Proroga supplenza breve insegnanti: cosa succede dopo il 30 aprile?

Teresa Maddonni

22 Aprile 2023 - 11:57

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Come funziona la proroga delle supplenze brevi dopo il 30 aprile? Cosa succede se il titolare della cattedra rientra in servizio dopo quella data? La risposta nel Ccnl Istruzione e ricerca.

Proroga supplenza breve insegnanti: cosa succede dopo il 30 aprile?

La proroga della supplenza breve degli insegnanti crea spesso dubbi e perplessità specie verso la fine dell’anno scolastico e quando i contratti vengono rinnovati di volta in volta a seconda della certificazione prodotta dal titolare della cattedra che si va a sostituire.

La data limite che suscita maggiormente interrogativi è quella del 30 aprile citata dal Ccnl comparto Istruzione e ricerca.

Cosa succede dopo il 30 aprile alla proroga della supplenza breve degli insegnanti? Per garantire la continuità didattica, specie nel caso delle classi terminali della secondaria di secondo grado, quindi dei ragazzi che devono sostenere la Maturità, anche con il rientro del titolare della cattedra dopo il 30 aprile il supplente ottiene la proroga del contratto e resta in servizio nella scuola sulla base tuttavia di determinate condizioni come specifica l’articolo 37 del Ccnl.

Vediamo allora quando avviene dopo il 30 aprile la proroga della supplenza breve anche con il rientro dell’insegnante sostituito titolare della cattedra.

Proroga supplenza breve insegnanti: quando avviene dopo il 30 aprile

Un insegnante ottiene la proroga della supplenza breve dopo il 30 aprile anche se rientra il titolare della cattedra che ha sostituito, ma a determinate condizioni. L’articolo 37 del Ccnl 2007 - ricordiamo che è stata rinnovata solo la parte economica 2019-2021 - recita quanto segue:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Dunque la norma chiarisce che la proroga del contratto del supplente breve fino agli scrutini e alle valutazioni finali avviene dopo il 30 aprile anche se rientra il titolare se quest’ultimo:

  • è stato assente continuativamente per 150 giorni;
  • è stato assente continuativamente per 90 giorni nel caso delle ultime classi del ciclo di istruzione.

Nel computo dei giorni di assenza rientrano anche i periodi di sospensione dell’attività didattica. Il docente supplente resta, per i casi suddetti, anche oltre il 30 aprile e l’insegnante titolare della cattedra sulla quale lavora il sostituto rientra dopo quella data, ma viene impiegato nella scuola in altre attività:

  • interventi didattici ed educativi integrativi;
  • altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.

Ovviamente la norma è valida anche in caso di mancato rientro del titolare dopo quella data. Il conteggio dei 150 giorni o dei 90 giorni riparte qualora l’insegnante assente che si sostituisce interrompa il periodo di assenza anche solo per un giorno e anche se l’interruzione avviene durante la sospensione dell’attività didattica.

Proroga supplenza breve per scrutini ed esami

La proroga della supplenza breve dopo il 30 aprile nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 37 vale anche per scrutini ed esami conclusivi del ciclo di istruzione specifico.

Nel dettaglio il supplente che ha un contratto fino al termine delle lezioni a giugno, ha sempre diritto a un contratto per scrutini ed esami. Al termine delle lezioni, è bene ricordarlo, il docente supplente può arrivarci con diverse tipologie contrattuali:

  • proroghe o conferme contrattuali come nel caso di una supplenza per malattia o maternità che si rinnova per un certo numero di giorni;
  • supplenze per posti che sono disponibili dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico considerato come nel caso di un’aspettativa con un contratto già predisposto fino al termine delle lezioni.

Nel caso di una supplenza breve che non rientra nell’articolo 37 - quindi il supplente ha un contratto fino al termine delle lezioni ma il periodo di assenza del docente titolare è inferiore a 150 o 90 giorni - verrà stipulato in favore del supplente un contratto specifico per gli scrutini e per gli esami finali a seconda dei casi, senza quindi una proroga.

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