Dipendenti pubblici, pensioni di invalidità 2016: ecco la guida completa

Giuseppe Guarasci

4 Maggio 2016 - 08:00

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Tutto quello che c’è da sapere sulla pensione d’invalidità per i dipendenti pubblici: tipologie, domande e prestazioni.

Dipendenti pubblici, pensioni di invalidità 2016: ecco la guida completa

La legge vigente prevede delle misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino in condizioni di disabilità tale da incidere sulla capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.
La disciplina della pensione di invalidità tuttavia, è differente tra lavoratori operanti nel settore privato e lavoratori dipendenti pubblici. Solo dal 1996 ai dipendenti pubblici è stata estesa la pensione di inabilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.

Ecco in esame le diverse prestazioni pensionistiche di invalidità previste nei confronti dei dipendenti pubblici.

L’Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

L’inabilità alla mansione è un tipo di invalidità che può verificarsi laddove il dipendente pubblico perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico.
Per questo tipo di inabilità è possibile percepire la pensione di invalidità soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere ricollocato in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
I requisiti per percepire la pensione di invalidità per inabilità assoluta e permanente alla mansione sono di carattere sanitari e contributivi:

  • Requisito sanitario, riconoscimento da parte delle Commissioni ASL competenti di permanente inidoneità allo svolgimento della propria mansione;
  • Requisito contributivo almeno 15 anni servizio per i dipendenti dello Stato e almeno 20 anni di servizio per i dipendenti di Enti locali o della Sanità;

Per ciò che riguarda il procedimento, questo inizia con la richiesta del dipendente pubblico o del datore di lavoro della visita medica, alla Commissione medica ASL competente, per il riconoscimento dell’invalidità. Emesso il verbale che accerta l’inidoneità alla mansione, l’ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente pubblico in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. In caso di mancata ricollocazione in mansioni equivalenti, il datore può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
In caso di rifiuto a quest’ultima da parte del dipendente pubblico interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione di invalidità per inabilità relativa alla mansione sia all’INPS gestione dipendenti pubblici che al datore di lavoro.
Circa i criteri di calcolo della pensione di invalidità, questi sono equivalenti a quelli della pensione ordinaria.
La pensione viene calcolata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione con decorrenza dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

L’Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

La pensione di invalidità dei dipendenti pubblici per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro si differenzia dalla precedente prestazione, per il fatto che quest’ultima impedisce la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa.
I requisiti per percepire la pensione di invalidità per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro sono di carattere sanitari e contributivi:

  • Requisito sanitario, riconoscimento da parte delle Commissioni ASL competenti di permanente inidoneità allo svolgimento della propria mansione;
  • Requisito contributivo almeno 15 anni servizio sia per i dipendenti dello Stato che per i dipendenti di Enti locali o della Sanità;
  • in aggiunta serve la risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Anche il procedimento è similare al precedente, questo inizia con la richiesta del dipendente pubblico o del datore di lavoro della visita medica, alla Commissione medica ASL competente, per il riconoscimento dell’invalidità. Emesso il verbale che accerta l’inidoneità al proficuo lavoro, l’ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione di invalidità per inabilità relativa alla mansione sia all’INPS gestione dipendenti pubblici che al datore di lavoro.
Stesso discorso per i criteri di calcolo della pensione di invalidità, anche in questo caso sono equivalenti a quelli della pensione ordinaria.
La pensione viene calcolata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione con decorrenza dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

L’Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

La pensione di invalidità per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa richiede a differenza dei trattamenti sopracitati, una inabilità ben più grave, tale da determinare un’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Mentre le precedenti invalidità possono essere di tipo parziale (inferiori al 100%), questa deve essere totale (100%).
Prevista inizialmente solo per i lavoratori privati, dal 1° gennaio 1996 l’art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso tale pensione di invalidità anche ai dipendenti pubblici.
I requisiti per percepire la pensione di invalidità per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa sono di carattere sanitari e contributivi:

  • Requisito sanitario, riconoscimento da parte delle Commissioni ASL competenti di invalidità assoluta (100%) e permanente a svolgere qualsiasi tipo di lavoro;
  • Requisito contributivo almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.

Il procedimento inizia con la richiesta, esclusivamente da parte del dipendente pubblico della visita medica alla Commissione medica ASL competente, allegando un certificato medico del proprio medico curante attestante lo stato assoluto di invalidità. Emesso il verbale che accerta lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, L’ente datore di lavoro provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede di competenza dell’INPS gestione dipendenti pubblici, alla liquidazione della pensione d’invalidità.
Il trattamento di pensione di invalidità in questione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, con il vantaggio però di ottenere un aumento dell’importo dell’assegno compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

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