Finalmente il governo ha aggiornato le FAQ relative all’ultimo Dpcm, con le misure in vigore fino al 15 febbraio 2021. Tante novità su seconde case e visite ad amici e parenti. Ecco i chiarimenti.
Secondo le nuove FAQ del governo, appena aggiornate, fino al 15 febbraio 2021 è vietato uscire dalla propria Regione (anche in zona gialla) se non per motivi di salute, lavoro e necessità. E in zona arancione e rossa gli spostamenti sono limitati al territorio del Comune.
Ammesso il rientro nelle seconde case fuori regione - soltanto a coloro che abbiamo avuto un valido titolo per muoversi anteriore al 14 gennaio - e le visite a casa di amici e parenti nel limite di 2 persone.
Confermato il coprifuoco e la deroga agli spostamento da piccoli Comuni.
Ecco cosa dicono le FAQ sul Dpcm del 16 gennaio e la risposta ai dubbi più comuni.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? |
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Le nuove FAQ spiegano che in zona gialla, arancione e rossa, è permesso il rientro presso la seconda casa, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma. Ciò è consentito soltanto a coloro che possano provare “di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.”
La prova deve essere resa mediante un titolo dal quale risulta la data certa dello spostamento (ad esempio la stipulazione di un contratto di locazione), anteriore al 14 gennaio 2021 oppure con autocertificazione.
Non è consentito il rientro presso la seconda casa con persone estranee al nucleo familiare convivente.
È consentito andare a trovare amici o parenti? |
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In zona gialla sono permesse le visite ad amici o parenti una sola volta al giorno, entro i confini della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00. Le visite in casa altrui possono avvenire fino ad un massimo di due persone, senza contare i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con loro conviventi (fino al 5 marzo 2021).
In zona arancione e rossa valgono le stesse limitazioni, con la differenza che gli spostamenti sono limitati al territorio comunale.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, nel rispetto del coprifuoco, entro 30 km (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, ma è vietato spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
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Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? |
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In tutte e tre le zone di rischio resta in vigore il coprifuoco che può essere violato soltanto per motivi di salute, lavoro e necessità, da giustificare mediante autocertificazione. Quindi dopo una visita a casa di amici non è permesso tornare nella propria abitazione dopo le 22.00.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? |
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In zona gialla, come in quella arancione e rossa, questo spostamento non è vietato soltanto se il luogo del ricongiungimento coincide con quello di residenza/domicilio/abitazione.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla mia. Posso andare a trovarli? |
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Fino al 15 febbraio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni (anche in zona gialla) se non per motivi di salute, lavoro e necessità. Quindi non si può andare a trovare un genitore o altro parente anziano in buona salute se costui vive in un’altra Regione.
Una deroga è concessa soltanto nel caso in cui lo spostamento serva a prestare assistenza ad una persona sola, gravemente malata e non autosufficiente, poiché tale ipotesi rientra tra i “motivi di necessità”.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? |
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Il ricongiungimento genitori-figli è sempre permesso, a prescindere dalla regione di residenza. Ciò riguarda sia gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sia per condurli presso di sé.
Per gli stessi motivi si può andare anche all’Estero ma, in tal caso, è necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari per verificare l’esistenza di particolari restrizioni.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? |
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Sì, anche in zona rossa e arancione dove gli spostamenti fuori dal Comune sono vietati. Questa ipotesi, infatti, rientra nelle “comprovate esigenze lavorative”. Serve l’autocertificazione.
Posso usare l’automobile con persone non conviventi? |
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Anche in auto devono essere rispettate le misure di sicurezza: la distanza interpersonale e l’utilizzo della mascherina (tra passeggeri non conviventi).
È ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nell’ipotesi in cui la vettura sia dotata di un separatore fisico in plexiglas fra la fila anteriore e posteriore.
Nessuna di queste misure vale tra conviventi.
Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria? |
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Non è vietato transitare in un’area con restrizioni diverse da quella di provenienza, sempre che lo spostamento sia motivato da ragioni di lavoro o studio, salute o necessità oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.
Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro? |
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La risposta a questo dubbio è sì. Chi non dispone di un mezzo proprio o non ha la patente di guida, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da altra persona munita di mascherina.
In questa circostanza lo spostamento dell’accompagnatore sarà giustificato.
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