Le differenze tra TFR e TFS, a chi spettano e come si calcolano

Patrizia Del Pidio

7 Aprile 2026 - 13:06

Che differenze ci sono tra TFR e TFS per i dipendenti del pubblico impiego? Sono trattamenti economici che spettano al termine del rapporto lavorativo, ma pur essendo simili, hanno differenze.

Le differenze tra TFR e TFS, a chi spettano e come si calcolano

Qual è la differenza tra TFR e TFS? Il trattamento di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) vengono erogati al lavoratore dipendente alla fine del rapporto lavorativo, a prescindere dalla causa.

Si tratta di una somma che viene calcolata in base a diversi fattori che tengono conto degli anni di servizio svolto e della retribuzione annua; tuttavia, ad essi si applicano dei correttivi e delle percentuali che li differenziano tra loro.

Il Trattamento di fine servizio è destinato ai dipendenti pubblici, quello di fine rapporto, invece, può essere corrisposto sia in favore del settore pubblico che di quello privato. Vediamo dunque in cosa si differenziano.

Cos’è il TFR?

Per TFR si intende il Trattamento di fine rapporto che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, anche ai dipendenti pubblici assunti sia a tempo indeterminato (a partire dal 2001) sia a tempo determinato (a partire dal 2000).

Il Trattamento di fine rapporto riguarda indistintamente i lavoratori del settore pubblico, ma solo se rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato, e quelli del settore privato.

Si tratta di una somma di denaro che viene erogata alla fine del rapporto lavorativo, a prescindere dalla causa, quindi sia in caso di dimissioni, sia per licenziamento da parte dell’azienda. In altre parole si tratta di un’indennità di liquidazione con natura contributiva che tutela il dipendente alla fine del rapporto lavorativo.

Cos’è il TFS?

Concetto simile ma non uguale è il TFS, cioè il Trattamento di fine servizio. Anche questa è un’indennità in denaro corrisposta alla cessazione del lavoro, ma si riferisce unicamente ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000. In pratica, coloro che non hanno diritto al TFR sono assoggettati al Trattamento di fine servizio.

A differenza del TFR, il TFS oltre ad avere natura retributiva ha anche natura previdenziale e si calcola sull’ultima retribuzione percepita.

Il TFS comprende diverse tipologie di erogazione:

  • buonauscita per i lavoratori civili e militari dello Stato.
  • indennità premio di servizio, corrisposta nei confronti dei lavoratori degli enti locali e del settore sanitario;
  • indennità di anzianità in misura pari ad un mezzo per ogni anno di servizio.

TFR e TFS, le differenze di calcolo

La prima differenza che si trova parlando dei due trattamenti è che:

  • il TFR è erogato a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico, sia del settore privato;
  • il TFS è riconosciuto soltanto ai lavoratori del pubblico impiego assunti entro il 31 dicembre 2000.

Questa, però, non è l’unica differenza tra le due tipologie di Trattamento, anche il calcolo avviene in maniera differente. Il Trattamento di fine servizio infatti ha anche carattere previdenziale oltre che retributivo; il Trattamento di fine rapporto invece è una quota di salario rivalutato alla fine del contratto di lavoro.

Scendiamo nei dettagli.

Calcolo Trattamento di fine servizio

Per ottenere il TFS bisogna calcolare un dodicesimo dell’80% della retribuzione lorda annua (comprensiva della tredicesima) e moltiplicarlo per il numero degli anni utili. Facciamo un esempio pratico su uno stipendio lordo annuo di 25.000 euro con attività lavorativa di 20 anni:

L’80% di 25.000 è 20.000

Ora calcoliamo 1/12 di 20.000 che è 2.083

Adesso moltiplichiamo 2.083 x 20 anni =41.660

Questa è la somma che verrà liquidata.

Il Trattamento di fine servizio può essere consegnato in:

  • un’unica soluzione se non supera i 50.000 euro;
  • in due rate se è superiore a 50.000, ma non supera i 100.000 euro;
  • in tre rate se l’importo è superiore a 100.000 euro.

Calcolo Trattamento di fine rapporto

Per i dipendenti pubblici e privati il TFR è calcolato accantonando annualmente una quota pari alla retribuzione lorda annua divisa per 13,5. La formula base è: (Retribuzione Lorda Annuale / 13,5) - 0,5% (contributo INAIL). Le quote annuali vengono rivalutate ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il calcolo va effettuato sommando le retribuzioni lorde dell’anno, comprensive anche di tredicesima o quattordicesima dove previsto, e poi dividendo il tutto per 13,5. Dal risultato che si ottiene deve essere sottratto il contributo Inail dello 0.5% e poi rivalutando il risultato con la variazione Istat che cambia di anno in anno.

Mentre il TFR, quindi, si basa su un accantonamento percentuale annuo (6,91%), il TFS si calcola basandosi sull’80% dell’ultima retribuzione annua lorda moltiplicata per gli anni di servizio.

Liquidazione TFR e TFS, differenze tra pubblico e privato

La liquidazione del TFR/TFS ha sostanziali differenze tra pubblico e privato. Nel settore privato la liquidazione del TFR avviene entro 45 giorni, solitamente, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I TFR e il TFS nel pubblico impiego, invece richiedono tempistiche più lunghe che si differenziano anche in base alla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

I trattamenti TFR e TFS nel pubblico impiego non sono liquidati prima che siano trascorsi:

  • 12 mesi per pensionamento per raggiunti limiti di età, per collocamento a riposo d’ufficio e per scadenza senza rinnovo del contratto a termine;
  • 24 mesi per dimissioni volontarie, anche per accedere alla pensione anticipata;
  • entro 105 giorni dalla cessazione del servizio per casi di decesso o inabilità.

Novità TFR e TFS pubblico impiego Legge di Bilancio 2026

Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026 l’INPS recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 alla liquidazione del TFR e del TFS. La novità principale è che a partire dal 1° gennaio 2027 per i lavoratori che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio il TFR/TFS è corrisposto dopo che siano trascorsi 9 mesi (e non più dopo 12 come avviene ora).

La riduzione del termine, però, non riguarda tutte le altre cause di cessazione come le dimissioni volontarie, il licenziamento (per le quali il TFR/TFS è liquidato dopo che siano trascorsi 24 mesi) o in caso di fine di un contratto a tempo determinato (liquidazione dopo che siano trascorsi 12 mesi).

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