Non c’è separazione con addebito se la moglie “accetta” i tradimenti del marito

Isabella Policarpio

06/08/2020

06/08/2020 - 17:02

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Niente addebito della separazione se i tradimenti del coniuge durante il matrimonio erano noti e accettati. Così la Cassazione ha respinto il ricorso di una donna contro il marito.

Non c’è separazione con addebito se la moglie “accetta” i tradimenti del marito

L’addebito della separazione, o separazione per colpa, scatta quando uno dei coniugi viene riconosciuto dal giudice come responsabile della fine del matrimonio. Effetto dell’addebito è la perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori. La causa più frequente di “separazione per colpa” è il tradimento di uno dei due, ma non sempre è così.

I giudici della Corte di cassazione hanno respinto la richiesta di addebito avanzata da una donna che per anni è stata a conoscenza dei tradimenti del marito, senza per questo interrompere il matrimonio. Dunque nessun addebito per il marito fedifrago poiché le “scappatelle” non sono state il motivo che ha reso impossibile la convivenza.

Niente separazione per colpa se i tradimenti erano noti e tollerati

La decisione della Cassazione (ordinanza n. 16691/2020) stabilisce che non sempre il tradimento porta alla separazione per colpa; chi agisce in giudizio per chiedere l’addebito non solo deve provare la relazione extraconiugale ma anche il nesso di causa ed effetto tra il tradimento e la volontà di finire il matrimonio. Inoltre il tradimento porta alla separazione per colpa solo se antecedente alla crisi matrimoniale.

Così i giudici respingono il ricorso di una donna che aveva chiesto di addebitare la separazione al marito poiché ripetutamente infedele. Tuttavia dai fatti in esame risultava che la moglie avesse continuato a convivere con il marito per circa 15 anni nonostante fosse a conoscenza dei tradimenti, cosa che, quindi, dimostra che l’infedeltà coniugale non è il motivo scatenante della rottura del vincolo matrimoniale.

Gli effetti della separazione con addebito

Quando un matrimonio finisce la responsabilità è da attribuire ad entrambi, a meno che uno dei coniugi non agisca in giudizio per chiedere che separazione o divorzio siano addebitati all’alto coniuge. La “colpa” della fine del matrimonio viene riconosciuta per:

  • infedeltà;
  • mancata assistenza morale e materiale;
  • mancata collaborazione agli interessi familiari;
  • obbligo di coabitazione e abbandono del tetto coniugale.

Gli effetti dell’addebito sono svantaggiosi: il coniuge responsabile perde il diritto all’assegno (qualora avesse i requisiti per riceverlo) e i diritti successori. Inoltre l’ex coniuge non colpevole può chiedere all’altro il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.

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