Omessa dichiarazione Iva, ecco le sanzioni e le novità sulla liquidazione automatica

Nadia Pascale

4 Maggio 2026 - 10:31

Cosa succede a chi non ha presentato la dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2026? Ecco le sanzioni per la dichiarazione Iva in ritardo, omessa e le novità della liquidazione automatica.

Omessa dichiarazione Iva, ecco le sanzioni e le novità sulla liquidazione automatica

La dichiarazione Iva 2026 doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026, ecco cosa succede in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva o in caso di ritardo. Entrano in vigore anche le regole sulla liquidazione automatica. Tutte le novità del 2026 e le sanzioni.

I titolari di partita Iva che non rispettano la scadenza del 30 aprile 2026 per la trasmissione della dichiarazione Iva vanno incontro alle sanzioni, che possono essere mitigate (e quindi si paga meno) se si regolarizza la propria posizione con il ravvedimento operoso.

Vediamo a quanto ammontano le sanzioni, come funziona il ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, presentazione in ritardo (prima dei 90 giorni) e dichiarazione infedele e quando trovano applicazione le novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 sulla liquidazione automatica.

Quando la dichiarazione Iva è omessa?

In quali casi si parla di dichiarazione Iva omessa? Quali sono le differenze rispetto alla trasmissione in ritardo della dichiarazione Iva? La dichiarazione Iva si considera omessa nel caso in cui non sia presentata entro il termine di 90 giorni dalla data entro la quale doveva essere presentata. Se il modello Iva viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, allora la dichiarazione si considera comunque valida anche se in ritardo.

La scadenza per l’invio della dichiarazione Iva relativa al 2025 è il 30 aprile 2026.

Contando i 90 giorni concessi per l’invio in ritardo, si arriva al 29 luglio 2026: se si trasmette il modello entro questa data, la dichiarazione viene considerata valida, si va comunque incontro alle sanzioni ma si può usufruire del ravvedimento operoso (articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998).

Se si presenta la dichiarazione Iva oltre il termine del 29 luglio, allora si considera omessa, ma l’imposta che risulta dovuta comunque viene riscossa con sanzioni e interessi.

Sanzioni dichiarazione Iva 2026 tardiva: 90 giorni di tempo

La dichiarazione Iva è riepilogativa delle liquidazioni periodiche Iva che il contribuente deve trasmettere trimestralmente, serve allo Stato per verificare che tutte le transazioni siano state tassate correttamente e che le imposte siano state versate nei tempi previsti. La scadenza entro cui trasmettere la dichiarazione Iva all’Agenzia delle Entrate - esclusivamente in via telematica- è il 30 aprile.

I contribuenti che non rispettano questa scadenza hanno 90 giorni di tempo per trasmettere il modello Iva: In caso di trasmissione della dichiarazione Iva in ritardo, si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro che viene però ridotta a 1/10 in caso di ravvedimento, si tratta quindi di 25 euro da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Il nuovo ravvedimento operoso

Il decreto legislativo 87 del 2024, in attuazione della legge di delega della riforma fiscale, ha modificato il sistema sanzionatorio in ambito tributario. L’obiettivo è rendere gli importi delle sanzioni proporzionali rispetto alla gravità della omissione o dell’errore e allineare il sistema sanzionatorio a quello in vigore negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Le nuove sanzioni trovano applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato dall’imposta, o maggiore imposta, non versata, dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e dalla sanzione ridotta, variabile a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Cosa fare in caso di omessa dichiarazione Iva e sanzioni

Con l’entrata in vigore del decreto Sanzioni sono ridotti gli importi delle principali omissioni fiscali. Per l’omessa presentazione della dichiarazione Iva si applica una sanzione del 120% rispetto all’imposta da versare. L’importo minimo della sanzione non può essere inferiore a 250 euro. Prima della modifica la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione Iva era dal 120% al 240% dell’Iva dovuta.
L’importo viene ridotto al 75% se la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni, ma prima della notizia dell’inizio di accertamenti fiscali.
Nel caso in cui la dichiarazione omessa non presenti somme da versare viene applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l’omessa presentazione sia stata effettuata da soggetti tenuti alle scritture contabili.

Quale anno indicare per il codice tributo 8911

Quale codice tributo si usa per regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione Iva o la presentazione entro i 90 giorni (ritardo)?

Il codice tributo 8911 viene usato nella compilazione del modello F24 nel momento in cui si regolarizza la propria posizione, per esempio nel caso del versamento di una sanzione. Questo codice, quindi, indica il ravvedimento per la mancata presentazione della dichiarazione relativa a imposte sui redditi, imposta sostitutiva, dichiarazione Iva.

Il modello F24 si compila come segue:

  • nel campo codice tributo va indicato “8911”;
  • il campo “Rateazione/ Regione / Prov / Mese rif” va lasciato vuoto;
  • importi a debito: va indicata la cifra da versare in numeri;
  • va lasciato vuoto il campo “importi a credito compensati”.

Infine, nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui l’imposta che doveva essere pagata è scaduta.

Dichiarazione Iva infedele

Diversa dalla fattispecie della dichiarazione Iva omessa è la dichiarazione Iva infedele. Si ha dichiarazione infedele quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato un importo inferiore rispetto a quanto avrebbe dovuto, oppure si è avvalso di un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella dovuta.
In questo caso la sanzione è pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di 150 euro.
Prima della riforma con il “decreto Sanzioni” la sanzione era pari a un importo dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

La sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta, ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3% di quanto è stato dichiarato e, complessivamente, inferiore a 30.000 euro. In questo caso la sanzione è ridotta al 46,67% dell’IVA.

Il contribuente può presentare una dichiarazione Iva integrativa entro il termine previsto dall’articolo 57 del DPR 633 del 1972 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), in questo caso si applica una sanzione del 50% con un importo minimo di 150 euro.
Nel caso in cui la dichiarazione infedele sia stata prodotta con l’uso di documentazione falsa, la sanzione è del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140% (e non più dal 135% al 270%).

Il reato penale scatta a causa dell’inadempimento o in caso d’imposta evasa (imposte sui redditi o Iva), e le ritenute non versate siano superiori a 50.000 euro. Il riferimento va inteso per singola imposta e per ciascun periodo d’imposta. In questo caso è prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

Liquidazione automatica Iva: le novità in vigore dal 2026

Il nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva l’Agenzia delle Entrate possa determinare l’Iva dovuta anche in assenza della dichiarazione annuale, utilizzando i dati già disponibili attraverso fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e comunicazioni periodiche. Si supera così il ricorso obbligato all’accertamento induttivo (cioè la ricostruzione di quanto dovuto non con metodo analitico), consentendo un recupero più rapido del gettito grazie ai dati già in possesso del Fisco.

Si considera omessa anche la dichiarazione Iva che presenta quadri mancanti, cioè in cui vi sono dei quadri che avrebbero dovuto essere compilati e non sono stati compilati.

L’articolo 54 comma 1 prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA il Fisco, entro il settimo anno successivo a quello in cui si avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, può liquidare l’imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e dai dati delle liquidazioni periodiche trasmesse, e può fare ciò anche avvalendosi di procedure automatizzate, come oggi avviene per i cosiddetti “avvisi bonari”.

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