Licenziamento per raggiunti limiti di età: quando è possibile?

Paolo Ballanti

31 Gennaio 2024 - 08:49

Oltre alle ipotesi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo / oggettivo l’azienda che scelte ha a disposizione se il dipendente ha raggiunto i requisiti per la pensione?

Licenziamento per raggiunti limiti di età: quando è possibile?

Il contratto di lavoro subordinato è suscettibile di interrompersi per volontà di una delle parti, sia esso il datore di lavoro (in tal caso si parla di licenziamento) che il dipendente (dimissioni).

A tutela della posizione del lavoratore, la normativa impone l’obbligo in capo all’azienda di giustificare il motivo all’origine del licenziamento.

Sotto questo aspetto troviamo i licenziamenti disciplinari, rappresentati da:

  • Licenziamento per giusta causa, che racchiude tutte quelle ipotesi di recesso conseguenti ad una condotta del lavoratore talmente grave da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, motivando così l’interruzione immediata del rapporto, senza rispettare l’eventuale periodo di preavviso stabilito dal Ccnl applicato;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo, determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, nell’ambito del quale l’azienda è comunque tenuta a rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto.

Esiste poi una terza categoria di licenziamenti rappresentati da quelli per giustificato motivo oggettivo, in cui il recesso è legato a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di esso.

A questo punto è lecito chiedersi come deve comportarsi il datore di lavoro nelle ipotesi in cui il dipendente ha maturato o è prossimo a maturare i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. E’ possibile recedere dal contratto in questi casi? Analizziamo la questione in dettaglio.

Licenziamento per pensione di vecchiaia: possibile?

A norma dell’articolo 4, comma 2, della Legge 11 maggio 1990 numero 108 nelle ipotesi in cui il dipendente matura i requisiti anagrafico - contributivi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro può risolvere il contratto senza alcun obbligo di giustificare la propria decisione, quindi anche in assenza di motivazione (cosiddetto «recesso ad nutum»).

L’articolo 4 «Area di non applicazione» dispone infatti (comma 2) che quanto previsto dall’articolo 18 della Legge 20 maggio 1970 numero 300, in materia di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, non opera nei «confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per le prosecuzione del rapporto di lavoro».

Tuttavia, la facoltà di recesso in parola, pur essendo valida anche in mancanza di motivazione:

  • Deve sottostare all’obbligo di riconoscere il preavviso al dipendente interessato, come sottolineato dalla Cassazione, sentenze del 20 marzo 2014 numero 6537 e del 5 marzo 2003 numero 3237);
  • Dev’essere esclusa se il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, decide di proseguire il rapporto.

In particolare, la decisione del dipendente di proseguire l’attività lavorativa, ha l’effetto di prolungare la tutela del posto di lavoro, cosicché il contratto continua a beneficiare della disciplina dettata in materia di licenziamenti illegittimi.

Nessuna risoluzione automatica del rapporto

Il compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore interessato non produce alcun effetto in termini di risoluzione automatica del rapporto ma, al contrario, determina l’avvio del periodo di recedibilità ad nutum. A chiarirlo la Cassazione con sentenza del 30 maggio 2019 numero 14799.

La Suprema Corte, si legge nella sentenza, ha affermato che nel lavoro subordinato privato «è regola generale quella secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d’estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva».

Pertanto, il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, determina «il venir meno del regime di stabilità (con conseguente recedibilità ad nutum) ma non l’automatica estinzione del rapporto» (sentenza numero 14799/2019).

Certezza dell’accesso alla pensione

Come chiarito dalla giurisprudenza di Cassazione con la sentenza dell’8 settembre 2020 numero 18662, la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto è condizionata al fatto che l’interessato consegua il trattamento pensionistico. Di conseguenza, non è sufficiente che il lavoratore sia in attesa della pensione in ragione della titolarità dei requisiti anagrafici e contributivi.

Sul punto la Suprema Corte, nella sentenza citata, ha precisato che la "possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime della L. n. 300 del 1970, art. 18, è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato di guisa che il licenziamento intimato precedentemente non è sottratto all’applicazione dell’art. 18 pro tempo vigente.

La previsione del recesso ad nutum, ricorda la Cassazione, è stata ritenuta compatibile con la Costituzione «sul principale rilievo secondo cui in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l’assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionale giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale».

In definitiva, il licenziamento ad nutum è «ammissibile quando si goda del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi» (sentenza numero 18662/2020).

Il caso del licenziamento intimato prima dell’età pensionabile

Un’ipotesi particolare riguarda il licenziamento intimato prima del raggiungimento dell’età pensionabile, destinato tuttavia a produrre effetto solo a decorrere da tale data.

Sul punto si è pronunciata la Cassazione con sentenza del 14 marzo 2018 numero 6157, affermando che il recesso in parola è legittimo e non prevede alcun diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso.

Il pensiero della Suprema Corte nasce dal caso dell’invio al lavoratore di una lettera di recesso con cui si è dato atto della cessazione del rapporto per il raggiunto limite di età anagrafica. Tuttavia, la data di compimento dell’età pensionabile dell’interessato era successiva. Di conseguenza, la risoluzione datoriale del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti massimi di anzianità lavorativa è stata «effettuata prima del compimento dei sessantacinque anni del dipendente ma era destinata ad operare al momento di tale evento. Pertanto, non essendo stata seguita da allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, essa non costituisce licenziamento, difettandone il presupposto della volontà di interrompere un rapporto in corso, ma piuttosto un semplice atto risolutivo che, se conforme alla contrattazione collettiva e non contestato dal destinatario con riguardo alla sua legittimità, non è sottoposto alla medesima normativa del licenziamento, sicché non si configura il diritto del lavoratore all’indennità di preavviso, tanto più che, in tale ipotesi, il preavviso è lavorato».

In definitiva, conclude la Cassazione, l’inizio del regime di recedibilità ad nutum del rapporto di lavoro, contemporaneo "alla fine del regime di recedibilità causale, attribuisce al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché (e salva l’ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c.) il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie ad una tempestiva intimazione del licenziamento, valida anche se resa già in regime di recedibilità causale, sicché è legittimo un c.d. licenziamento che, sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del lavoratore e, quindi, in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità ad nutum.

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