Il pignoramento presso terzi è inesistente se non notificato al debitore: lo conferma la Cassazione con l’ordinanza 6/2026. Perché la mancata notifica rende nullo l’atto?
Il pignoramento è nullo quando non viene notificato sia ai soggetti terzi, sia al debitore. Il pignoramento presso terzi è una procedura che consente al creditore di recuperare le somme che gli spettano bloccandole da soggetti terzi che devono pagare il debitore: le somme vengono intercettate e bloccate prima che il debitore riesca a ottenerne il pagamento.
Il creditore, munito di sentenza o decreto ingiuntivo, quindi, chiede al tribunale di bloccare il pagamento al debitore da parte del terzo (datore di lavoro, committente, cliente, ente previdenziale, ad esempio).
Per essere valido, però, l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al soggetto terzo che al debitore.
Pignoramento non valido
L’ordinanza numero 6 del 2026 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della notifica del pignoramento. Se l’atto non è notificato al debitore il pignoramento non è semplicemente nullo, ma inesistente giuridicamente e il vizio, insanabile, rende inefficace il provvedimento. Se il pignoramento viene notificato solo al soggetto terzo l’atto non è valido, anche se il debitore ne viene a conoscenza successivamente.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, quindi, non fa che ribadire un concetto già diffusamente previsto dalla giurisprudenza.
Il caso da cui scaturisce la sentenza
Un contribuente si oppone a un pignoramento presso terzi effettuato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. A essere pignorate sono somme che un ente pubblico doveva al contribuente. Il pignoramento viene notificato al soggetto terzo, ma non al debitore che ne viene a conoscenza solo dopo la procedura esecutiva. Il contribuente ritiene l’atto nullo per la mancata notifica nei suoi confronti.
Perché è importante la notifica del pignoramento al debitore? Senza la notifica il contribuente non sa che i suoi beni sono assoggettati a vincolo e non può esercitare il diritto di difesa (tramite opposizione) che gli è garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
La Cassazione sottolinea, con questa sentenza, che la notifica di pignoramento al debitore non è un atto puramente formale, ma un requisito essenziale per l’esistenza giuridica del pignoramento stesso. La procedura semplificata di pignoramento presso terzi, dove l’Agenzia delle Entrate ordina direttamente al terzo il pagamento, non fa venire meno l’obbligo di notificare l’atto al debitore. La notifica, quindi, rimane un atto essenziale perché consente al debitore di essere a conoscenza del vincolo a cui sono assoggettati i suoi crediti.
Perché si tratta di una sentenza importante?
Quando a un debitore sono pignorate somme presso terzi (uno stipendio, crediti commerciali, saldo fatture o la pensione) il rischio che si corre è di far venire meno la liquidità economica vitale per la famiglia o per l’attività commerciale. Proprio per questo la legge prevede diversi strumenti per contestare, sospendere o bloccare un pignoramento di crediti. In presenza di gravi motivi, se il debitore agisce nei tempi previsti dalla legge, è possibile sospendere e congelare l’esecuzione o chiedere che il pignoramento sia convertito in una rateizzazione giudiziale.
La mancata notifica dell’atto impedisce al debitore di agire con piani di rientro, contestazione del debito o procedure di composizione debitoria. Per questo motivo l’atto è giuridicamente inesistente se non notificato correttamente al debitore esecutato.
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