Niente ferie pagate per il lavoratore licenziato per giusta causa. Le ultime sentenze aggiungono un importante tassello al diritto di monetizzazione delle ferie non godute.
Essere licenziati per giusta causa, fattispecie che spesso presuppone una violazione disciplinare da parte del lavoratore, può comportare la perdita di una serie di vantaggi. Tra questi, in alcuni casi, anche la possibilità di ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
Come abbiamo più volte avuto modo di spiegare, infatti, il pagamento delle ferie è possibile solo al termine del rapporto di lavoro, come sostenuto non soltanto dalla giurisprudenza nazionale, ma anche da quella comunitaria.
La regola generale, infatti, è che le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato a garantire il recupero delle energie psico-fisiche e la tutela della salute. Rinunciare al periodo di riposo, o non fruirne, rischia quindi di compromettere il benessere del lavoratore: è per questo che la normativa è particolarmente rigida rispetto alla loro monetizzazione, ammessa solo in casi specifici.
Attenzione però a una recente sentenza del Consiglio di Stato, che pone una condizione fondamentale per il pagamento delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro, arrivando a escludere il diritto all’indennità sostitutiva.
Si tratta di una decisione che riguarda un militare della Guardia di Finanza e che, quindi, non può essere generalizzata; allo stesso tempo, però, offre indicazioni rilevanti sui limiti della monetizzazione delle ferie nei casi in cui la cessazione del rapporto dipenda da una condotta disciplinare imputabile al lavoratore. Facciamo chiarezza.
Cosa dice la sentenza
Al centro della vicenda c’è un militare della Guardia di Finanza che, dopo essere stato collocato in congedo per perdita del grado a seguito di rimozione, aveva chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di licenza ordinaria maturati e non goduti negli anni precedenti.
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar, ha respinto la richiesta, in quanto nel caso esaminato non ricorrevano le condizioni per riconoscere la monetizzazione delle ferie visto che la mancata fruizione della licenza non poteva essere considerata del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore.
Il punto centrale della decisione è proprio questo: il pagamento delle ferie non godute è ammesso quando il lavoratore non ha potuto usufruirne per una causa a lui non imputabile, come possono essere esigenze di servizio o una malattia.
Nel caso specifico, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata fruizione della licenza fosse collegata alla condotta dello stesso militare, prima sospeso dal servizio per motivi disciplinari, poi assente per ragioni di salute e infine rimosso dal Corpo.
Sia la sospensione che la rimozione erano, secondo i giudici, conseguenze di comportamenti disciplinarmente rilevanti addebitabili all’interessato: per questa ragione, la cessazione del rapporto non è stata considerata un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, come potrebbe accadere invece in caso di licenziamento illegittimo poi annullato dal giudice.
Trattandosi di un provvedimento espulsivo ritenuto legittimo, il mancato godimento delle ferie è stato ricondotto a una causa imputabile al dipendente.
Di conseguenza, se il lavoratore non avesse tenuto le condotte contestate avrebbe potuto rimanere in servizio e fruire della licenza ordinaria al termine del periodo di malattia: per questo motivo non gli è stato riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Come questa sentenza si applica agli altri lavoratori
Come anticipato, si tratta di una fattispecie particolare e per questo motivo non possiamo sostenere che, in ogni caso, un licenziamento disciplinare blocchi automaticamente il pagamento delle ferie non godute.
La sentenza, tuttavia, rappresenta un ulteriore tassello all’interno di una normativa più articolata, dalla quale emerge il principio per cui la monetizzazione delle ferie non godute può essere esclusa quando la mancata fruizione dipende da una condotta imputabile al lavoratore.
Questo non significa, però, che sia sufficiente un qualsiasi licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo per far venir meno il diritto all’indennità sostitutiva. È essenziale, infatti, che risulti dimostrato che il lavoratore sia stato messo nelle condizioni di fruire delle ferie e che, nonostante ciò, non le abbia utilizzate per una scelta a lui imputabile.
A tal proposito, come chiarito anche dalla giurisprudenza più recente, non basta affermare che il dipendente non abbia presentato richiesta di ferie, in quanto serve una prova più solida: spetterà pertanto al datore di lavoro dimostrare di aver consentitola fruizione del periodo di riposo, invitando il lavoratore a utilizzarlo informandolo delle conseguenze della mancata fruizione.
In conclusione, il diritto alla monetizzazione delle ferie può venire meno quando ricorrono due condizioni:
- da un lato, la cessazione del rapporto dipende da una condotta disciplinare imputabile al lavoratore;
- dall’altro, risulta che il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie durante il rapporto, ma non lo ha fatto per una scelta riconducibile alla sua volontà.