Dal 10 ottobre 2025 entrano in vigore nuovi obblighi per i professionisti. Devono segnalare l’uso dell’Intelligenza artificiale. Ecco come adempiere.
Dal 10 ottobre 2025 scatta un nuovo obbligo per professionisti: devono segnalare in modo chiaro l’eventuale uso dell’intelligenza artificiale nell’esecuzione del loro “mandato”.
L’articolo 13 della Legge 132 del 2025 prevede un nuovo adempimento per i professionisti che sono ora obbligati a segnalare l’uso dell’intelligenza artificiale.
Ecco cosa dice la Legge 132 del 2025 sulla segnalazione dell’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e come i professionisti possono adempiere a questo obbligo ed essere in regola.
Intelligenza artificiale: i rischi dell’evoluzione e nuovi obblighi per i professionisti
L’intelligenza artificiale fa ormai parte della quotidianità della maggior parte delle persone, sono in tanti a sottolineare i rischi di un abuso e molti a essere preoccupati del rischio di perdita di molti professionisti soppiantati dall’intelligenza artificiale. Come tutti i fenomeni sociali, si arriva al punto in cui è necessario normativizzare l’uso per evitare che a prendere il sopravvento sia l’uso anarchico dello strumento.
L’IA si può definire come “l’insieme di tecnologie capaci di simulare alcune funzioni cognitive tipicamente umane, come l’apprendimento, il ragionamento, la percezione e l’interazione linguistica.”
Il suo potere è illimitato perché di fatto può intervenire in tutti i settori della scienza e direi della vita. In Italia si prova a mettere dei punti con la Legge 132 del 2025 che segue la normativa europea dell’AI ACT (Regolamento UE 2024/1689).
Nuove regole dal 10 ottobre 2025 per i professionisti, ecco come adeguarsi
La Legge 132 del 2025 va a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale, quindi, riempie un vuoto normativo generato dall’evoluzione della tecnologia. In particolare l’articolo 13 mira a porre un limite al suo uso nell’ambito degli studi professionali anche in forma associata.
La prima cosa da sottolineare è che la normativa limita l’uso dell’IA, infatti, il suo utilizzo non può superare i limiti della strumentalità, quindi, non ci può essere una sostituzione tra il lavoro svolto dal professionista e l’intelligenza artificiale.
Il comma 1 dell’articolo 13 precisa infatti che
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
Il comma 2 invece stabilisce che
Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
La norma, come si può ben vedere, non detta il come, cioè non stabilisce se, ad esempio, il commercialista o l’avvocato possano semplicemente comunicare oralmente durante la consulenza che sarà utilizzata l’intelligenza artificiale o se serve una comunicazione scritta.
Si ritiene però che si debba aggiornare la modulistica delle lettere di incarico che dovrebbero quindi prevedere l’inserimento di una clausola, postilla, in cui si comunica al cliente che nella trattazione del “caso” viene utilizzata anche l’intelligenza artificiale. Ad esempio, un architetto nella predisposizione della lettera di incarico deve precisare che per la realizzazione del progetto sarà usata anche l’intelligenza artificiale.
Come il comma 2 dell’articolo 13 precisa, l’indicazione deve essere data con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. In ogni caso deve essere assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale.
Al fine di determinare il criterio della prevalenza, nella relazione illustrativa si precisa che nel lavoro intellettuale deve essere prevalente il pensiero critico umano. Deve, infine, essere precisato che l’articolo 13 non trova applicazione per i contratti di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante.
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