I minorenni possono andare in carcere?

Ilena D’Errico

26 Luglio 2026 - 01:11

I minori non hanno responsabilità penale e non possono andare in carcere? Non è quello che prevede la legge. Ecco come funziona e cosa vuole cambiare il governo Meloni.

I minorenni possono andare in carcere?

Tutti sono a conoscenza del fatto che nello Stato italiano esistono degli istituti penitenziari dedicati ai minorenni, i cosiddetti “carceri minorili”, conosciuti per lo più per le iniziative di beneficenza rivolte loro e le trasposizioni cinematografiche, più o meno verosimili, trasmesse sugli schermi. Eppure, con la crescente incidenza della criminalità minorile e la questione delle cosiddette “baby gang” affrontata dal governo, il sentire comune lascia intendere quasi che i minorenni restino impuniti per i loro reati. Rafforza questa idea il disegno di legge sull’imputabilità dei minori che, al di là degli aspetti tecnici, rischia di essere letto in maniera fuorviante. Ad oggi, anche i minorenni possono andare in carcere, sebbene con una larga probabilità di accedere a misure alternative e a diverse condizioni e non è così facilmente giustificato dalla giovane età.

Un minorenne può andare in carcere?

Ci si riferisce con minorenne alla persona che non ha ancora compiuto 18 anni, ma questo rende difficile rispondere in modo univoco al quesito sul carcere. Nell’ordinamento penale italiano, infatti, sono ben due le soglie di età da tenere a mente.

In particolare, soltanto a 14 anni si acquisisce la responsabilità penale e si diventa imputabili. Sostanzialmente, questo significa che i minori di 14 anni non possono andare in carcere ed essere sottoposti a una pena, sia che si tratti di reclusione, arresto o multa. Dai 14 anni in poi, invece, si acquisisce la responsabilità penalmente rilevante; quindi, a partire da questa soglia i minorenni possono essere imputabili e andare in carcere.

Ma allora da cosa deriva la convinzione comune sull’impunibilità dei minorenni? Non si tratta di una credenza del tutto infondata, ma deriva dall’applicazione pratica delle leggi italiane che prendono in seria considerazione la funzione rieducativa e riabilitativa dei minorenni che hanno commesso reati.

Di regola, anche la pena per gli adulti ha uno scopo rieducativo, ma tralasciando la spesso fallace applicazione di questo presupposto, è evidente che in riferimento ai minori la questione è ancora più importante. A una giovane età è più probabile la riuscita di un reinserimento sociale e l’impartizione di corretti principi, e gli effetti di questa riabilitazione sono particolarmente proficui a livello sociale e pubblico. In ogni caso, la legge prevede specifiche procedure per i minorenni che hanno commesso reati. In particolare, per chi ha compiuto 14 anni rilevano principalmente i seguenti elementi:

  • l’eventuale reclusione deve aver luogo in istituti specifici, che offrano specifici programmi formativi ed educativi, con misure meno severe;
  • non è possibile la condanna all’ergastolo, poiché verrebbe meno la funzionalità rieducativa;
  • la pena prevista dal Codice penale deve essere ridotta, a meno che il reato sia stato reiterato dopo il compimento di 18 anni;
  • deve essere accertata la capacità di intendere e di volere in relazione al reato commesso.

Si ricorda che i limiti di età presi in considerazione fanno riferimento all’età del minore al momento del compimento del reato. È comunque evidente che con la riduzione della pena è spesso più semplice per i minori accedere a misure diverse dalla carcerazione vera e propria, tra cui i riformatori, la messa alla prova presso i servizi sociali e la sospensione della pena.

Cosa succede quando un minorenne è considerato pericoloso

La pena è comunque comminata dal giudice tenendo conto anche della pericolosità e delle eventuali aggravanti; perciò, anche se il carcere è un’alternativa meno probabile rispetto a quanto avviene per i maggiorenni non si tratta affatto di una pena impossibile. Per esempio, con la sentenza del 12 gennaio 2018 il tribunale di Napoli ha condannato un ragazzo di 17 anni alla reclusione di 18 anni, essendo stato giudicato colpevole di un duplice omicidio.

Esistono, poi, specifiche misure per i minori di 14 anni, che non hanno caratteristica di pena ma possono rendersi necessarie per neutralizzare la pericolosità sociale. Anche se non imputabili, i minori di 14 anni possono essere sottoposti a misure di sicurezza, tra cui l’assegnazione a una colonia agricola e il riformatorio giudiziario.

La questione al centro del dibattito sulla punibilità dei minorenni, evidentemente non si basa sul fatto che non esistano delle misure di contenimento. In molti, tuttavia, lamentano una mancanza di corrispondenza tra le previsioni del Codice penale e il progresso sociale, chiedendo un abbassamento dei limiti.

Cosa vuole cambiare il governo Meloni

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (proposto da Nordio e Meloni) sta suscitando reazioni molto forti, in un senso o nell’altro, coerentemente con la sua valenza simbolica. Il cambiamento proposto, infatti, non riguarda le pene applicabili ai minori né la soglia minima di imputabilità fissata a 14 anni. Non cambia neanche il fatto che il giudice debba valutare caso per caso, in base a ogni elemento specifico, la capacità di intendere e di volere del minore.

Semplicemente, si inverte l’onere della prova. Oggi l’articolo 98 del Codice penale prevede una presunzione di incapacità per i minori al di sopra di 14 anni, che può essere facilmente superata dall’accertamento psicologico. Con la riforma il minore si presupporrebbe capace, lasciando alla difesa il compito di dimostrare il contrario. Questo aspetto è tutt’altro che insignificante, rischia di complicare e allungare il processo e, nella peggiore delle ipotesi, compromettere il diritto alla difesa. D’altra parte, il governo vuole così facilitare le indagini e assicurare la punibilità qualora prevista dalla legge.

Il problema è che, dati ministeriali alla mano, l’incapacità dei minori è riconosciuta oggi in un numero pressoché insignificante di casi. Dinanzi al giudice dell’udienza preliminare (che decide se l’accusa appare fondata per iniziare il dibattimento) si ha una percentuale intorno allo 0,5% di non imputabilità per incapacità, nonostante la presunzione prevista dalla legge. Ecco perché più che analizzare pro e contro del sistema attuale in confronto a quello proposto dalla riforma viene da chiederci come sia motivata quest’ultima, alla luce della situazione esistente.