Lavoro a turni: quante ore di riposo consecutive sono obbligatorie?

Simone Micocci

7 Novembre 2017 - 11:02

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Quante ore di riposo devono essere garantite tra un turno di lavoro e l’altro? Ecco le regole dell’orario europeo.

Lavoro a turni: quante ore di riposo consecutive sono obbligatorie?

Ogni dipendente ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutive tra un turno di lavoro e l’altro. È il D.Lgs. n°66 approvato l’8 aprile 2003 a stabilirlo, precisamente nell’articolo 7 dove si legge che “il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”.

Ad esempio, un dipendente che ha staccato dal turno di lavoro alle 22:00, non può attaccare prima delle 09:00 del giorno successivo. Un vincolo al quale ogni datore di lavoro deve sottostare quando organizza i turni di lavoro per i propri dipendenti, che per le imprese con poco personale è un vero e proprio problema da risolvere.

Nei periodi di ferie e malattia di un dipendente, infatti, sono gli altri lavoratori a dover sopperire alla sua mancanza facendo degli straordinari. E sono proprio questi che molte volte portano il datore di lavoro a non rispettare l’obbligo delle undici ore di riposo tra un turno e l’altro.

Le regole del cosiddetto orario europeo, però, vanno rispettate: il lavoratore infatti ha bisogno di almeno undici ore di riposo per ricaricarsi in vista di una nuova giornata di lavoro. Senza il giusto riposo è impossibile essere lucidi e ciò potrebbe comportare delle spiacevoli conseguenze sia per la propria che per la sicurezza altrui.

Ci sono delle categorie di lavoratori, però, che da anni si battono per una deroga al carattere continuativo del riposo obbligatorio: stiamo parlando ad esempio dei medici e degli infermieri, visto che negli ospedali c’è sempre meno personale e ciò rende impossibile la corretta assegnazione di tutte le turnazioni necessarie per garantire il servizio h24.

Con l’apertura delle trattative per il rinnovo del contratto il personale della Sanità cercherà di giungere ad un accordo per un nuovo regolamento per i turni negli ospedali, riducendo o comunque applicando un nuovo sistema di calcolo per le undici ore di riposo giornaliere.

Al momento però le regole sono queste; ecco cosa dice l’attuale normativa sull’orario di lavoro, in particolare riguardo ai permessi giornalieri e settimanali.

Orario di lavoro: la regola generale

Come indicato nella nostra guida sui giorni di riposo settimanali, nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali l’orario di lavoro full-time si compone di 40 ore settimanali. Il CCNL di riferimento può prevedere una durata più breve, ma mai maggiore.

Le 40 ore vanno distribuite per un massimo di 6 giorni settimanali di lavoro, dal momento che il dipendente ha diritto ad almeno un giorno di riposo a settimana. Per quanto riguarda l’orario giornaliero di lavoro non ci sono limiti, se non quello di garantire al dipendente un riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore.

Di conseguenza. il dipendente non può lavorare per più di 13 ore al giorno. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di garantire una pausa per ogni 6 ore di lavoro consecutive, per permettere al dipendente di mangiare o riposarsi dalle proprie mansioni.

La durata di questo riposo (conosciuto anche come “pausa pranzo”) è indicata nel CCNL di riferimento e non può essere mai inferiore ai 10 minuti. È discrezione del datore di lavoro, comunque, decidere in quale momento della giornata lavorativa fissare la pausa.

Come si calcolano le undici ore di riposo?

Torniamo a parlare del quesito con il quale abbiamo aperto questo articolo, ossia il riposo consecutivo obbligatorio per i lavoratori, facendo chiarezza sulle modalità di calcolo.

Nel dettaglio, le 11 ore consecutive devono essere garantite ogni 24 ore, calcolate dall’inizio della prestazione lavorativa. Prendiamo come esempio un dipendente che attacca ogni giorno alle 08:00 di mattina: questo prima di iniziare una nuova giornata lavorativa deve aver goduto delle giuste ore di riposo e ciò significa che non può staccare più tardi delle 21:00.

La durata del riposo giornaliero non può essere diminuita neppure se il dipendente è d’accordo; si tratta quindi di un diritto irrinunciabile. Le uniche deroghe riguardano i lavori con orario frazionato durante la giornata: ad esempio se una collaboratrice domestica ha lavorato dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 21:00, il giorno dopo può iniziare anche prima delle 08:00.

Nessuna deroga invece per chi lavora per più di un’azienda, il quale è dovuto al rispetto della normativa sul riposo giornaliero. Di conseguenza l’assunzione per due aziende è possibile solamente con contratto part-time.

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