Nuove regole sulla pensione anticipata? Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Siena.
Per quei lavoratori che pagano il vincolo previsto per la pensione anticipata, secondo cui sono necessari almeno 35 anni di contribuzione effettiva, potrebbero arrivare buone notizie.
Facciamo chiarezza: oggi per accedere alla pensione anticipata ordinaria sono sufficienti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Allo stesso tempo, però, per coloro che hanno contributi versati prima del 31 dicembre 1995, rientrando quindi almeno in parte nel sistema retributivo, è previsto un vincolo molto importante: almeno 35 anni di contributi devono essere effettivi.
Questo significa che non possono essere valorizzati, oltre una certa soglia, i periodi di contribuzione figurativa, come ad esempio quelli coperti da malattia o indennità di disoccupazione. In pratica, non è possibile arrivare al requisito richiesto facendo leva su più di circa 8 anni di contributi figurativi.
Un vincolo che negli anni ha impedito a molti lavoratori di accedere alla pensione anticipata pur avendo raggiunto la contribuzione minima richiesta dalla normativa, solo perché ai 42 anni e 10 mesi di contributi arrivavano con meno di 35 anni di contribuzione effettiva. Un limite che, tra l’altro, non è richiesto per i contributivi puri, rendendo la vicenda ancora più paradossale.
Come spesso accade in questi casi, però, sono i giudici a intervenire su una questione rimasta poco chiara per anni. Ed è proprio qui che si inserisce la recente sentenza del Tribunale di Siena, destinata potenzialmente a cambiare le regole di accesso alla pensione anticipata.
I vincoli della pensione anticipata
Il nodo centrale, quindi, sta nel modo in cui i contributi richiesti per la pensione anticipata - che non prevede alcun limita anagrafico - vengono conteggiati. Nel dettaglio, per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996 il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi - o 41 anni e 10 mesi per le donne - non è sempre sufficiente per ottenere l’accesso alla prestazione.
La ragione sta nel vincolo dei 35 anni di contribuzione effettiva, previsto per chi ricade almeno in parte nel sistema retributivo. Ai fini di questo requisito non tutti i periodi accreditati hanno lo stesso valore: i contributi legati al lavoro effettivamente svolto vengono considerati pienamente utili, mentre quelli figurativi incontrano limiti più stringenti.
È il caso, ad esempio, dei periodi coperti da malattia, disoccupazione o cassa integrazione. Si tratta di contribuzione riconosciuta dall’ordinamento e utile per maturare il diritto alla pensione, ma che può diventare un ostacolo quando assume un peso troppo rilevante rispetto alla carriera lavorativa effettiva.
Di fatto, quindi, il lavoratore può trovarsi in una situazione paradossale: avere raggiunto il requisito complessivo richiesto per la pensione anticipata, ma non poter comunque uscire perché una parte troppo ampia della sua posizione assicurativa è composta da contribuzione figurativa.
Cosa ha deciso il Tribunale di Siena
A tal proposito, la recente sentenza del Tribunale di Siena interviene proprio su questo punto, mettendo in discussione l’interpretazione finora seguita dall’Inps. Il caso riguarda un lavoratore che aveva raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva richiesti per la pensione anticipata ordinaria, ma al quale l’Istituto aveva respinto la domanda perché, una volta esclusi i contributi figurativi, restavano soltanto 32 anni e 6 mesi di contribuzione effettiva.
Secondo il Tribunale, però, questo ragionamento non può essere applicato automaticamente alla pensione anticipata introdotta dalla legge Fornero. Il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva, infatti, apparteneva alla vecchia pensione di anzianità e non può essere semplicemente “trascinato” dentro una prestazione diversa e autonoma.
Per la pensione anticipata ordinaria, quindi, ciò che rileva è il raggiungimento dell’anzianità contributiva complessiva prevista dalla legge.
Attenzione però: la decisione del Tribunale di Siena non cancella automaticamente il vincolo per tutti i lavoratori. Si tratta di una sentenza importante, che potrebbe fare giurisprudenza anche perché si inserisce in un orientamento già favorevole tracciato dalla Cassazione, ma non produce effetti generalizzati immediati. L’Inps potrebbe inoltre impugnare la decisione nei successivi gradi di giudizio. Per questo, chi si trova in una situazione analoga dovrà comunque valutare il proprio caso specifico e, se necessario, contestare il diniego dell’Istituto.
Perché l’Inps non concede ancora lo sconto
Nonostante le aperture arrivate dalla giurisprudenza, l’Inps non ha ancora modificato in via generale la propria interpretazione. L’Istituto continua infatti a fondare la propria posizione sull’articolo 22 della legge n. 153 del 1969, relativo alla vecchia pensione di anzianità, ritenendo ancora necessario il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva.
Il punto è che le sentenze finora intervenute - comprese quelle della Cassazione - producono effetti diretti soltanto tra le parti del giudizio.
Lo stesso Inps, interpellato sul tema, ha chiarito che un eventuale cambio di rotta potrebbe arrivare solo in presenza di un consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale o di un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione.
In quel caso, l’Istituto potrebbe sottoporre la questione ai ministeri vigilanti, quindi al ministero del Lavoro e al ministero dell’Economia, anche per valutare gli effetti economici e la sostenibilità di un cambio di interpretazione. Per questo, almeno per ora, la novità non si applica automaticamente a tutti: chi riceve un diniego dall’Inps deve ancora contestarlo, facendo valere in giudizio l’orientamento favorevole maturato negli ultimi mesi.
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