Pensioni: come si costituisce una rendita vitalizia

Simone Micocci

3 Giugno 2019 - 09:37

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I contributi non versati e caduti in prescrizione si possono ancora recuperare: per farlo, e non perdere il diritto alla pensione, si può costituire una rendita vitalizia.

Pensioni: come si costituisce una rendita vitalizia

Pensioni - la costituzione di una rendita vitalizia potrebbe rivelarsi l’ultima strada per recuperare dei contributi non versati dal proprio datore di lavoro. Questo, infatti, è quello strumento che consente al lavoratore dipendente vittima dell’omissione contributiva di recuperare, seppur con un onere a suo carico, i contributi non versati dal datore di lavoro e ormai caduti in prescrizione.

Una volta scattata la prescrizione, infatti, i contributi non possono più essere versati con le modalità tradizionali e nemmeno l’Inps può presentare un’istanza al datore di lavoro per sollecitarlo. In questo caso le possibilità per il dipendente sono due: citare il datore di lavoro in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti e - appunto - costituire una rendita vitalizia presso l’Inps così da riscattare la contribuzione non versata.

Si tratta quindi di uno strumento molto utile perché senza questi contributi si rischia di non riuscire a raggiungere il minimo contributivo per andare in pensione; a tal proposito l’Inps in questi giorni ha emanato una circolare (la n°78/2019) con la quale ha fornito alcuni chiarimenti importanti in merito ai documenti da presentare al momento in cui si fa richiesta all’Inps per la costituzione della rendita vitalizia.

Prima di vedere quali sono questi documenti, è bene approfondire gli aspetti generali di questo strumento così importante per chi deve andare in pensione; dai soggetti legittimati alle modalità per farne richiesta, fino all’onere da sostenere per il riscatto dei contributi non versati.

Costituzione rendita vitalizia per la pensione: a cosa serve?

Questo strumento è disciplinato dall’articolo 13 della legge 1338/1962: qui si legge che viene riconosciuta la “facoltà di riscatto dei periodi in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente il relazione ai contributi non versati dal datore di lavoro”.

In poche parole, grazie alla costituzione della rendita vitalizia il dipendente può “salvaguardare” la propria posizione contributiva pagando di tasca propria per il riscatto di quei periodi in cui il datore di lavoro ha omesso il versamento della contribuzione.

Rendita vitalizia per la pensione: come, quando e chi può fare domanda

La richiesta di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo che la pensione è stata riconosciuta. È bene specificare, inoltre, che il riscatto può essere totale o parziale, ossia solo per quelle settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Può essere riscattata, però, solamente la contribuzione omessa e prescritta.

Possono presentare domanda all’Inps per la costituzione della rendita vitalizia:

  • il dipendente “vittima” del mancato versamento dei contributi;
  • i suoi superstiti;
  • il datore di lavoro “colpevole” del mancato versamento dei contributi così che questo possa riparare al danno provocato.

La domanda può essere presentata tramite l’apposito servizio Inps che trovate cliccando qui e poi su “Accedi al servizio” (bisogna avere il Pin Inps, il CNS o lo Spid per farlo).

In alternativa, si può fare la richiesta rivolgendosi al patronato o al numero verde Inps.

Costituzione della rendita vitalizia sulla pensione: quanto costa?

Per il calcolo si applicano le stesse regole per il riscatto dei contributi; l’onere, quindi, dipende dal periodo a cui fa riferimento l’omessa contribuzione. Per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, quindi che ricadono nel sistema retributivo, si utilizza il metodo della riserva matematica.

Per periodi successivi che ricadono nel calcolo contributivo, invece, si applica l’aliquota contributiva obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riscatto nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

Si ricorda comunque che per il dipendente può anche rifarsi sul datore di lavoro - citandolo in giudizio - per chiedere il risarcimento dell’onere sostenuto per la costituzione della rendita vitalizia sulla pensione.

Quali documenti servono per la domanda

L’Inps, con la circolare 78/2019, ha fatto chiarezza su quali sono i documenti necessari per fare la richiesta di costituzione della rendita vitalizia. Ricordiamo, infatti, che si possono riscattare solamente per i quali si prova che non sono stati versati dal datore di lavoro e che nel frattempo sia scattata la prescrizione sugli stessi.

In primis, l’interessato deve fornire una prova documentale riguardante l’esistenza del rapporto di lavoro. Ad esempio, sono utili:

  • libretti lavoro;
  • benserviti;
  • libri paga.

In determinate condizioni, che potete approfondire consultando la circolare, sono validi anche:

  • lettera di assunzione;
  • transazioni giudiziali o stragiudiziali tra datore e prestatore;
  • estratti libri matricola o anche libri presenze.

L’importante è che la prova presenti determinate caratteristiche, quali:

  • deve essere certa, ossia deve fare riferimento al rapporto di lavoro per cui si intende procedere con il riscatto dell’onere;
  • deve essere priva di abrasioni o alterazioni;
  • non può essere di formazione esclusiva del beneficiario.

È molto importante che questa non presenti alcun margine di incertezza, visto che l’Inps nella fase di valutazione è molto severo e c’è il rischio che rigetti l’istanza nel caso ci siano spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro.

È ammessa anche la prova testimoniale, ma non per provare l’esistenza del rapporto di lavoro: questa, infatti, è valida solo come prova della durata dello stesso. La testimonianza, però, vale solo quando viene posta dai colleghi regolarmente impiegati nel periodo per il quale rendono testimonianza ( o anche dal datore di lavoro). Solo nel caso delle gestioni autonome la testimonianza può essere effettuata anche dai familiari o dai collaboratori del richiedente.

Per quanto riguarda la retribuzione percepita, invece, questa non può essere provata né con autocertificazione né mediante testimonianza; bisognerà dimostrarla, quindi, con le buste paga. Qualora non fosse possibile verrà presa come retribuzione - informazione necessaria per il calcolo dell’onere da riscatto - quella convenzionale.

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