Nuovo modello Iva TR dal 1° aprile 2023 per rimborso o compensazione

Patrizia Del Pidio

15 Marzo 2023 - 11:43

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Disponibile il nuovo Modello Iva TR utilizzabile a partire dal 1° aprile 2023 per rimborso e compensazione eccedenza Iva detraibile.

Nuovo modello Iva TR dal 1° aprile 2023 per rimborso o compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione Modelli del suo sito un aggiornamento del Modello Iva TR per i contribuenti che nel trimestre hanno avuto un’eccedenza dell’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e devono chiedere il rimborso o vogliano usare la somma in compensazione.

Il nuovo modello può essere usato a partire dal 1° aprile 2023, mentre il modello attualmente in uso potrà essere utilizzato solo fino al 2 maggio. Ma cerchiamo di capire cosa cambia.

A cosa serve il Modello Iva TR?

Si tratta di un modello che deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che abbiano avuto un’eccedenza di Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e che vogliono:

  • chiedere il rimborso totale o parziale della somma;
  • utilizzare la somma in compensazione con altri tributi.

Ricordiamo che il credito Iva nel corso di anno può essere richiesto a titolo di rimborso solo in specifici casi e solo dai contribuenti che rispettino determinati requisiti.

In alternativa la somma può sempre essere utilizzata in compensazione nel modello F24.

Le novità del 2023

Come abbiamo anticipato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il nuovo Modello Iva Tr.

Modello Iva Tr 2023
Modello Iva Tr 2023

Insieme allo stesso fornisce anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Specifiche tecniche modello Iva TR 2023

Nei motivi dell’aggiornamento l’AdE spiega quali sono stati i cambiamenti del modello attuale rispetto al precedente:
a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

b) nel quadro TA del modello:

  • i righi TA11A e TA14 sono soppressi;
  • le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti:
  • *rigo TA5 percentuale del 7%,
  • *rigo TA6 percentuale del 7,3%,
  • *rigo TA7 percentuale del 7,5%,
  • *rigo TA8 percentuale del 8,3%,
  • *rigo TA9 percentuale del 8,5%,
  • * rigo TA10 percentuale del 8,8%,
  • *rigo TA11 percentuale del 10%,
  • *rigo TA12 percentuale del 12,3%,
  • *rigo TA13 percentuale del 22%;
  • nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;

c) nel quadro TB del modello:

  • i righi TB11A e TB14 sono soppressi;
  • le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti:
  • * rigo TB5 percentuale del 7%,
  • *rigo TB6 percentuale del 7,3%,
  • * rigo TB7, percentuale del 7,5%,
  • *rigo TB8 percentuale del 8,3%,
  • *rigo TB9 percentuale del 8,5%,
  • *rigo TB10 percentuale del 8,8%,
  • * rigo TB11 percentuale del 10%,
  • *rigo TB12 percentuale del 12,3%,
  • * rigo TB13 percentuale del 22%;
  • nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13;

d) nelle istruzioni per la compilazione:

  • a pagina 4, nella TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA la descrizione del codice 3 è sostituita dalla seguente: curatore fallimentare/curatore dellaliquidazione giudiziale;
  • a pagina 5, i riferimenti al rigo TA14 sono sostituiti con TA13;
  • alle pagine 6 e 7, i riferimenti al rigo TB14 sono sostituiti con TB13;
  • a pagina 11, nel codice 2, dopo la parola fallimentari sono aggiunte le parole “/curatori della liquidazione giudiziale”;

e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello, descritte ai punti b) e c).
Inoltre:

  • a pagina 8, in corrispondenza del campo 3 del record A, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, la parola “IVT20” è sostituita dalla seguente: “IVT23”;
  • a pagina 9, in corrispondenza del campo 36 del record B, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, sono aggiunte, alla fine, le parole “Non può assumere un valore anteriore al 2023”.

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