Pensione con 15 anni di contributi, importanti novità: ecco chi ne è escluso

Simone Micocci

12/09/2022

12/09/2022 - 17:39

condividi

Niente pensione con 15 anni di contributi per chi ha lavorato senza sosta, anche se per un anno di lavoro risultano versate meno di 52 settimane contributive; lo dice la Cassazione.

Pensione con 15 anni di contributi, importanti novità: ecco chi ne è escluso

Più volte abbiamo parlato della possibilità di andare in pensione, in deroga agli attuali requisiti sul pensionamento di vecchiaia, con soli 15 anni di contributi anziché 20, riservata solamente a coloro che rientrano nel regime retributivo o misto, ossia per chi ha iniziato a lavorare - e a versare contributi - entro il 31 dicembre 1995.

A riconoscere una tale possibilità è stata la legge Amato, prevedendo tre diverse deroghe da cui tuttavia sono esclusi i contributivi puri. Ad esempio, vi è la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi per coloro che hanno un’anzianità assicurativa di 25 anni, che tuttavia nei fatti è di 27 anni visto che per potervi ricorrere bisogna avere almeno un contributo settimanale versato prima dell’1 gennaio 1996.

Ma i contributivi puri non sono gli unici a essere esclusi dalla possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi: come ribadito dai giudici della Corte di Cassazione con una recente sentenza, infatti, anche coloro che hanno lavorato ininterrottamente, pur guadagnando poco, non possono ricorrere a tale possibilità.

Se ne dà notizia nell’ordinanza numero 26320 del 7 settembre scorso, con la quale la suprema Corte ha confermato l’orientamento dell’Inps a riguardo.

Il ricorso era stato presentato contro la decisione dell’Istituto di rigettare la domanda di pensione di vecchiaia di una lavoratrice che per molti anni è stata impegnata con contratti di lavoro domestico; decisione che, una volta valutati tutti gli elementi a disposizione, è stata confermata anche dai giudici.

Niente pensione con 15 anni di contributi per chi ha lavorato senza soste

L’orientamento della giurisprudenza è chiaro: la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi anziché 20 è preclusa a coloro che hanno lavorato senza sosta, indipendentemente dallo stipendio percepito.

Nel dettaglio, la lavoratrice in questione ha chiesto di accedere alla terza deroga Amato, quella che per intenderci consente il pensionamento a 67 anni di età e con soli 15 anni di contributi, anziché 20, a coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un’anzianità contributiva, quindi almeno un contributo versato, al 31 dicembre 1995;
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 25 anni (il che è automatico, altrimenti non verrebbe soddisfatto il requisito precedente);
  • essere stati occupati per almeno 10 anni per periodi di tempo inferiori alle 52 settimane l’anno.

Questa, infatti, risultava in possesso di 790 settimane contributive, poco più di 15 anni, non sufficienti per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni, visto che in tal caso le settimane contributive richieste sono 1.040 (20 anni). Inoltre, avendo un’anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995, questa non rientra tra i contributivi puri e quindi non può andare in pensione neppure a 71 anni di età, opzione per cui sono sufficienti 5 anni di contributi.

Le opzioni erano quindi due: o rinunciare alla possibilità di pensione perdendo persino gli anni di contributi versati oppure appellarsi a quanto stabilito appunto dall’articolo 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992.

Ovviamente la lavoratrice ha optato per la seconda opzione, con l’Inps che tuttavia ne ha respinto la domanda.

Per quale motivo? L’Inps ha contestato la mancanza del terzo requisito, ossia l’essere stati occupati per almeno 10 anni per periodi di tempo inferiori alle 52 settimane l’anno. Per intenderci, devono esserci almeno 10 anni non interamente lavorati.

Nel caso di specie la lavoratrice era stata sempre occupata con contratto a tempo indeterminato, senza quindi alcun vuoto contributivo: e poco importa che le settimane contributive accreditate per ciascun anno di lavoro fossero state inferiori a 52 per effetto della bassa retribuzione.

Quel che conta, dunque, è il periodo effettivamente lavorato e non importa se nell’anno di riferimento sono state riconosciute meno di 52 settimane contributive per mancato raggiungimento della retribuzione minima contributiva.

Un’interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha dato ragione all’Inps spiegando le motivazioni per cui la terza deroga Amato è preclusa a coloro che hanno lavorato ininterrottamente ma con stipendi non elevati (come nel caso dei lavoratori part-time).

Perché chi ha guadagnato poco non può comunque andare in pensione con 15 anni di contributi

Non era la prima volta che la giurisprudenza si pronunciava su questioni di questo tipo. Il risultato è stato sempre il solito: ha ragione l’Inps nel non accordare la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi a coloro che hanno lavorato ininterrottamente ma che guadagnando poco hanno versato meno di 52 contributi settimanali ogni anno.

E con la sentenza n. 26320 del 2022 la suprema Corte non si è discostata, ribadendo che la ratio della legge Amato è di tutelare esclusivamente quei lavoratori che non sono stati occupati per l’intero anno solare, e non quelli che pur avendo lavorato vantano una minore contribuzione a causa del basso stipendio percepito.

A essere tutelati, quindi, sono perlopiù - come citato dai giudici a margine della sentenza - coloro che hanno prestato attività nell’agricoltura o come stagionali del turismo, settori che difficilmente richiedono un impegno per tutti i 12 mesi.

Nessuna tutela, invece, per chi ha lavorato continuamente ma - ad esempio - con contratto part-time, non raggiungendo dunque il minimo retributivo richiesto per il riconoscimento di un’intera settimana contributiva.

Una situazione comune, ad esempio, a coloro che sono stati impiegati per anni con contratto di lavoro domestico, come nel caso di specie, per i quali però non ci sono deroghe al suddetto requisito. Quindi: o tra i 25 anni di anzianità contributiva ci sono almeno 10 anni non interamente lavorati (indipendentemente dalla contribuzione versata) oppure non vi è possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi ricorrendo alla terza deroga Amato (al massimo c’è la seconda, mentre ormai è quasi impossibile accedere alla prima).

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO