Legge Salva-suicidi, cos’è, come funziona e novità? Guida pratica per salvarsi dai debiti

Nadia Pascale

14 Aprile 2026 - 08:36

In caso di difficoltà economiche, imprese e privati in sovra-indebitamento possono avvalersi della Legge Salva-suicidi. Ecco come funziona e quali sono i vantaggi.

Legge Salva-suicidi, cos’è, come funziona e novità? Guida pratica per salvarsi dai debiti

La Legge 3 del 2012, meglio nota come legge Salva-suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica. La normativa è ora ingliobata nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza CCII e prevede procedure più snelle per accedere ai benefici.

Ecco cosa prevede e come attivare la protezione della legge Salva-suicidi.

Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e si chiedono se esiste una via d’uscita.

La legge Salva-suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, o meglio sarebbe dire di sovraindebitamento.

In questi casi ci si chiede quali sono le regole per poter ricorrere alla legge 3/2012 e, pertanto, è bene conoscere cosa prevede il testo della legge, come funziona, chi può beneficiarne e quali le condizioni per poter ridurre l’importo del proprio debito.

Di seguito la guida completa alle procedure previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 14 del 2019) e che hanno sostituito la legge Salva-suicidi .

Cosa prevede la Legge n. 3 del 2012

La prima cosa da capire è quando trovano applicazione le norme della legge Salva-suicidi e cosa si intende per crisi da sovraindebitamento. Per crisi da sovraindebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l’incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali.

Le regole previste dal testo della Legge 3/2012 trasposte nel CCII permettono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti.

Quello che la legge sul sovraindebitamento ha voluto inserire è la possibilità, per i privati cittadini, di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità.

Come funziona e quali le regole per accedere alle disposizioni previste della legge 3/2012? Per cercare di chiarire cosa prevede e cos’è, ecco una guida pratica alla legge Salva suicidi, cosa prevede il testo di legge e le regole per i privati cittadini.

Legge 3/2012 Salva-suicidi, testo: cos’è e come funziona? Guida pratica per salvarsi dai debiti

Il testo della legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la possibilità per i cittadini che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

L’articolo 7, capo II della Legge 3/2012 recita:

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. É possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

In sostanza, la legge Salva suicidi offre la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadino potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.

I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 50% dei creditori.

Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l’immobile all’asta.

Per quanto riguarda i fornitori la legge salva-Suicidi prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente. Insomma, da un lato il cittadino può ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall’altro i creditori riusciranno a recuperare parte dei propri soldi.

Quali sono le regole e le condizioni per i debitori che decidono di ricorrere alla legge Salva-suicidi, 3/2012? Di seguito il testo della legge 3/2012 da scaricare e una sintesi di cosa prevede la normativa sul sovraindebitamento e le disposizioni da rispettare.

Legge 3/2012 Salva-suicidi: testo, regole e disposizioni

Per risolvere crisi da sovraindebitamento ricorrendo alla legge Salva-suicidi 3/2012 è opportuno specificare cosa prevede nel dettaglio la normativa di riferimento, ovvero il testo di legge.

Le disposizioni delle legge Salva-suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Esclusi dal piano di rientro e il pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.

In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato deve consegnare al tribunale e al commercialista chiamato a quantificare debito e beni a disposizione, tutta la documentazione necessaria per stabilire tempi e modalità di pagamento del debito. Per la redazione del piano di rientro il debitore dovrà mettere a disposizione i propri beni e patrimonio e, mediante accordo con i creditori, stabilire tempi e misura del pagamento.
Nel 2015 è stata inoltre, introdotta la possibilità di accedere a una procedura familiare unica per membri della stessa famiglia con un’unica situazione debitoria (inserimento dell’art. 7-bis).

Infine, con il decreto Legge 137 del 2020 stata introdotta la figura innovativa dell’esdebitazione del debitore incapiente (il cosiddetto fresh start), che consente per la prima volta la cancellazione di tutti i debiti senza alcun pagamento ai creditori se il debitore non ha patrimoni né redditi pignorabili. Con lo stesso decreto è stata eliminata la preclusione che impediva di presentare una nuova domanda prima di alcuni anni in caso di precedente tentativo fallito.

Procedure uscita dal sovraindebitamento

Nel testo della legge Salva-suicidi 3/2012 si leggono 4 diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori, ovvero:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori; la proposta deve essere approvata dal Giudice;
  • concordato minore: enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 50% dei creditori e approvato dal Giudice (la soglia è stata abbassata dal 60% al 50% dal Codice della Crisi di Impresa);
  • liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (il fresh start) (art. 283 CCII): un procedimento speciale che consente al debitore persona fisica senza alcuna capacità di pagamento di ottenere la cancellazione dei debiti senza ripagare nulla.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Come anticipato, la disciplina della Legge 3 del 2012 è stata riscritta nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (artt. 67 e segg. CCII), qui il vecchio piano del consumatore è sostituito dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Questa procedura può essere utilizzata da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti), che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”.

Condizione per accedere al piano è che il debito non provenga da un’attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere “meritevole”. Ciò vuol dire che non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.

Tramite il proprio avvocato, il consumatore deve presentare al Tribunale il proprio piano. I Giudici provvedono, quindi, a nominare un organismo di composizione della crisi che ha l’incarico di verificare che il cittadino abbia detto il vero sulla propria situazione patrimoniale e di dare un parere sull’applicabilità del piano di rientro proposto.

Il debitore ha inoltre la possibilità di “mettere sul piatto” eventuali crediti futuri, come per esempio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il Tribunale, sentito il parere dell’organismo, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei creditori.

