Bonus assunzione donne vittime di violenza, cos’è e quando spetta

Patrizia Del Pidio

27 Febbraio 2026 - 16:06

Cosa prevede per i datori di lavoro il bonus assunzione per le donne vittime di violenza? Vediamo come funziona l’esonero contributivo.

Bonus assunzione donne vittime di violenza, cos’è e quando spetta

Il bonus assunzioni per le donne vittime di violenza è attivo dal 2024 al 2026 e prevede l’esonero contributivo al 100% per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate che beneficiano del Reddito di libertà.

Le destinatarie della misura sono le donne disoccupate che sono state vittime di violenza e che beneficiano, appunto, del Reddito di Libertà. Per i datori di lavoro è previsto un esonero contributivo che può arrivare al massimo a 8.000 euro l’anno, da ripartire su base mensile (666 euro al mese).

Bonus assunzione donne vittime di violenza

Il bonus assunzione per le donne vittime di violenza ha una durata variabile da 12 a 24 mesi che cambia in base alla tipologia del contratto di assunzione.

La durata è di:

  • 24 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche con contratto in somministrazione);
  • 18 mesi nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia trasformato in indeterminato.

Domanda di esonero contributivo

Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’Inps trasmettendo il modulo online “ERLI” che può essere trovato all’interno del Portale delle Agevolazioni.

Nella compilazione del modulo il datore di lavoro deve fornire le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Inps, una volta ricevuta la richiesta da parte del datore di lavoro, deve per prima cosa verificare l’esistenza del rapporto di lavoro consultando le banche dati delle comunicazioni obbligatorie. Una volta appurato che il contratto di lavoro è in essere calcola l’importo dell’incentivo riconosciuto in base all’aliquota contributiva che pesa sul datore di lavoro.

Se la copertura finanziaria è sufficiente a coprire l’esonero contributivo per tutto il periodo agevolabile, l’Inps informa l’azienda che è stata autorizzata a fruire dello sgravio, comunicando al tempo stesso anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Quali sono le donne vittime di violenza?

Come abbiamo detto l’esonero contributivo spetta per l’assunzione delle donne disoccupate e beneficiarie del Reddito di Libertà. Quest’ultimo è un contributo economico che può arrivare a 500 euro al mese destinato alle donne vittime di violenza e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti o dai servizi sociali nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Le donne possono essere sole o con figli minori, devono essere residenti nel territorio italiano, rifugiate o con permesso di soggiorno. Il contributo è riconosciuto per sostenere l’autonomia abitativa e personale e permettere alla donna di sganciarsi da una situazione di violenza domestica (dalla quale, spesso, non si riesce a uscire proprio per la dipendenza economica).

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