Prescrizione penale, termini e tempi per i principali reati

Ilena D’Errico

8 Giugno 2026 - 01:04

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prescrizione penale. Termini, tempi e decorrenza per i principali reati e cosa può cambiare con la riforma del Centrodestra.

Prescrizione penale, termini e tempi per i principali reati

Pochi istituti giuridici sono detestati quanto la prescrizione penale, in cui tanti cittadini vedono soltanto una facile e ingiusta scappatoia legale per non pagare le conseguenze dei crimini commessi. È un sentimento comprensibile dal punto di vista umano, ma nulla ha a che vedere con il senso della prescrizione penale. Quest’ultima è infatti necessaria, anzi indispensabile in uno Stato di diritto, perché tutela il diritto alla difesa. Immaginate di essere falsamente accusati di un presunto crimine commesso 20 anni prima? Quanto sarebbe difficile provare la propria innocenza dopo un tempo così lungo?

Una difficoltà che di fatto riguarda anche le vittime che vogliono intraprendere un’azione legale a distanza di anni. La prescrizione serve contestualmente anche alla certezza giuridica, nella stessa ottica con cui viene chiesto un processo di durata ragionevole. Non solo, non bisogna dimenticare che il processo penale non nasce per gestire i rapporti tra vittima e autore del reato, ma risponde a delle finalità pubbliche.

La vittima non è una parte processuale, per quanto chiaramente coinvolta in prima linea. A distanza di molto tempo senza che l’azione penale sia stata promossa non avrebbe alcuna utilità pubblica cambiare le cose, anche perché presumibilmente le stesse persone offese dal reato non hanno ritenuto opportuno agire.

Fermarsi a questa interpretazione rischia tuttavia di colpevolizzare la posizione della vittima, magari spaventata, traumatizzata o comunque alle prese con difficoltà che non riguardano la mancata esigenza di punibilità. Ecco perché la prescrizione cambia a seconda dei reati, con delle regole speciali previste appositamente per quei crimini particolarmente efferati o che comunque costringono le vittime in una posizione molto delicata e complessa.

Quali reati si prescrivono?

La prescrizione dei reati è regolamentata dall’articolo 157 del Codice penale, che ne definisce modalità, tempistiche e decorrenza. Questo articolo non cita tutti i reati che si prescrivono, limitandosi a escludere la possibilità di prescrizione per i reati per cui la legge prevede la condanna all’ergastolo, anche se come effetto dell’applicazione delle circostanze aggravanti.

Tra i reati che non si prescrivono mai si trovano quindi:

  • L’omicidio aggravato;
  • la strage, se cagiona la morte di una o più persone;
  • il sequestro di persona da cui deriva la morte del sequestrato;
  • l’attentato alla vita del Presidente della Repubblica;
  • l’attentato per finalità terroristiche o di sovversione se provoca la morte di una o più persone;
  • l’aver causato un’epidemia con la diffusione di agenti patogeni, provocando la morte di almeno una persona.

Questi reati e in genere tutti quelli che prevedono in astratto la condanna all’ergastolo (ovviamente non è possibile conoscere in anticipo quale pena sarà applicata) non si prescrivono mai. Può sembrare che ciò sia dovuto alla loro particolare gravità, ma in realtà l’associazione con la loro rilevanza è indiretta. Tutto dipende dalle tempistiche di prescrizione.

Dopo quanto tempo si prescrivono i reati

Secondo la legge italiana, il tempo di prescrizione di un reato equivale al massimo della pena prevista dalla legge, tenendo conto delle circostanze aggravanti ma non delle attenuanti, con un minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni. Nei casi in cui la legge prevede alternativamente la pena detentiva e pecuniaria, si considera la prima per il calcolo della prescrizione. I reati per i quali è possibile la condanna all’ergastolo non si prescrivono, quindi, perché la pena massima è tecnicamente infinita.

Ovviamente la lunghezza della pena massima dipende dalla gravità del reato e dalla sua rilevanza per l’interesse pubblico, dunque c’è comunque una correlazione in questo senso. Questa regola generale si applica alla maggior parte dei reati, ma esistono delle eccezioni in cui i termini di prescrizione sono raddoppiati. Vediamo qualche esempio per chiarire meglio questo concetto.

