Con l’aumento della soglia di ricavi da euro 65.000,00 ad euro 85.000,00 per il mantenimento nel regime (avvenuto con la legge di bilancio 2023: legge 29 dicembre 2022, n. 197), un numero crescente di contribuenti sta optando per il regime forfettario. L’adesione al regime forfettario per i titolari di partita Iva già in attività avviene per “facta concludentia”: non vi è bisogno di alcuna comunicazione da effettuare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Quanto alla fuoriuscita dal regime questa può avvenire volontariamente anche in questo caso tacitamente o qualora venga superato il limite massimo di fatturato imposto dalla legge di euro 85.000,00. In tal caso si prospettano due ipotesi:
- La prima ipotesi per la quale il fatturato dell’anno 2023 è compreso tra euro 85.000,00 ed euro 100.000,00: in tal caso la fuoriuscita dal regime avviene effettivamente a partire dal 01/01/2024, anno dal quale il reddito sarà tassato secondo le regole del regime fiscale ordinario;
- La seconda ipotesi per la quale il fatturato dell’anno 2023 supera gli euro 100.000,00: in tal caso la fuoriuscita dal regime avviene immediatamente; la legge di bilancio 2023 ha infatti modificato l’art. 1, comma 71 della L. 190/2014 come segue “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
Quanto all’ingresso nel regime forfettario in sede di avvio dell’attività occorre prestare attenzione alla compilazione del modello AA9/12: in particolare sul quadro B alla voce “Regime fiscale agevolato” va inserito il numero 2.
Si ricorda, inoltre, che gli altri requisiti per accedere e permanere nel regime agevolato forfettario, oltre al suddetto limite di fatturato, sono:
- non aver percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori ad euro 30.000,00;
- non aver sostenuto spese (nell’anno precedente) per lavoro dipendente/assimilato oltre gli euro 20.000,00; in tale limite rientrano spese per:
o Lavoro dipendente (art. 49 TUIR);
o Co.Co.Co. (art. 50 lett. c-bis) TUIR) Co.Co.Pro.;
o Lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs 276/2003);
(ai fini della verifica del superamento di tale limite non rileverebbero, invece, le spese sostenute per le prestazioni occasionali); - non partecipare a società di persone, familiari e/o non detenere partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata (art. 1, comma 57 lett. d)).
Quanto a quest’ultimo requisito, esso va valutato al momento di accesso nel regime in caso contrario vi è l’obbligo di fuoriuscita nell’anno successivo. Va, inoltre, fatta attenzione all’influenza dominante che è da considerarsi alla stregua del controllo e può verificarsi anche attraverso una significativa incidenza del fatturato del socio verso la Srl rispetto al totale dei costi per servizi sostenuti dalla società.
Nessun mutamento in tema di aliquota agevolativa al 5% per i primi 5 anni di attività, a patto che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività il contribuente non abbia esercitato alcuna attività professionale o d’impresa anche in forma associata (rientrando in questa anche la qualifica di socio accomandatario) o come collaboratore familiare e che la nuova attività intrapresa non rappresenti una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sia in forma autonoma che in forma di lavoratore dipendente (non rientrano in tale definizione i tirocini obbligatori per l’esercizio di professioni che non rappresentano causa ostativa all’agevolazione del 5% per i primi 5 anni di attività).