Questi ultimi hanno però la possibilità di essere ascoltati e presentare le loro contestazioni. Nel caso in cui i Giudici danno il loro assenso, il privato può ripagare parzialmente i propri debiti e non deve liquidare il proprio patrimonio per intero.

Nel caso in cui quest’ultimo non rispettasse le condizioni del piano, la procedura si trasforma automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.

Concordato minore

Il Concordato minore (artt. 74–83 CCII) ha preso il posto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Anche in questo caso, tramite un avvocato, ci si deve rivolgere al Tribunale che ha il compito di approvare e valutare la richiesta.

La condizione è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a fallimento, il che vuol dire che nei tre anni precedenti:
- l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300.000 euro,
- i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200.000 euro per ogni esercizio,
- i debiti devono essere inferiori a 500.000 euro.

A differenza della Ristrutturazione dei debiti, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 50% dei crediti.
Viene introdotto con il Codice della Crisi il silenzio assenso del creditore, inoltre, le procedure per esprimere il consennso/dissenso al piano possono essere anche telematiche. L’obiettivo delle novità introdotte è velocizzare le procedure.

Liquidazione controllata

Oltre alle due procedure sopra descritte, privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di insolvenza conclamata possono accedere alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII). Quest’ultima prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.

Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado di ripagare.

Legge 3/2012 salva suicidi: il piano di rientro

Per stipulare il piano di rientro che stabilisce la misura e i tempi per il pagamento del debito ai creditori il privato cittadino deve rivolgersi, oltre che al tribunale, ad un commercialista ed esperto contabile per la quantificazione del proprio patrimonio e dei propri beni.

C’è da specificare che all’art. 15 della legge 3/2012 è stata prevista l’istituzione in ogni tribunale di un organismo di composizione della crisi, l’O.C.C, chiamato proprio a deliberare sulle singole situazioni dei contribuenti e a redigere e valutare il piano di rientro. Si tratta di organismi con competenze professionali necessarie a redigere la proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ma, ancora oggi, non risultano costituiti O.C.C. in tutti i tribunali. Nei casi in cui il privato non possa avvalersi del consulto dell’O.C.C. nel tribunale di propria residenza, si nomina un professionista, ovvero commercialista, notaio o avvocato.

Il compito del professionista o dell’O.C.C. è non soltanto quello di quantificare il patrimonio del debitore e i beni posseduti, ma anche di analizzare le cause della crisi da sovraindebitamento. Unitariamente alla presentazione del piano di rientro il debitore deve indicare anche tutte le somme dovute, i beni e gli atti a disposizione negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia.

Chi non può accedere alla Legge Salva suicidi?

Restano esclusi dal perimetro del sovraindebitamento le grandi imprese commerciali e, in generale, gli imprenditori e le società assoggettabili a fallimento o liquidazione giudiziale (banche, assicurazioni e altre categorie soggette a procedure speciali, ad esempio, seguono discipline proprie).

In pratica, una società per azioni, una SRL o un imprenditore individuale oltre le soglie di cui sopra non può utilizzare la “legge Salva-suicidi” ma deve ricorrere alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.).

Dal punto di vista soggettivo, non può accedere alla procedura chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, né chi ne ha già beneficiato due volte in totale nella vita.
Sono ritenute cause di inammissibilità gravi comportamenti di dolo o frode verso i creditori, ad esempio aver aggravato la propria insolvenza con atti in frode nei confronti del patrimonio (vendite simulate, distrazione di beni, ecc.). Ad esempio è generalmente escluso dalla procedura chi ha dilapidato somme ingenti in gioco d’azzardo. A tale proposito deve però essere ricordato che la giurisprudenza ha affermato che il giocatore d’azzardo affetto da dipendenza non va automaticamente escluso per “colpa grave”, trattandosi di una condizione di malattia che attenua la valutazione di responsabilità.

Debiti fiscali e legge Salva-suicidi

Particolare attenzione deve essere posta ai debiti con il Fisco e gli Enti previdenziali, ad esempio in caso di debiti verso l’Inps per il mancato versamento dei contributi. Questi debiti possono essere ricompresi nel piano e anche pagati solo in parte (stralciati) se le risorse del debitore non consentono il pagamento integrale.

Fino al 2019 non era ammesso il taglio dell’Iva, ma la Corte Costituzionale ha eliminato questo divieto, quindi, anche l’IVA può essere ridotta nell’ambito di un accordo o piano.
In caso di debiti fiscali o previdenziali nella ristrutturazione del consumatore (piano) il Fisco non vota e non può opporsi efficacemente: il giudice può omologare il piano anche se l’Agenzia delle Entrate è contraria, purché il piano sia conveniente.

Nel concordato minore, invece, il creditore pubblico partecipa al voto insieme agli altri; tuttavia il Codice ha introdotto sia il silenzio-assenso e il meccanismo del cram-down fiscale: se il voto contrario del Fisco risulterebbe determinante per bocciare la proposta, ma la proposta offre al Fisco almeno il valore di liquidazione, il tribunale può omologare il concordato anche senza l’assenso dell’Erario.

Casi in cui è esclusa l’esdebitazione

L’esdebitazione non è mai ammessa per debiti alimentari, risarcimento danni per fatto illecito extracontrattuale (ad esempio il risarcimento dovuto per aver causato lesioni personali in un incidente stradale) e, infine, sanzioni pecuniarie penali o amministrative che non siano accessorie a debiti estinti.

La procedura copre e cancella solo i debiti sorti prima del deposito dell’istanza. Debiti che maturano successivamente rimangono esclusi e dovranno essere pagati normalmente.

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