Tempi di prescrizione dei reati

Il nostro ordinamento prevede una grossa quantità di reati e chiaramente non è possibile esaminare la prescrizione di ognuno di questi, considerando anche la particolarità di alcuni illeciti. Vediamo però quali sono i tempi di prescrizione dei reati più diffusi o comunque interessanti nella mentalità comune. In tal proposito, non si tiene conto delle aggravanti, né delle particolari eccezioni applicabili.

  • Rapina: 10 anni.
  • Furto: 6 anni.
  • Diffamazione: 6 anni.
  • Truffa: 6 anni.
  • Estorsione: 10 anni.
  • Atti persecutori (stalking): 6 anni.
  • Minaccia semplice: 4 anni.
  • Minaccia grave: 6 anni.
  • Appropriazione indebita: 6 anni.
  • Circonvenzione di incapace: 6 anni.
  • Falso in atto pubblico: 6 anni.
  • Percosse: 4 anni.
  • Sequestro di persona: 8 anni.
  • Sostituzione di persona: 6 anni.
  • Accesso abusivo a sistema informatico: 6 anni.

Quando i tempi di prescrizione aumentano

Il nostro ordinamento include reati molto gravi e moralmente deprecabili che però non contemplano come pena massima l’ergastolo e dunque vanno incontro a prescrizione. Per tenere conto di queste ragioni, la legge prevede che il tempo di prescrizione (corrispondente alla pena massima) sia raddoppiato per alcuni delitti, tra cui:

  • i maltrattamenti in famiglia si prescrivono in 14 anni se non vi sono aggravanti;
  • la violenza sessuale si prescrive in 24 anni.

Da quando decorre la prescrizione penale

La prescrizione decorre dal momento in cui viene commesso il fatto, indipendentemente dalla conoscenza della vittima. Quando si tratta di un reato tentato la prescrizione comincia a decorrere dall’avvenuto tentativo e per il reato permanente dal momento di cessazione dell’attività. Allo stesso tempo, per alcuni delitti contro i minori la prescrizione inizia a decorrere dal compimento dei 18 anni della vittima, a meno che sia stata precedentemente intrapresa un’azione legale. Un esempio è il reato di atti sessuali con minore.

Interruzione, sospensione e rinuncia

Esistono numerose cause interruttive della prescrizione, a partire dalle quali i termini di prescrizione dei reati decorrono da capo. A titolo esemplificativo si citano la richiesta di rinvio a giudizio, l’ordinanza di giudizio abbreviato, la convalida del fermo, il decreto che fissa l’udienza preliminare. La data del compimento dell’attività segna il decorrere di un nuovo termine di prescrizione, uguale come tempistiche al primo, ma che ricomincia da zero.

Cosa ancora diversa è la sospensione della prescrizione: questa rappresenta una parentesi - non una vera e propria interruzione - del decorso dei termini. La sospensione della prescrizione si ha in queste ipotesi tassative:

  • la questione viene spostata in un altro giudizio;
  • impedimento delle parti e dei difensori;
  • rogatorie all’estero;
  • dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data in cui diventa esecutiva.

Dopo la sospensione, la prescrizione inizia a decorrere riprendendo il calcolo originario e non partendo da capo come avviene per l’interruzione. Infine, ognuno ha diritto a rinunciare alla prescrizione, cosa fondamentale per chi desidera provare in giudizio la propria innocenza (soprattutto se si tratta di personaggi pubblici).

Un’altra riforma in discussione

Il Centrodestra sta valutando una nuova riforma della prescrizione che ha ampiamente scatenato le critiche dell’Associazione nazionale magistrati, che sottolinea soprattutto il caos e l’incertezza che genererebbe alla luce delle recenti e ravvicinate modifiche. In particolare, viene proposto di abrogare quanto stabilito in merito dalle riforme Bonafede e Cartabia, sospendendo il decorso della prescrizione per 2 anni o 1 anno, rispettivamente dopo la sentenza di primo o secondo grado.

Verrebbero quindi automaticamente compromessi tutti i processi che hanno già superato i termini, con maggiori tutele della certezza giuridica e dei tempi processuali, ma anche un danno enorme a livello processuale e pubblico. L’Anm chiede quantomeno che eventuali modifiche siano previste in modo graduale, così da evitare il disagio per i tribunali ma soprattutto l’effetto “amnistia generalizzata”.