La Legge di Bilancio 2026 è stata appena approvata dal Parlamento. Tra le numerose misure introdotte, ci siamo soffermati più volte sulle modifiche apportate alla disciplina della previdenza complementare, che riguardano sia le regole di funzionamento dei fondi pensione sia il trattamento e la destinazione del TFR.
Si va dal nuovo meccanismo del silenzio-assenso — che, di fatto, rende obbligatoria l’adesione alla previdenza complementare in caso di nuova assunzione — all’aumento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione, che passa dagli ormai superati 5.164,57 euro a 5.300 euro, e tante altre novità ancora.
Ma la misura che può essere considerata un vero e proprio cambio di passo nel sistema previdenziale è però un’altra e riguarda la cosiddetta portabilità del contributo del datore di lavoro. In base a questa nuova disciplina, diventa possibile richiedere il contributo aggiuntivo del datore di lavoro e decidere di destinarlo a uno strumento di previdenza complementare diverso da quello previsto dal contratto.
Quindi più soldi per la pensione e, da adesso, più libertà di scelta. Ma come funziona concretamente questa nuova possibilità?
Fondo Pensione, TFR e Contributo del datore di lavoro: di cosa si tratta?
Oggi, un lavoratore che aderisce a una forma di previdenza complementare prevista dal proprio contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o da specifici accordi aziendali o territoriali, conferendo il TFR e versando un contributo aggiuntivo a proprio carico, ha diritto a ricevere anche un contributo extra da parte del datore di lavoro.
Facciamo un esempio: un lavoratore con una RAL di 35.000 euro aderisce a una forma di previdenza complementare e decide di destinare il TFR al fondo pensione, versando inoltre un contributo a proprio carico pari all’1% della RAL. In base agli accordi collettivi applicabili, questa scelta consente di attivare anche il contributo del datore di lavoro, pari al 3% della RAL.
In termini economici, il versamento annuo risulta così composto:
- Contributo del lavoratore (1%): 350 euro
- Contributo del datore di lavoro (3%): 1.050 euro
- TFR conferito alla previdenza complementare: circa 2.590 euro annui
Complessivamente, quindi, ogni anno confluiscono nella previdenza complementare quasi 4.000 euro, di cui oltre un quarto è rappresentato da risorse aggiuntive messe a disposizione dal datore di lavoro e che il lavoratore perderebbe se non aderisse al fondo pensione.
Attenzione però: fino ad oggi il contributo del datore di lavoro — che, è bene ricordarlo, non costituisce una liberalità, ma un obbligo che deriva direttamente dalla contrattazione collettiva — poteva essere riconosciuto solo a condizione che il lavoratore aderisse al fondo pensione indicato dal contratto. Ed è qui che entra in gioco la legge di Bilancio 2026.
TFR e fondi pensione: al via la portabilità del contributo datoriale
La normativa di riferimento è Il Decreto Legislativo n. 252 del 2005, il quale stabiliva che il diritto alla contribuzione del datore di lavoro fosse legato in modo vincolante agli accordi collettivi.
La Legge di Bilancio 2026, sostanzialmente, modifica questo vincolo, in particolare, si legge nel testo:
all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo (del Decreto Legislativo n. 252 del 2005) le parole: « nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali » sono soppresse.
In pratica, quest’articolo conferiva alla contrattazione collettiva la facoltà di decidere se il datore di lavoro dovesse continuare a versare il proprio contributo anche quando il lavoratore trasferiva individualmente i propri fondi (chiusi) a un fondo pensione aperto o a un PIP.
Attenzione, il contributo del datore di lavoro su un altro fondo pensione si applica solo in caso di trasferimento da un fondo pensione negoziale, e non in prima istanza.
In ogni caso, prima dell’entrata in vigore definitiva, si attendono ulteriori chiarimenti operativi da parte del legislatore, che dovrebbero arrivare entro luglio.
Ad ogni modo, grazie alle modifiche introdotte, il lavoratore potrà ora investire il contributo del datore di lavoro con maggiore libertà di scelta. È importante ricordare che una delle principali criticità di alcuni fondi negoziali negli ultimi anni è stata la produzione di rendimenti inferiori alle aspettative. Questo è spesso legato al fatto che in alcuni casi tali fondi non prevedono veri comparti azionari, ma adottano strategie più difensive, non sempre in linea con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del lavoratore.