Quando va in prescrizione l’abuso edilizio e quali sono le conseguenze per i soggetti coinvolti: dalle sanzioni pecuniarie, alla demolizione. Cosa succede se l’immobile cambia proprietario?
L’abuso edilizio comporta varie conseguenze spiacevoli, alcune anche per il nuovo proprietario che compra l’immobile in asta. Ecco perché risulta fondamentale conoscere come si applica la prescrizione, cosa riguarda e soprattutto quali sono i termini di decorrenza.
Cos’è l’abuso edilizio e in quali casi va in prescrizione: i termini e la decorrenza
L’abuso edilizio si verifica quando viene effettuata una costruzione, o più in generale un intervento urbanistico, senza le dovute autorizzazioni da parte degli organi competenti. L’abuso di verifica quindi sia quando viene realizzata un’opera senza ottenere il permesso, sia quando la costruzione è difforme rispetto al progetto approvato dal comune. Questo tipo di illecito coinvolge dunque vari soggetti, oltre al proprietario committente . In ogni caso non è mai prevedibile una responsabilità per l’acquirente che acquista tramite una vendita giudiziaria. Nonostante ciò, il nuovo proprietario può essere direttamente danneggiato dalle conseguenze dell’abuso edilizio e sopportare, ad esempio, la demolizione dell’immobile.
In virtù di ciò, sono anche i potenziali acquirenti a informarsi sulle tempistiche di prescrizione dell’abuso edilizio, oltre naturalmente ai responsabili. Per delineare la disciplina della prescrizione bisogna innanzitutto distinguere fra le diverse materie a cui attiene l’abuso edilizio. Quest’ultimo, infatti, rappresenta al contempo un reato e un illecito amministrativo.
È opportuno precisare che la prescrizione dell’abuso edilizio attiene esclusivamente alla materia penale e alle conseguenze inerenti. L’abuso edilizio in qualità di illecito amministrativo, invece, non è soggetto a prescrizione. Nel dettaglio, l’abuso edilizio va in prescrizione in 4 anni, oppure 5 anni se sono presenti atti interruttivi. Questo significa che quest’anno andranno in prescrizione gli abusi edilizi per i quali sono terminati i lavori nel 2019, oppure nel 2018 se si sono presentati degli atti interruttivi, come la condanna non definitiva per il responsabile. Trattandosi, tuttavia, di un reato permanente, a volte è poco chiaro il momento in cui iniziano a decorrere i termini. La legge, a seconda dei particolari, fa partire la prescrizione da:
- Ultimazione dell’opera abusiva.
- Emanazione della sentenza di cessazione o sanatoria.
- Esecuzione dell’ordine di sequestro.
Chi deve rispondere dell’abuso edilizio
Il reato di abuso edilizio viene regolamentato dal Testo unico in materia edilizia, cioè il D.p.r. 280/2001. L’articolo 29, in particolare, disciplina l’attribuzione delle responsabilità riguardo la conformità delle opere alla normativa urbanistica, condivisa fra:
- Titolare del permesso di costruire.
- Committente.
- Costruttore.
- Direttore dei lavori (riguardo alle modalità esecutive del permesso).
Naturalmente, sono previsti degli scarichi di responsabilità, ad esempio nel caso in cui il direttore dei lavori rinuncia all’incarico e procede alla comunicazione della violazione, oppure quando il proprietario non riveste alcuno dei ruoli citati e non partecipa attivamente all’abuso. Ognuno di questi soggetti, accertata la rispettiva responsabilità, deve rispondere dell’illecito pagando le sanzioni.
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Il reato di abuso edilizio
Le sanzioni penali prevedono, secondo l’articolo 44 del Testo unico:
- Ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive consentite dalla legge.
- Arresto fino a 2 anni e ammenda fino a 51.645 euro se l’esecuzione dei lavori avviene in completa difformità rispetto al permesso o in assenza dello stesso, oppure se prosegue nonostante l’ordine di sospensione. La stessa pena è prevista per la lottizzazione abusiva di terreni a fine edilizio e per gli interventi abusivi in zone sottoposte a vincoli.
L’abuso edilizio come illecito amministrativo
Le sanzioni amministrative connesse all’abuso edilizio sono:
- Demolizione della costruzione e ripristino del luogo interessato (con spese a carico dei responsabili).
- Acquisizione al patrimonio comunale.
- Pagamento di una sanzione pecuniaria, comminata in base al valore dell’abuso o all’incremento del valore del bene.
- Sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, soltanto per segnalazione di inizio attività difforme o mancante.
Questo ultimo tipo di conseguenze, in quanto attinenti alla disciplina amministrativa, non può essere evitata perché non rientra nella prescrizione. I rischi per il nuovo proprietario sono comunque piuttosto ridotti, poiché in ogni caso sono i soggetti responsabili a dover rispondere delle sanzioni. L’unico rischio concreto per l’acquirente è la demolizione dell’immobile. Si tratta comunque di un rischio piuttosto pesante, anche se il proprietario può avviare una causa di risarcimento contro i responsabili.
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