Nessun risarcimento per stupro da indigente: i mancati diritti delle donne

Vittorio Proietti

23/05/2017

La Sentenza del Tribunale di Torino getta una luce diversa sul risarcimento per stupro: se lo stupratore è indigente la donna violentata non potrà rivalersi neanche sullo Stato.

Nessun risarcimento per stupro da indigente: i mancati diritti delle donne

Le vittime di stupro hanno garanzia di risarcimento se chi ha praticato la violenza sessuale è indigente oppure non viene identificato, ma con la Sentenza del Tribunale di Torino del 4 Aprile 2017 la donna stuprata non potrà rivalersi neanche sullo Stato.

La Sentenza emessa dal Tribunale torinese sulla violenza sessuale perpetrata da un quarantenne italiano nel 2011, infatti, nega l’accesso al risarcimento da parte della vittima, contrariamente a quanto impone la Direttiva CE 80/2004 che affida allo Stato l’onere della violenza.

L’autore dello stupro è indigente, quindi impossibilitato a pagare di tasca sua. Malgrado la donna sia stata violentata e rapinata, il giudice non ha comunque concesso il risarcimento di Stato per via di una interpretazione troppo letterale.

Vediamo quali sono state le motivazioni della Sentenza e cosa è previsto per il reato di violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale: quando è previsto il risarcimento

Il reato di stupro prevede un risarcimento da parte dello Stato, secondo quanto sancito dalla Direttiva CE 80/2004, nei casi in cui l’autore della violenza sessuale non sia riconoscibile oppure sia dichiaratamente indigente.

La pena per il reato di violenza sessuale è disciplinata in modo accurato dal Codice Penale all’Art. 609 bis del Codice Penale, laddove è previsto che chi mediante violenza, minaccia o abuso di autorità costringa una donna o un qualsiasi soggetto a subire atti sessuali venga punito dai 5 ai 10 anni di carcere.

In caso di attenuanti la pena per stupro non può essere diminuita di più di 2/3 e ciò vale anche per chi induce a compiere atti sessuali attraverso la propria superiorità fisica, oppure abusando dell’inferiorità psico-fisica della vittima di stupro, anche traendola in inganno e sostituendosi ad altra persona.

La Sentenza: nessun risarcimento per presunzione di indigenza

La donna vittima del caso in giudizio al Tribunale Torinese non potrà beneficiare di un risarcimento, in quanto il suo aggressore è stato identificato come indigente prima che vi fosse un accertamento da parte degli avvocati sulla sua reale situazione patrimoniale.

Il giudice ricorda come la normativa CE possa essere applicata solo in caso di documentata indigenza, quindi non in questo caso specifico. L’interpretazione stringente della norma ha così negato il risarcimento alla vittima, suggerendo agli avvocati di fare ricorso.

La Direttiva CE 80/2004 ha infatti il pregio di fornire aiuto concreto alle vittime di violenza sessuale, che vedono lesa la loro integrità fisica, morale e sociale e questo sarebbe già sufficiente a garantire un risarcimento adeguato per il danno subito, di per sé incalcolabile (si veda anche questo articolo sulle vittime di sfregio).

Concedere un risarcimento di Stato alla vittima di stupro è infatti un incentivo simbolico al recupero della normalità e non uno stratagemma per ricavare denaro. Dato l’ampio respiro civile della norma, ci auguriamo che il prossimo grado di giudizio dimostri altrettanta premura e civiltà.

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