Il mantenimento a figli ed ex serve a garantire loro il sostentamento eppure si prescrive se non lo pretendono entro un certo tempo. Vediamo quando e come.
Non tutti i crediti si prescrivono nel nostro ordinamento, perché è necessario tutelare alcuni diritti fondamentali dei cittadini. I crediti di natura alimentare, che servono cioè a garantire il sostentamento del beneficiario, sono di fatto soggetti a regole particolari. Nonostante ciò, anche l’assegno di mantenimento va in prescrizione se i soggetti interessati non ne pretendono il pagamento per tempo. Ciò vuol dire che l’ex coniuge, i figli (o per loro il genitore) devono verificare la decorrenza dei termini per le rate non pagate, rischiando altrimenti di perdere il proprio diritto agli arretrati.
Il soggetto obbligato, ex coniuge e/o genitore, deve d’altra parte sapere quando può esimersi dal pagamento senza patire conseguenze economiche. Non è una strada da prendere a cuor leggero, vista la natura della prestazione, ma bisogna anche considerare che si fa riferimento a pagamenti dovuti tempo addietro e non pretesi per svariato tempo ancora. Vediamo quindi quali sono le regole a cui fare attenzione.
Prescrizione dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento, sia dovuto al coniuge dopo la separazione che ai figli, va in prescrizione dopo 5 anni. Questo riguarda, tuttavia, le singole rate e non il diritto di avvalersi dell’assegno, che non è soggetto a scadenza. Di conseguenza, le rate non pagate fino al 23 novembre 2020 alla data del 23 novembre 2025 non possono essere più richieste, e così via di giorno in giorno. Per individuare la data da cui iniziare a calcolare la prescrizione è sufficiente individuare il primo giorno di ritardo del pagamento. Affinché la prescrizione possa decorrere, tuttavia, non ci devono essere delle interruzioni. Perché la prescrizione sia interrotta non è necessario che venga promossa un’azione giudiziale, ma è sufficiente anche una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in modo informale, purché la richiesta del pagamento avvenga in modo esplicito.
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Assegno di mantenimento al coniuge e assegno divorzile
Per quanto riguarda l’assegno al coniuge, bisogna evidenziare che questo principio rappresenta un’eccezione alla regola di base. L’articolo 2941 del Codice civile stabilisce, infatti, che i crediti sussistenti fra i coniugi non sono soggetti alla prescrizione. Prima del divorzio, anche in seguito alla separazione, il vincolo giuridico coniugale rimane. Nonostante ciò, tuttavia, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che la sospensione della prescrizione non possa continuare a esistere in seguito alla separazione, in quanto quest’ultima modifica di fatto una serie di rapporti fra i coniugi.
Sempre con riguardo all’assegno di mantenimento al coniuge, si deve anche precisare che esistono precisi requisiti perché questo diritto sia riconosciuto, al venir meno dei quali l’assegno non è più dovuto, anche se il cambiamento deve essere validato da apposito procedimento civile. Lo stesso tipo di regolamentazione si applica anche all’assegno divorzile, con identici termini di prescrizione e medesima possibilità della mancanza dei requisiti.
Assegno di mantenimento ai figli
Esiste, poi, un determinato caso in cui la prescrizione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli decorre in 10 anni, ossia quello in cui è intervenuta una sentenza passata in giudicato rispetto alla debenza. L’articolo 2953 del Codice civile stabilisce, infatti, che quando esiste una sentenza definitiva riguardo a diritti per i quali la legge prevede una prescrizione inferiore a 10 anni, il termine di prescrizione deve essere decennale. In particolare riguardo al mantenimento dei figli, bisogna poi ricordare che sono questi ultimi a dover avviare le azioni legali necessarie una volta diventati maggiorenni.
Interrompere la prescrizione dell’assegno di mantenimento
Per non rischiare di perdere gli arretrati dell’assegno di mantenimento è quindi indispensabile agire il prima possibile. Il primo passo da compiere è sicuramente quello di presentare una richiesta al coniuge o al genitore in modo dimostrabile ed esplicito, anche se non necessariamente formale. A questo scopo la soluzione più semplice è senza dubbio quella di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, anche scritta senza assistenza di un legale, purché contenga il sollecito al pagamento e l’intenzione di adire le vie legali in caso di continua inadempienza.
Questo metodo permette quindi di interrompere la prescrizione e dunque recuperare il tempo necessario per provvedere. In tal proposito, è necessario avviare una causa civile, fondamentale per ottenere il pagamento del debito, attuabile tramite:
- Esecuzione forzata.
- Pignoramento di beni mobili e immobili.
- Sequestro conservativo dei beni.
- Ordine di pagamento.
Allo stesso tempo, se il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è volontario (quindi non dovuto a un’effettiva impossibilità) è possibile agire in sede penale e denunciare il reato. La pena prevista, se viene confermato il dolo, corrisponde alla reclusione fino a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro. I rimedi civili e penali sono comunque indipendenti l’uno dall’altro e cumulabili.
La prescrizione degli alimenti
Spesso ci riferiamo all’assegno di mantenimento anche con il termine di “alimenti”, ma non è corretto. Questa parola dovrebbe piuttosto indicare l’obbligo alimentare, differente da quello di mantenimento che cade in capo al genitore ed eventualmente all’ex marito o all’ex moglie. L’obbligo alimentare, nel dettaglio, serve a garantire i beni primari di vita (tenendo conto delle disponibilità del soggetto obbligato) a chi versa in stato di bisogno. L’obbligo, da definire in sede giudiziale o con accordo, ricade sui familiari presenti e che ne hanno possibilità con un preciso ordine di priorità stabilito dalla legge. In ogni caso, gli alimenti non si prescrivono mai.
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