Cos’è il pignoramento presso terzi e quando si può verificare? Come ci si può proteggere? Ecco una guida per capire cosa fare.
Tra le diverse procedure di pignoramento previste dalla legge e presenti nell’articolo 543 del Codice civile, c’è anche il pignoramento presso terzi. In questo caso il creditore ha la possibilità di prendere il possesso di beni in mano a terzi, oppure di crediti del debitore nei confronti di terzi.
Può avvenire in due situazioni: attraverso il pignoramento di beni, oppure di crediti. In entrambi i casi, bisognerà rispettare i limiti imposti dalla legge. Infatti non è possibile pignorare i crediti alimentari, i sussidi di maternità, malattia e garanzia, oppure per il sostentamento di persone in situazione di grave difficoltà economica.
Quando ci si trova in questa eventualità, quali sono gli obblighi delle persone coinvolte, in particolare del terzo in questione? Può fare qualcosa per impedire il pignoramento? Vediamo di seguito come funziona questo tipo di pignoramento, quando può avvenire, e cosa prevede.
Come funziona il pignoramento presso terzi?
Il meccanismo del pignoramento presso terzi permette al creditore di rifarsi non solo sul creditore, ma anche sui debitori del creditore. La notifica dell’atto di pignoramento, infatti, avviene non solo al debitore, ma anche a quello che a sua volta ne è debitore, e in questi casi si parla di “debitore del debitore”, o appunto di “terzo pignorato”.
In questo caso nell’atto di pignoramento, il terzo è intimato di a consegnare il suo debito nei confronti del debitore direttamente al creditore. Come conseguenza il debitore pignorato non potrà più pretendere le somme dovute dal proprio debitore.
La procedura del pignoramento presso terzi è la seguente:
- il creditore notifica l’atto di precetto al debitore;
- dopo il 10° giorno, ed entro il 90°, da questa notifica può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato;
- il terzo pignorato deve dare comunicazione di tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale;
- in mancanza di una comunicazione, il giudice fissa un’udienza alla quale il terzo pignorato deve comparire per chiarire se è davvero debitore del debitore principale;
- qualora non compaia neppure davanti all’udienza il giudice emette in automatico l’ordine con il quale lo intima al pagamento delle somme pignorate al creditore.
Per essere valido, è necessario che l’atto di pignoramento soddisfi alcuni requisiti specifici. Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Requisiti atto pignoramento presso terzi
Perché sia valido, l’atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore deve contenere una serie di informazioni fondamentali, ovvero:
- ingiunzione a non compiere atti dispositivi su quei beni e crediti per i quali è stato disposto il pignoramento;
- indicazione delle cose e delle somme dovute;
- indirizzo Pec del creditore procedente;
- data dell’udienza con citazione del debitore a comparire davanti al giudice.
Come anticipato nel precedente paragrafo, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento il terzo pignorato deve inviare al creditore procedente una dichiarazione. Questa andrà fatta per mezzo di raccomandata a/r oppure tramite Pec.
Al suo interno bisognerà quindi indicare:
- le somme o i beni del debitore in suo possesso;
- data nella quale deve eseguirne il pagamento o la consegna;
- eventuali sequestri precedentemente eseguiti e cessioni già notificate e accettate.
Tutti i crediti sono pignorabili?
Non tutti i crediti sono pignorabili, come avviene per esempio nel caso di quelli alimentari. Altri, invece, sono solo parzialmente pignorabili.
Per esempio, pensiamo al datore di lavoro che deve versare lo stipendio o altre indennità relative al rapporto lavorativo al debitore. In questo caso il d.l.n. n°83 del 2015 ha stabilito che queste somme, tra le quali sono comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale o dal giudice autorizzato.
Invece, per quel che riguarda tributi dovuti allo Stato o agli altri enti locali, questi possono essere pignorati nella misura di un quinto.
Per quel che riguarda la pensione o altri assegni di quiescenza è stato stabilito che non può essere pignorato l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. L’importo eccedente è pignorabile applicando la stessa regola che vale per il salario e per le altre indennità lavorative.
Come difendersi dal pignoramento presso terzi
Ci si può difendere dal pignoramento presso terzi? Sì. Ci sono alcune modalità da utilizzare in questo caso, presenti nel diritto italiano, per poter bloccare il pignoramento presso terzi.
Ci si potrà opporre al pignoramento, oppure muoversi in altri modi, ovvero:
- opposizione del pignoramento presso terzi. In questo caso si hanno a disposizione diverse tipologie di opposizione, da quella degli atti esecutivi, che contesta la regolarità degli attivi. In questo caso viene fatta dal debitore. Altrimenti il terzo potrà fare opposizione all’esecuzione;
- un’altra modalità è il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Si dovrà versare a quest’ultimo la somma dovuta al creditore, così da evitare il pignoramento dei beni;
- un’altra opzione è la conversione del debito. In questo caso è prevista la sostituzione del bene vincolato con una somma di denaro;
- infine, un’ultima possibilità è trovare un accordo con i creditori.
Nel caso in cui i beni pignorati fossero di valore maggiore rispetto al debito, si potrà ridurre la quantità di beni. Questo è possibile solo quando gli oggetti in questione sono più di uno.
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