La cartella esattoriale notificata presso la casa comunale in caso di contribuente irreperibile è nulla se non accompagnata dalle prove di ricerca effettuata per trovare il destinatario.
L’ordinanza 14990 del 4 giugno 2025 della Corte di Cassazione introduce importanti novità sulla notifica delle cartelle esattoriali a contribuenti dichiarati “irreperibili”. In alcuni casi nulla è dovuto al Fisco che non può dimostrare le ricerche effettuate.
Cosa accade se al momento della notifica della cartella esattoriale l’agente notificatore non riesce a trovare il destinatario del plico? Quando non si riesce a trovare il contribuente a cui notificare la cartella esattoriale si attiva il “rito degli irreperibili”, ovvero viene effettuato il deposito presso la casa comunale con apposita comunicazione nell’albo del Comune stesso. In questo caso la cartella esattoriale ha lo stesso valore di quelle notificate al contribuente interessato.
L’irreperibilità, però, deve essere assoluta ovvero il contribuente deve risultare irrintracciabile agli indirizzi in cui risulta essere residente e domiciliato, essersi trasferito in luogo sconosciuto, condizione che non si verifica, ad esempio, in caso di semplice cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune.
In caso di irreperibilità relativa (quando il contribuente risulta temporaneamente irrintracciabile presso la sua residenza) il notificatore deve affiggere un avviso di deposito alla porta dell’abitazione per fare in modo che il contribuente, poi, possa ritirare la raccomandata.
Le diverse sentenze sull’irreperibilità
Con la sentenza 258 del 2012 la Corte Costituzionale stabiliva che la notifica si poteva considerare perfezionata quando, in caso di irreperibilità, l’ente di riscossione era in grado di produrre anche l’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.
Già nel 2014 la Corte di Cassazione, però, con la sentenza 23100 ribadiva le regole in caso di irreperibilità relativa sottolineando che
«nel caso in cui ci sia stata omissione degli adempimenti previsti dalla legge, la conseguenza è la nullità della notificazione ove non si sia provveduto al rituale della terza formalità ovvero la notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata e ricevuta di ritorno».
La nullità della notifica è stata ribadita dalla stessa Cassazione anche con sentenza 22796 del 2015 nel caso il notificatore non avesse provveduto a svolgere le opportune verifiche nel Comune di residenza.
Notifiche nulle in caso di mancata documentazione
La Corte di Cassazione, negli anni, è rimasta rigida sulle sue considerazioni sulla notifica delle cartelle esattoriali a contribuenti irreperibili. Con l’ordinanza 14990 del 4 giugno 2025 i Supremi Giudici stabiliscono, ancora una volta, che le notifiche di atti impositivi a contribuenti irreperibili sono nulle se l’ente non è in grado di documentare in modo concreto e dettagliato le ricerche svolte per reperirlo.
L’ultima ordinanza della Cassazione al riguardo, quindi, ribadisce ancora una volta la tutela al contribuente e il controllo rigido nei confronti di chi notifica le cartelle esattoriali.
Secondo la Cassazione non basta la sola apposizione della dicitura “irreperibile” o “sconosciuto” a garantire la validità formale dell’atto notificato. Il momento della notifica è fondamentale nel rapporto tra contribuente e Fisco perché è quello che avvia il termine entro il quale impugnare l’atto e difendersi per il contribuente.
Con l’ordinanza di giugno 2025 i Giudici richiamano l’articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973 il quale impone che chi notifichi gli atti debba specificare e certificare le ricerche compiute per reperire il contribuente. Solo in presenza di queste prove l’atto può ritenersi correttamente notificato al contribuente irreperibile; in caso contrario, la cartella esattoriale è nulla e priva di effetti.
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