Chi è deve inviare il modello Intrastat entro il 26 gennaio 2026? Vediamo chi sono i soggetti obbligaati alla trasmissione, le esclusioni e come funziona il modello.
Il 26 gennaio 2026 scade il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di dicembre 2025 e per il IV trimestre del 2025. L’invio del modello Intrastat rappresenta un adempimento obbligatorio per i soggetti passivi di Iva che hanno effettuato scambio di beni o servizi con soggetti ubicati in altri Paesi dell’Unione europea.
Trasmettere il modello è obbligatorio perché consente di tenere sotto controllo le operazioni estere svolte tra Paesi Ue e ha lo scopo di contrastare le frodi fiscali.
Chi è obbligato all’invio?
Entro il 26 gennaio 2026 deve essere inviato il modello Intrastat relativo al mese di dicembre 2025 o relativo al IV trimestre del 2025. Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i titolari di partita Iva che nel mese di dicembre e nel quarto trimestre del 2025 hanno effettuato cessioni o acquisti con soggetti stabiliti in altri Paesi dell’Ue.
L’adempimento riguarda società, ditte individuali e professionisti, indipendentemente dal regime fiscale adottato (i contribuenti forfettari che hanno scambi con l’estero sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat). Requisito necessario, per poter operare con soggetti Ue, è la registrazione al VIES (VAT Information Exchange System).
L’obbligo non coinvolge le operazioni effettuate tra privati non titolari di partita Iva, anche se sono residenti all’estero. Non vanno comunicate nel modello le prestazioni di servizi che non sono rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato committente.
Non sono obbligati, infine, a comunicare le operazioni passive i soggetti che in ognuno degli ultimi quattro trimestri non hanno superato una delle due seguenti soglie:
- 350.000 euro per trimestre per il valore dei beni acquistati;
- 100.000 euro per trimestre per il valore dei servizi generici ricevuti.
Intrastat mensile o trimestrale?
L’obbligo di presentare l’Intrastat varia a seconda della tipologia di operazioni effettuate e della soglia di importi raggiunti.
Per le operazioni passive l’obbligo deve essere assolto con periodicità mensile solo quando:
- il valore dei beni acquistati supera almeno in uno dei quattro trimestri precedenti i 350.000 euro;
- il valore dei servizi ricevuti supera almeno in uno dei quattro trimestri precedenti i 100.000 euro.
Per le operazioni passive, se non si superano queste soglie, non sussiste l’obbligo di invio.
Per le operazioni attive l’obbligo c’è sempre in caso di cessione di beni e di servizi prestati a soggetti Ue, ma cambia la periodicità in base ai valori raggiunti. L’invio è:
- trimestrale se in ognuno dei quattro trimestri precedenti il valore delle operazioni non ha superato i 50.000 euro;
- mensile se il valore ha superato i 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
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