio e, nel caso ne siate impossibilitati, di presentare una giustificazione valida (che va documentata).

Ci sono dei casi, infatti, in cui gli assenti alla convocazione vengono giustificati dai centri per l’impiego e quindi non segnalati all’Inps: questo vale solo quando sussistono determinate condizioni e quando il beneficiario ne dà tempestiva comunicazione al CpI.

È possibile presentare la giustificazione per la mancata presentazione al primo colloquio anche in un secondo momento, ma non oltre le dodici ore (dopodiché, infatti, scatterà la segnalazione all’Inps).

È bene sapere, però, che non tutti gli impedimenti costituiscono giustificato motivo: ecco perché è bene informarsi prima di non presentarsi alla convocazione, così da non rischiare che le motivazioni presentate non siano sufficienti per evitare la segnalazione che - ricordiamo - darà luogo alle sanzioni previste dalla normativa.

Assenza alla convocazione del centro per l’impiego: quando è giustificato motivo

Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha pubblicato un elenco delle casistiche che giustificano il beneficiario del reddito di cittadinanza dal presentarsi al centro per l’impiego nella data di prima convocazione. Nel dettaglio, si tratta di:

  • malattia o infortunio;
  • servizio civile;
  • stato di gravidanza;
  • citazione in tribunale;
  • gravi motivi familiari;
  • limitazione legale della mobilità personale.

Oltre a questi casi, costituisce un giustificato motivo qualsiasi altro impedimento oggettivo, ossia ogni circostanza che impedisce al soggetto di presentarsi al centro per l’impiego. Ad esempio può costituire un legittimo impedimento l’attività lavorativa - se regolarmente comunicata - esercitata dal soggetto convocato.

È importante sottolineare che ogni giustificato motivo va dimostrato e documentato con l’apposito certificato: in caso di malattia o gravidanza, quindi, bisogna presentare il certificato rilasciato dal medico.

Assenza alla convocazione: come giustificarsi

In presenza di uno dei suddetti motivi, quindi, è possibile giustificare un’assenza alla convocazione del CpI.

Consigliamo di presentare la giustificazione, con la relativa documentazione, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta del CpI di riferimento.

Anche l’avvertimento telefonico può sospendere momentaneamente la segnalazione del CpI, tuttavia successivamente sarà importante presentare tutta la documentazione richiesta.

Assenza alla convocazione: cosa succede dopo la giustificazione

È bene sapere che la giustificazione non solleva il beneficiario dall’obbligo di sottoscrizione del Patto per il Lavoro previsto dalla normativa: l’esonero, infatti, è solo momentaneo e, a seconda dei casi, il beneficiario verrà riconvocato una volta che il motivo indicato nella giustificazione verrà meno.

Pensiamo ad esempio ad una persona convocata per il 1° ottobre ma occupata con contratto a tempo determinato con scadenza al 1° novembre: questa sarà giustificata fino alla data suddetta, dopodiché potrà essere nuovamente convocato.

Lo stesso vale per i casi di malattia (si fa riferimento al termine della prognosi indicato nel certificato) o per la gravidanza (che comunque costituisce un motivo di esonero per la sottoscrizione del patto), così come per qualsiasi altra motivazione che giustifica l’assenza del beneficiario.

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