Con l’avvicinarsi dell’appuntamento con il Modello 730/2015 Precompilato è opportuno conoscere quali sono gli adempimenti dei contribuenti e dei datori di lavoro riguardo al conguaglio fiscale.
Sempre più vicina la scadenza del 15 Aprile, il momento in cui, per circa 20 milioni di contribuenti italiani, sarà reso disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo Modello 730/2015 Precompilato. La nuova dichiarazione dei redditi costituisce sicuramente la maggiore novità fiscale del 2015 e comporta numerosi cambiamenti relativi agli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Un capitolo importante del Modello 730 è quello relativo al conguaglio fiscale e agli eventuali rimborsi che il contribuente può vedersi riconosciuti in busta paga a seguito delle detrazioni e delle deduzioni fiscali ottenute nella dichiarazione dei redditi. A tal proposito occorre considerare cosa cambia con la Precompilata e quali sono gli adempimenti del contribuente e del datore di lavoro.
Contribuenti senza sostituto d’imposta che effettua il conguaglio
Nel caso in cui il contribuente non abbia un sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto a effettuare il conguaglio fiscale in busta paga, è comunque possibile scegliere di presentare il Modello 730 Precompilato optando sia per la presentazione diretta, via web, sia per la presentazione attraverso un intermediario (CAF o professionista).
In base al risultato contabile della dichiarazione, al contribuente può essere riconosciuto:
- un rimborso che effettua l’Agenzia delle Entrate;
- un debito che il contribuente può saldare anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale;
Contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente con sostituto d’imposta che effettua il conguaglio
Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione direttamente via web senza ricorrere a un intermediario e disponga di un sostituto d’imposta che è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale occorre comprendere con viene comunicato a quest’ultimo il risultato contabile della dichiarazione.
E’ l’Agenzia delle Entrate a comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, utilizzando sia le indicazioni fornite dal contribuente che deve aver indicato nella propria dichiarazione qual è il soggetto che effettua il conguaglio fiscale, sia le informazioni fornite dal sostituto d’imposta stesso che ha indicato la propria sede telematica (un indirizzo di posta elettronica semplice o certificata) dove ricevere la comunicazione che contiene il risultato stesso (l’indicazione della sede telematica doveva essere fatta nel Quadro CT della Certificazione Unica; la sua variazione o indicazione ex novo può ancora essere fatta, entro il 15 Aprile, con il Modello 730-4).
Se il sostituto d’imposta non risulta raggiungibile alla sede telematica indicata, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di questa situazione sia attraverso un avviso nell’area personale dei servizi telematici sia attraverso una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Adempimenti del sostituto d’imposta
Nel caso in cui il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio verso i contribuenti che sono suoi lavoratori procederà con le modalità consuete, adottate finora per il Modello 730 Ordinario.
Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta riceva il risultato contabile della dichiarazione dei redditi di un soggetto nei confronti del quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale è tenuto a effettuare le seguenti operazioni:
- se la dichiarazione dei redditi è stata presentata attraverso un intermediario (CAF o professionista) deve informare l’intermediario stesso (per posta elettronica, fax o posta ordinaria) di questa situazione;
- se la dichiarazione dei redditi è stata presentata direttamente dal contribuente, via web, il sostituto d’imposta deve informare l’Agenzia delle Entrate, comunicando che non è tenuto ad effettuare il conguaglio per quel contribuente. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso un’apposita funzione disponibile tra i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con cui il sostituto d’imposta segnala i dati fiscali del contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.
In seguito a questa segnalazione l’Agenzia delle Entrate informa con messaggio nell’area personale e con una mail il contribuente interessato.
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