Offrire soldi alla badante in cambio di favori osé non è reato: lo dice la Cassazione

Simone Micocci

17/07/2019

19/07/2019 - 14:29

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Vanno moralmente condannate le richieste a sfondo osè che il datore di lavoro fa a colf e badanti: non per questo, però, le avances configurano sempre il reato di violenza sessuale.

Offrire soldi alla badante in cambio di favori osé non è reato: lo dice la Cassazione

Non configurano reato di violenza sessuale le avances a sfondo osè che il datore di lavoro fa alla badante, neppure se “particolarmente insistenti” e corredate da un’offerta di denaro.

A dirlo, in quella che sarà una sentenza molto discussa, è la Corte di Cassazione (sentenza 31195/2019) secondo cui il comportamento del datore di lavoro che chiede a colf e badanti dei favori osè non costituisce reato di violenza sessuale quando non è presente l’elemento della “minaccia”.

Per capire meglio il perché di questa tanto discussa decisione dobbiamo analizzare il caso di specie, facendo chiarezza sul motivo per cui la Corte di Cassazione ha scagionato il datore di lavoro dall’accusa di violenza sessuale.

Violenza sessuale: la denuncia della badante

La Corte di Cassazione ha dovuto decidere in merito ad una questione molto delicata: il caso di specie, infatti, ha riguardato una badante che ha denunciato il proprio datore di lavoro per le incessanti richieste a sfondo sessuale.

Per far sì che la badante - una signora rumena classe 1979 - potesse cedere alle avances, l’uomo, di 37 anni più anziano di lei nonché genero della signora da lei assistita, le ha prima offerto dei soldi e poi le ha fatto pressione ricordandole chi “comandava in quella casa”.

Allorché la donna ha deciso di denunciare l’uomo per violenza sessuale e la sua accusa è stata anche confermata dal giudizio in primo grado. Tentata violenza sessuale con la minaccia di licenziamento: questa l’accusa del Tribunale che ha esaminato il caso.

Secondo l’uomo, però, l’accusa non persiste ed è per questo che ha deciso di fare ricorso portando a supporto della sua tesi proprio le registrazioni che la donna ha fatto in gran segreto per provare le avances da lei subite. Negli audio, infatti, non si sente alcuna minaccia. Una tesi avvalorata dalla Cassazione; ecco perché le richieste di favori sessuali, seppur insistenti, non configurano alcuna ipotesi di reato.

Quando le avances non configurano la violenza sessuale

Nelle registrazioni presentate dalla donna, quindi, non vi è alcuna minaccia dal momento che l’uomo non parla mai di “licenziamento come conseguenza al rifiuto della donna. Anzi, questo ha offerto alla donna dei soldi extra per alcuni favori osè, oppure la invita a soddisfare le sue richieste “per favore” o anche “per piacere”.

L’unico caso in cui l’uomo “alza la voce” è quello in cui le dice:

“Chi sta a casa mia deve fare quello che dico io”.

Un’espressione moralmente vergognosa ma che per la Cassazione è di tipo “meramente declaratorio” e per questo “priva di un’effettiva idoneità a limitare la volontà del soggetto cui la stessa era rivolta, e comunque, non foriera di alcuna conseguenza negativa per costui”.

Non sussiste, secondo i giudici, neppure la possibilità che la donna nutrisse un timore reverenziale nei confronti dell’uomo: in una delle registrazioni, infatti, la donna nel rifiutare le incessanti richieste ha rivolto all’uomo “un’espressione colorita”.

Quindi, nonostante per la Corte di Cassazione - così come per chi scrive - quello messo in atto dall’uomo è un comportamento di “grottesco squallore non ci sono gli elementi per la configurazione del reato di violenza sessuale. Insomma, un atteggiamento eticamente condannabile, ma non giuridicamente.

La sentenza della Corte di Cassazione non tutela colf e badanti

La condanna morale non è sufficiente per tutelare tutte quelle colf e badanti che durante l’esercizio delle loro mansioni subiscono delle avances a sfondo sessuale dai loro datori di lavoro.

Una situazione che riguarda da vicino molte lavoratrici domestiche, come dimostrano i dati raccolti da ACLI Colf. Tra le intervistate dall’associazione (un totale di 867 collaboratrici domestiche), infatti, circa il 14% ha dichiarato di essere stata vittima di una violenza sessuale, mentre il 10% ha subito degli insulti continui.

Il 5% ha persino dichiarato di essere bersaglio da colpire con “oggetti di varia natura”, mentre il 2% di essere stata picchiata.

Una situazione che va combattuta su ogni campo possibile: la sentenza della Cassazione, però, rappresenta una dura sconfitta in questa direzione, dal momento che, secondo l’opinione di chi scrive, non per forza deve esserci una “minaccia” affinché la donna possa risultare emotivamente e psicologicamente scossa dalle continue richieste.

Sentenza Cassazione Penale n°31195-2019
Clicca qui per scaricare il testo della tanto discussa sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n°31195-2019.

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