Pensioni, l’Italia segue Svezia e UK. Ma pochi sanno cosa sta per succedere

Antonello Motroni

10/01/2026

Perché l’adesione automatica cambia il futuro della previdenza in Italia. Tutto ciò che devi sapere.

Pensioni, l’Italia segue Svezia e UK. Ma pochi sanno cosa sta per succedere

Il tema dell’adeguatezza dei redditi pensionistici occupa un ruolo centrale nell’agenda dei decisori politici; le complessità degli scenari demografici spingono infatti verso l’adozione di misure per mantenere la sostenibilità degli schemi pensionistici obbligatori, delegando alla previdenza di secondo e terzo pilastro un ruolo sempre più decisivo nell’assicurare un reddito pensionistico coerente con la copertura dei bisogni in età avanzata.

I dati sulla partecipazione ai fondi pensione, tuttavia, restituiscono una fotografia eterogenea, che risente in modo significativo dell’organizzazione dei sistemi pensionistici nazionali. In Italia, ad esempio, dove l’adesione ai fondi pensione è volontaria, soltanto il 38,3% della forza lavoro aderisce a un fondo pensione (cfr. Relazione COVIP 2024); le cose non vanno meglio nella UE, dove l’Eurobarometer EIOPA 2025 mostra che soltanto il 21% degli intervistati è iscritto a un fondo pensione occupazionale e il 19% ha sottoscritto una copertura pensionistica individuale.

In generale la partecipazione ai fondi pensione è molto elevata laddove vigono forme di obbligatorietà dell’adesione, si pensi ad esempio a realtà come i Paesi Bassi e la Svezia dove le iscrizioni sono prossime al 100%. Negli ultimi anni, inoltre, alcuni dei paesi che hanno introdotto modalità di adesione automatica con possibilità di opting out hanno ottenuto risultati rimarchevoli.

Tab. 1 - Participation rates in asset-backed pension plans in 2014, 2023 and 2024 (automatic enrolment) Tab. 1 - Participation rates in asset-backed pension plans in 2014, 2023 and 2024 (automatic enrolment) Fonte: OECD Pension Markets in Focus 2025

Alla lista dei paesi che prevedono meccanismi di adesione automatica si aggiunge l’Irlanda, dove da inizio anno è operativo My Future Fund, gestito dallo Stato tramite la National Automatic Enrolment Retirement Savings Authority, sul modello del NEST nel Regno Unito e della Premium Pension in Svezia.

L’adesione automatica è uno dei tre pilastri della recente Raccomandazione (UE) 2025/2384 della Commissione Europea sulle pensioni. Bruxelles invita gli Stati membri a consentire e promuovere l’introduzione dell’adesione automatica, determinando chi è ammissibile all’iscrizione, chi può avviarla e quale tipo di fondo pensione o prodotto pensionistico è possibile utilizzare, come ad esempio gli schemi occupazionali e, a determinate condizioni, i prodotti pensionistici individuali e i PEPPs. Le regole sull’adesione automatica tengono conto delle circostanze nazionali e del ruolo delle parti sociali e preservano l’integrità e il buon funzionamento dei regimi pensionistici pubblici o integrativi. L’adesione automatica dovrebbe consentire ai lavoratori coinvolti la possibilità di disiscriversi e reiscriversi successivamente. Il funzionamento di tali schemi dovrebbe essere semplificato, prevedendo un numero limitato di opzioni su profili quali contributi, strategie di investimento e opzioni al pensionamento; le risorse dovrebbero essere investite secondo modelli life cycle. L’accesso all’adesione automatica dovrebbe essere ampio e inclusivo, con la facoltà per i lavoratori autonomi e atipici di aderire ai regimi esistenti aperti ai lavoratori con contratti standard o prevedere la possibilità di istituire regimi distinti adatti alle loro esigenze specifiche.

Le proposte della Commissione Europea hanno trovato applicazione in Italia con la legge di bilancio 2026 (l. 30 dicembre 2025, n. 199), che prevede che i lavoratori di prima assunzione aderiscano automaticamente alla previdenza complementare. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (Fondo pensione Cometa in assenza di tali accordi). Laddove sussistano più forme pensionistiche, quella di destinazione sarà la forma cui abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. L’adesione automatica comporta la devoluzione del TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire il TFR a un’altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR presso l’azienda. La scelta può essere revocata successivamente. In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica e avvia i versamenti contributivi.

Novità importanti riguardano anche l’investimento dei contributi derivanti da adesioni non esplicite che dovranno afferire a linee di investimento con differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica dell’aderente; viene meno l’obbligo di allocazione in comparti garantiti.

Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP dovrà adeguare le proprie istruzioni di vigilanza.

Contestualmente alle nuove modalità di adesione la legge di bilancio per il 2026 ridefinisce il perimetro delle aziende tenute al versamento del TFR al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (c.d. Fondo Tesoreria INPS) istituito dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), relativamente a quei lavoratori che hanno deciso di non destinare tale retribuzione differita a un fondo pensione. La Covip ha calcolato che tra il 2007 e il 2024 tale fondo (che è finanziato secondo il principio della ripartizione ed è gestito dall’INPS per conto dello Stato tramite un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato) ha beneficiato di flussi in entrata da parte delle aziende interessate pari a 105,2 miliardi di euro (cfr. Relazione Covip per l’anno 2024). Finora il versamento del TFR al fondo Tesoreria INPS ha riguardato le aziende con meno di 50 addetti al 31 dicembre 2026 (se già operative a tale data) o nell’anno di costituzione (se successivo a tale data). Dal 1° gennaio 2026 sono soggette a tale obbligo anche le aziende che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, le seguenti soglie dimensionali: 60 addetti negli anni 2026 e 2027, 50 addetti dal 2028 al 3031 e 40 dal 1° gennaio 2032.