Malattie e ferie estive: quali indicazioni dare ai dipendenti per evitare problemi con l’Inps?

Paolo Ballanti

9 Giugno 2023 - 06:55

La malattia durante le ferie impone al lavoratore di adottare una serie di comportamenti al fine di evitare conseguenze economiche spiacevoli con l’Inps. L’azienda può fornire una serie di indicazioni

Malattie e ferie estive: quali indicazioni dare ai dipendenti per evitare problemi con l’Inps?

Le ferie rappresentano un periodo di assenza retribuito dall’azienda il cui obiettivo è permettere al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche spese e dedicarsi alla propria vita sociale e familiare.

I mesi estivi rappresentano storicamente un momento in cui i lavoratori fruiscono delle ferie in maniera massiccia, nell’ordine anche di due o tre settimane consecutive.

Può accadere, in questi periodi, che il dipendente si ammali.

Per poter convertire l’assenza in malattia è necessario che il lavoratore ponga in essere una serie di comportamenti, al fine di evitare che l’Inps, in qualità di soggetto chiamato a farsi carico della retribuzione per i periodi di malattia, non riconosca l’evento come tale.

L’azienda, dal canto suo, ha la possibilità di fornire le indicazioni necessarie al dipendente, con lo scopo di renderlo edotto sulla condotta da tenere in caso di malattia durante le ferie.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Comunicare la malattia all’azienda

Una prima indicazione da fornire al dipendente è quella, in caso di malattia, di segnalare immediatamente l’evento al datore di lavoro.

Di norma sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad imporre l’adempimento citato ovvero le prassi e gli usi applicati in azienda.

Grazie alla comunicazione al datore di lavoro il dipendente segnala esclusivamente la sua assenza per malattia.

Al contrario, perché l’evento possa qualificarsi appunto come malattia è necessario il rilascio dell’apposito certificato da parte del medico curante.

Farsi sottoporre a visita medica

L’azienda è altresì tenuta ad informare il dipendente sull’obbligo, una volta informato il datore di lavoro dell’assenza, di recarsi dal medico curante per il rilascio del certificato medico.

Terminata la visita il medico redige on-line la certificazione medica, rappresentata da:

  • Certificato di diagnosi, contenente le date di inizio e fine malattia, oltre alla causa della stessa
  • Attestato di malattia, contenente esclusivamente le date di inizio e fine malattia.

Il medico (o la struttura sanitaria) è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’Inps. Il dipendente è pertanto esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea. Lo stesso ha esclusivamente l’onere di controllare l’avvenuta trasmissione del certificato.

Il dipendente è altresì tenuto a chiedere il numero di protocollo identificativo del certificato da comunicare, se richiesto, al datore di lavoro. Quest’ultimo ha in ogni caso la possibilità di accedere all’attestato di malattia, collegandosi all’apposita piattaforma telematica disponibile su «inps.it - Lavoro - Consultazione degli attestati di malattia telematici» (necessario il possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns).

In alternativa, l’azienda ha la possibilità di accedere alle informazioni sul certificato medico chiamando l’apposito numero verde Inps ovvero grazie al sistema di invio con PEC.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile inviare telematicamente all’Inps il certificato di malattia, il lavoratore è tenuto a:

  • Farsi rilasciare la certificazione in formato cartaceo;
  • Trasmettere, entro due giorni dal rilascio, l’attestato di malattia al datore di lavoro ed il certificato di diagnosi all’Inps.

Il mancato invio del certificato medico all’Inps ovvero la trasmissione in ritardo del documento cartaceo può comportare una richiesta al datore di lavoro, da parte dell’Istituto, di trattenere l’indennità economica di malattia anticipata dall’azienda in busta paga. In questi casi, infatti, la malattia viene disconosciuta e, pertanto, è necessario recuperare le corrispondenti somme percepite dal lavoratore.

Attenzione ai controlli sullo stato di malattia

Il dipendente che interrompe le ferie per un evento di malattia è comunque tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità, necessarie per consentire il controllo dello stato di malattia da parte delle strutture pubbliche competenti.

Di conseguenza, è opportuno che il datore di lavoro informi i dipendenti dell’obbligo di rendersi reperibili presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Se il dipendente risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico:

  • Rilascia un invito a recarsi il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale;
  • Comunica l’assenza del lavoratore all’Inps e, tramite l’Istituto stesso, viene avvisato il datore di lavoro.

Se il dipendente non si presenta alla visita ambulatoriale l’Inps segnala l’assenza al datore di lavoro ed invita il dipendente a giustificarsi entro 10 giorni.

Il lavoratore dev’essere altresì reso edotto delle conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata:

  • Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, in caso di assenza alla prima visita;
  • In aggiunta alla sanzione precedente, riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo, a fronte dell’assenza alla seconda visita, domiciliare o ambulatoriale;
  • Erogazione dell’indennità Inps interrotta a partire dall’assenza alla terza visita sino al termine del periodo di malattia.

Le sanzioni non vengono comunque comminate in caso di:

  • Ricovero ospedaliero;
  • Periodi già accertati da precedente visita di controllo;
  • Assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo, in particolare, ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • Forza maggiore;
  • Situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza altrove del lavoratore;
  • Concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nel caso in cui si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

Come fornire le indicazioni ai dipendenti?

Le indicazioni su come comportarsi in caso di malattia durante il periodo feriale possono essere fornite con le seguenti modalità:

  • Informativa affissa nei locali aziendali, in luogo accessibile a tutti;
  • Informativa inviata via posta elettronica ai dipendenti;
  • Informativa pubblicata nel portale online dell’azienda;
  • Informativa consegnata in forma di documento cartaceo al momento dell’assunzione.

Malattia iniziata prima delle ferie

E’ utile ricordare, all’interno dell’informativa aziendale, cosa succede in caso di malattia sorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi durante le stesse.

In queste ipotesi prevale la malattia e:

  • In caso di ferie già programmate il lavoratore è considerato in malattia fino a completa guarigione, oltre a mantenere il diritto di fruire delle ferie successivamente;
  • Il lavoratore che guarisce nel corso delle ferie collettive, cessata la malattia, gode delle ferie restanti e recupera successivamente quelle non utilizzate.