Marca da bollo da 2 euro, quando si applica sulle fatture e chi paga

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6 Giugno 2025 - 18:12

Quando si applica il bollo da 2 euro sulle fatture e le ricevute fiscali? Ecco quando è obbligatoria, chi la paga e tutte le regole per fatture e ricevute.

Marca da bollo da 2 euro, quando si applica sulle fatture e chi paga

Nel 2025, l’applicazione della marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali è regolata dal D.P.R. n. 642/1972, che prevede l’obbligo di apporre la marca da bollo su documenti fiscali di importo superiore a 77,47 euro non soggetti a IVA. Questo obbligo si estende sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche.

Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale, indicando l’assolvimento nel campo specifico del file XML. Il versamento dell’imposta avviene trimestralmente, con scadenze fissate al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo totale dell’imposta dovuta per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al trimestre successivo .

È importante notare che l’imposta di bollo non si applica alle fatture che includono importi soggetti a IVA, in quanto l’IVA e l’imposta di bollo sono alternative e non possono coesistere sullo stesso documento.

In caso di omissione dell’applicazione della marca da bollo, è possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, evitando sanzioni più gravi. Ma ecco a cosa serve, come si usa e chi paga la marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali.

Marca da bollo da 2 euro: perché si usa su fatture e ricevute?

Come detto, la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali di importo superiore a 77,47 euro non soggette a IVA, secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 e successive modifiche. Non si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IVA, come talvolta erroneamente si pensa, ma di un’imposta autonoma dovuta in determinati casi per rendere il documento fiscalmente valido, come previsto dalla normativa di riferimento.

In particolare, la marca da bollo è obbligatoria quando si emettono:

  • fatture senza IVA per operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA (es. art. 10 del DPR 633/1972, come nel caso delle prestazioni sanitarie o dei compensi occasionali);
  • ricevute fiscali rilasciate per prestazioni non soggette a IVA e superiori alla soglia dei 77,47 euro.

Modalità di assolvimento: fisico e virtuale

L’imposta di bollo può essere assolta in due modi, a seconda del formato del documento:

Marca da bollo fisica
Per i documenti cartacei, l’imposta viene assolta mediante l’applicazione di una marca da bollo adesiva da 2 euro, acquistabile in tabaccheria. Il contrassegno deve essere:

  • applicato sull’originale della fattura prima della consegna al cliente;
  • datato: la data stampata sul contrassegno deve essere uguale o anteriore alla data di emissione della fattura, pena l’invalidità fiscale.

Marca da bollo virtuale (digitale)
Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo si assolve in modo virtuale, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e aggiornamenti successivi. Non è più necessario richiedere un’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il sistema SDI (Sistema di Interscambio) verifica in automatico la presenza dell’obbligo di bollo in base al contenuto della fattura e comunica trimestralmente l’importo dovuto al contribuente.

Il pagamento deve essere effettuato:

  • tramite F24 entro le scadenze trimestrali (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio);
  • oppure con addebito diretto su conto corrente, se si è abilitati a questo metodo.

Se l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al terzo trimestre, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Chi deve utilizzare la marca da bollo da 2 euro? Quando è obbligatoria?

Ad applicare la marca da bollo su fattura sono i contribuenti che svolgono operazioni fuori dal campo dell’IVA. O, in generale, è da utilizzarsi in tutte le operazioni che non prevedono il calcolo e il versamento dell’IVA.

Quindi, la marca da bollo su fattura è obbligatoria per le operazioni superiori ai 77,47 euro in diversi casi. Le più comuni sono:

  • documenti per le prestazioni occasionali;
  • le operazioni per i contribuenti a regime agevolato, o nuovi minimi;
  • le diverse operazioni internazionali non imponibili sullo stesso piano, come nel caso di esportazioni o servizi;
  • le operazioni esenti, come le spese mediche o le attività culturali;
  • le operazioni in franchigia da Iva, come quelle a regime forfettario.

Chi deve pagare la marca da bollo da 2 euro

Come detto, la marca da bollo sulle fatture o ricevute fiscali emesse va applicata dal soggetto emittente una volta che il documento «viene spedito e consegnato»; la normativa parla anche di obbligo a carico di delle «fatture o ricevute rilasciate dal creditore».

Tuttavia, anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro grava sul soggetto emittente la fattura o la ricevuta fiscale, la responsabilità del pagamento della stessa e delle eventuali sanzioni grava in solido su «tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo» (vedi articolo 22 d.p.r. 642/1972).

Infatti, sia la responsabilità del pagamento del contrassegno, sia le eventuali sanzioni per il mancato utilizzo, sono di entrambe le parti. Quindi, chi deve pagare la marca da bollo? Dipende da come viene deciso tra cliente e prestatore, anche se di base è il prestatore ad acquistare e pagare la marca da bollo da 2 euro.
Se il costo della marca da bollo è:

  • a carico del prestatore d’opera, l’importo non va inserito in fattura.
  • a carico del cliente, l’importo verrà indicato in fattura come operazione esclusa dalla base imponibile dell’IVA.

Sanzioni per mancata applicazione della marca da bollo da 2 euro

La marca da bollo su fattura è obbligatoria in diversi casi, ma cosa succede quando non viene utilizzata?
La mancata applicazione della marca da bollo di 2 euro sul documento considerato determina l’irrogazione di una determinata sanzione amministrativa pecuniaria.

Il riferimento normativo è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972:

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa

In questo caso, sia il prestatore d’opera, sia il cliente, sono passibili di sanzioni. Quindi, nel caso in cui un cliente si rendesse conto di aver ricevuto fatture senza la marca da bollo, sarà sua cura farlo presente per tempo al prestatore.

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