Pec amministratori di società, gli ultimi chiarimenti

Patrizia Del Pidio

27 Settembre 2025 - 10:55

Una nota del 25 settembre di Unioncamere e del Notariato diffonde nuovi chiarimenti sull’obbligo di Pec per gli amministratori di società e sul domicilio digitale.

Pec amministratori di società, gli ultimi chiarimenti

Una nota congiunta di Unioncamere e del Norariato del 25 settembre, fornisce importanti chiarimenti sull’obbligo di comunicazione di Pec per gli amministratori di società entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio. Tale obbligo, attualmente previsto per gli amministratori di società costituite dal 1° gennaio 2025, è slittato al 31 dicembre di quest’anno per gli amministratori di società costituite prima dell’inizio di quest’anno.

I chiarimenti della nota sulla Pec amministratori di società

Nel punto tre della nota viene chiarito l’obbligo per l’amministratore, di indicare il proprio domicilio digitale e comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese. Quali sono le imprese i cui amministratori devono assolvere all’obbligo?

Nella nota si chiarisce che l’obbligo riguarda solo le imprese costituite in forma societaria, visto che l’obbligo si applica prendendo in considerazione due requisiti che prendono in esame forma societaria e attività di impresa. Sono escluse dall’obbligo, quindi, tutte le società che non svolgono attività di impresa e tutte le imprese che, allo stesso tempo, non siano società.

Per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale tutti gli amministratori, inclusi coloro che ricoprono la carica pur non essendo muniti di delega e non essendo operativi. Nell’obbligo sono compresi anche i liquidatori poiché amministrano la società in liquidazione.

Nel punto 3 della nota viene specificato che:

L’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025. La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Quale domicilio digitale si indica?

Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata valido per le comunicazioni aventi valore legale. Proprio per questa sua funzione l’indirizzo di Pec assume lo stesso valore del domicilio reale.

Quale domicilio digitale deve indicare l’amministratore di società? Può alternativamente scegliere tra:

  • indicare il proprio domicilio digitale personale;
  • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
  • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
  • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

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