Mobilità: dal 2017/2018 docenti trasferiti contro il loro volere?

Simone Micocci

7 Febbraio 2017 - 14:01

Mobilità 2017/2018: l’articolo 7 dell’accordo unifica gli organici d’istituto per gli Istituti Comprensivi e per gli Istituti di Istruzione Superiore. Cosa cambia per gli insegnanti titolari di una cattedra?

Mobilità: dal 2017/2018 docenti trasferiti contro il loro volere?

Scuola, ultime notizie: nell’accordo raggiunto tra i sindacati e il MIUR in merito alle operazioni per la mobilità 2017/2018 c’è una novità che non farà piacere a molti insegnanti.

Si tratta dell’unificazione dell’organico per gli Istituti Comprensivi (IC) e per gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS).

Questa norma, sancita dall’articolo 3 comma 7 dell’accordo sulla mobilità, comporta delle novità non solo per gli insegnanti che presentano la domanda di trasferimento, ma anche per i docenti che ad oggi sono titolari di una cattedra presso un IC o in un IIS.

In questo caso, infatti, gli insegnanti potrebbero essere trasferiti presso un’altra sede dello stesso Comune anche se non intendono partecipare alle operazioni di mobilità, qualora il preside ne rilevi il bisogno.

Una prospettiva che sta mettendo in allarme diversi insegnanti, che temono di essere trasferiti, seppure in un’altra scuola vicina, senza averne fatto esplicita richiesta.

Per fare chiarezza su questo aspetto vediamo quali sono le novità apportate dall’articolo 3, comma 7, dell’accordo sulla mobilità firmato lo scorso 31 gennaio dai sindacati e dal MIUR.

Mobilità 2017: graduatorie d’istituto unificate per IC e IIS. Cosa cambia?

L’articolo 7 che sta facendo discutere prevede l’unificazione dell’’organico delle graduatorie d’Istituto per gli Istituti Comprensivi e per gli Istituti di Istruzione Superiore. Nel dettaglio, questo sancisce che:

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa.”

Di conseguenza, cambiano le modalità di compilazione della domanda di trasferimento per i docenti che intendono prendere parte alle operazioni per la mobilità 2017/2018.

Questi, infatti, nel caso in cui vogliano trasferirsi in un IC o in un IIS non potranno indicare una singola sede, ma l’intero codice meccanografico che identifica l’Istituto. Il docente quindi potrà essere trasferito in tutti i plessi appartenenti allo stesso Istituto scolastico, a prescindere dalla loro ubicazione.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Ad esempio, per le scuole diurne e serali, anche se fanno parte dello stesso istituto, l’organico sarà comunque distinto. Lo stesso vale per gli organici costituiti presso i Centri Provinciali per l’Istruzione agli adulti (CPIA) e per le sezioni scolastiche situate negli ospedali o nei carceri. In questi casi i docenti possono essere trasferiti solamente se ne fanno esplicita richiesta nella domanda di mobilità.

Queste sono le novità per i docenti che prenderanno parte alle operazioni di mobilità, ma l’unificazione degli organici porterà a dei cambiamenti anche per coloro che il prossimo anno non hanno alcuna intenzione di trasferirsi.

Graduatorie d’istituto unificate per IC e IIS. Cosa cambia per i titolari di una cattedra?

Dal momento che le graduatorie interne degli IC e degli IIS saranno unificate per ogni classe di concorso, cosa succederà a quei docenti che oggi sono titolari di una cattedra? Se lo chiedono in molti, e al momento su questo aspetto c’è ancora incertezza.

Infatti, in base a quanto previsto dal suddetto articolo 7, dal prossimo anno gli insegnanti non saranno più titolari nella singola sede, poiché saranno inseriti nell’organico dell’intero Istituto.

Con la possibilità, qualora il Preside ne riveli il bisogno, di essere trasferiti in uno degli altri plessi.

Su questa possibilità al momento c’è una carenza normativa. Infatti, nell’articolo 7 dell’accordo si parla dei criteri con cui verranno effettuati i trasferimenti in caso di plessi ubicati in comuni diversi, stabilendo che ciò dovrà avvenire in base alle modalità e ai criteri definiti dalla contrattazione d’istituto.

Nessuna menzione, invece, per i plessi che si trovano nello stesso Comune.

Di conseguenza, per questi trasferimenti verrà lasciata totale discrezionalità al Dirigente Scolastico. Un aspetto che va chiarito al più presto, perché senza fissare dei criteri oggettivi e condivisi preventivamente c’è il rischio che un docente venga trasferito sulla base di considerazioni personali e di conseguenza non verrebbe rispettato il principio di trasparenza che dovrebbe essere alla base di queste operazioni.

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