Per gli avvocati e i commercialisti che si occupano per conto di terzi della gestione dei lavoratori dipendenti arriva la comunicazione telematica obbligatoria dal 1° marzo 2018.
Dal 1° marzo 2018 sarà obbligatoria la comunicazione telematica per avvocati e commercialisti che si occupano della gestione dei LUL (Libro Unico del lavoro): lo ha annunciato il Ministero del Lavoro con una circolare pubblicata il 15 febbraio scorso, con la quale sono stati spiegati i dettagli della nuova procedura.
La novità riguarda tutti quei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili che si occupano - per conto dei datori di lavoro - di tutti gli adempimenti “in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”.
Grazie al nuovo sistema informatizzato descritto dalla nota del Ministero del Lavoro il personale effettivo potrà monitorare in maniera più efficiente il rispetto degli obblighi comunicazionali in questione; ciò sarà possibile tramite la creazione di una nuova banca dati nella quale saranno raccolte tutte le informazioni sui professionisti che per conto dei propri datori di lavoro si occupano della gestione del personale dipendente.
Professionisti che ricordiamo dovranno operare nel rispetto dell’articolo 1 della Legge 12/1979 (“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”) che recita:
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro [...], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
Quindi, quando ad occuparsi degli adempimenti concernenti il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale dei dipendenti, siano i professionisti autorizzati dall’articolo 1 della suddetta legge non iscritti all’albo dei consulenti del lavoro vige l’obbligo della comunicazione agli ispettorati del lavoro della provincia di riferimento.
Comunicazione che dal 1° marzo 2018 dovrà essere inviata in modalità telematica tramite i nuovi moduli informatizzati.
Di seguito tutte le informazioni utili sui nuovi moduli per la comunicazione telematica riportate nella circolare che il Ministero del Lavoro ha inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ala Consiglio nazionale forense.
Comunicazione obbligatoria, i nuovi modelli informatizzati
Come indicato dal Ministero del Lavoro, i nuovi moduli informatizzati sono reperibili sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Vi potete accedere cliccando qui, ma potete farlo solo se in possesso delle credenziali SPID.
Il modello che dovranno utilizzare commercialisti e avvocati che intendono occuparsi della gestione del personale dipendente per conto di terzi sono composti da due diverse parti. La prima va compilata con tutte le informazioni concernenti il professionista: dati anagrafici, iscrizione all’albo e indicazioni sullo studio. Nella seconda parte, invece, vanno indicati gli ambiti provinciali in cui si trovano le imprese che gli hanno affidato la gestione del Libro Unico del Lavoro. Sempre in quest’area il professionista ha l’obbligo di indicare la data di inizio (e l’eventuale termine del rapporto) dell’incarico conferito.
Scadenze
Come anticipato l’obbligo della comunicazione in modalità telematica scatterà dal 1° marzo 2018: per evitare qualsiasi disagio il Ministero del Lavoro ha consigliato a coloro che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo la pregressa modalità cartacea di ripresentarla in modalità telematica, così da “semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.”
La comunicazione va effettuata prima di procedere con qualsiasi atto gestionale riconducibile agli adempimenti suddetti in materia di “lavoro, previdenza e assistenza sociale” del personale dipendente. Ogni volta che gli viene conferito un nuovo incarico, quindi, il professionista - sia esso un avvocato o un commercialista - ha il dovere di modificare la comunicazione inviata precedentemente indicando la data di inizio dell’incarico e l’ambito provinciale in cui si trova l’impresa.
La mancata comunicazione (che ricordiamo essere tracciabile tramite un apposito codice identificativo) comporta la segnalazione da parte del personale ispettivo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza; sarà questo a decidere quale sanzione disciplinare applicare nei confronti del professionista.
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