L’indennità di disoccupazione spetta ai detenuti secondo i criteri appena aggiornati dall’Inps, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità.
La Naspi spetta a chi si trova in uno stato di disoccupazione involontario come definito dai requisiti di legge. A semplice rigor di logica il diritto all’indennità di disoccupazione dovrebbe quindi essere esteso anche ai lavoratori dipendenti detenuti o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale. La Naspi è proprio una misura assistenziale che tutela i cittadini dall’improvviso e incolpevole stop dello stipendio e di fatto ciò riguarda anche i detenuti.
Nella realtà, l’equiparazione dei lavoratori ristretti è stata frutto di un processo più lento e faticoso, a cui è appena stato aggiunto un tassello. L’Inps è infatti intervenuto recentemente con chiarimenti preziosi sull’erogazione dell’indennità di disoccupazione ai detenuti, recependo l’orientamento della Cassazione per inquadrare correttamente le varie cause di interruzione del rapporto lavorativo. Nel concreto, più detenuti riusciranno ad accedere alla prestazione.
Naspi ai lavoratori detenuti
Come anticipato, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ai detenuti è frutto di un lungo processo, sintomatico di un problema ben più ampio. I diritti in carcere e la funzionalità della pena sono ancora terreni con ampio margine di miglioramento, per quanto negli anni siano stati compiuti passi in avanti rilevanti. Relativamente al lavoro intramurario, nello specifico, bisogna tornare indietro di quasi un secolo per seguirne l’evoluzione. Il Regio decreto n. 787 del 1931 inquadrava il lavoro dei detenuti come un obbligo legale, parte integrante della pena, nient’affatto assimilabile al lavoro ordinario.
Soltanto con la legge n. 354/1975 la detenzione in carcere ha assunto carattere rieducativo, di cui l’attività lavorativa è espressione, anche nell’ottica di reinserimento sociale del reo. Non bisogna però pensare che tutto si sia concluso così facilmente, perché sul lavoro intramurario e la sua equiparazione al lavoro ordinario è dovuta intervenire la Cassazione nel 2024. Interventi legislativi e giurisprudenziali si sono così susseguiti finché il lavoro dei detenuti è stato assimilato a quello ordinario, anche ai fini assicurativi e previdenziali, dal decreto legislativo n. 124/2018 e poi dalla sentenza n. 396/2024 della Cassazione. Sull’estensione dell’indennità durante le misure di detenzione alternative è invece intervenuta la Consulta nel 2022.
Ad oggi, sempre compatibilmente con le necessità di sicurezza e di regolamento penitenziario, il lavoro dipendente in carcere è riconosciuto a tutti gli effetti. Era rimasta però aperta la questione delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dello stato di disoccupazione involontaria. In questo caso la questione era più complessa, per l’inevitabile particolarità delle cause di cessazione del lavoro carcerario.
Quando i detenuti hanno diritto alla Naspi
Recependo i chiarimenti della Corte di Cassazione sul lavoro dei detenuti alla dipendenze dell’amministrazione carceraria l’Inps ha pubblicato la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, sotto allegata per completezza. L’Inps ha così esteso il diritto alla Naspi a determinate ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che la giurisprudenza di legittimità riconosce come involontarie. La prima ipotesi riguarda la scarcerazione per fine pena, che non rientra in alcun modo nella sfera di volontà del lavoratore, come da sentenza già citata della Cassazione. Un detenuto che lavora per l’istituto penitenziario e viene scarcerato perché ha finito di scontare la condanna ha quindi diritto all’indennità.
Parimenti, lo stesso vale per l’ammissione a misure alternative alla pena in carcere. Secondo la sentenza n. 13577/2025 della Cassazione, infatti, non importa che la richiesta provenga dal detenuto, piuttosto il fatto che la concessione sia sempre e comunque subordinata alla valutazione dell’autorità giudiziaria. Vale a dire, Naspi anche per chi esce e finisce di scontare ai domiciliari, per esempio. Un’altra ipotesi in cui lo stato di disoccupazione è involontario riguarda il trasferimento del detenuto presso un altro istituto penitenziario, in cui ovviamente non c’è volontà di interrompere l’attività lavorativa in corso (come da sentenza n. 13578/2025 della Cassazione). Infine, l’indennità di disoccupazione deve essere riconosciuta anche per la conclusione del progetto lavorativo, perché come previsto dalla sentenza n. 4741/2025 della Cassazione il termine è prerogativa dell’Autorità giudiziaria e non rientra nella sfera decisionale del detenuto, indipendentemente dalla sua conoscenza.
La disoccupazione non spetta, invece, per le pause nei lavori in rotazione. Molte occupazioni in carcere prevedono sospensioni temporanee per l’avvicendamento di più detenuti, che non configurano interruzioni del rapporto di lavoro (come confermato in ultimo dalla sentenza n. 19746/2025 della Cassazione).