La Manovra contiene un nuovo taglio alle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi con effetti dal 1° gennaio 2026
Il DdL di bilancio 2026 nel testo attualmente disponibile interviene nuovamente in materia di detrazioni Irpef.
Viene previsto un ulteriore taglio delle agevolazioni fiscali riportabili in dichiarazione dei redditi; sono sempre presi di mira i titolari di redditi più alti rispetto alla media dei contribuenti.
Si tratta di una penalizzazione che il Governo Meloni aveva già iniziato lo scorso anno per i titolari di reddito complessivo over 75.000 euro.
Ora si va avanti con i tagli prevedendo ulteriori ipotesi di riduzione o annullamento della detrazione.
Tale meccanismo di «decalage» riguarderà sia le spese sostenute per i propri interessi sia quelle sostenute per i familiari a carico, senza che incida in tal senso l’eventuale suddivisione del «carico» tra i coniugi. O tra i componenti dell’unione civile.
Detto ciò, vediamo in che modo cambieranno le detrazioni con effetti dal 1° gennaio 2026.
Dunque si tratta di novità che avranno impatto sulla dichiarazione dei redditi 2027, periodo d’imposta 2026.
Le detrazioni Irpef
Prima di entrare nello specifico delle novità contenute nella Manovra vediamo cosa è già cambiato lo scorso anno con la Legge di bilancio 2025.
L’art.16-ter del DPR 917/86, TUIR, con effetti dal 1° gennaio 2025, spese pagate a partire da tale data ha previsto un taglio alle detrazioni Irpef.
La norma, in sostanza, prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa è la ratio della norma almeno secondo l’Agenzia delle entrate così come spiegato nella circolare n°6/e 2025 in materia di Irpef.
Detto ciò, gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall’Irpef, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fino a un determinato importo.
Tale importo deve essere moltiplicato per un “importo base” (che decresce all’aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza della composizione del nucleo familiare).
In tal modo si ottiene la spesa massima detraibile; non la detrazione massima attenzione.
Il contribuente, tra le spese sostenute, porterà in detrazione le spese che gli consentiranno il maggior risparmio fiscale.
Spese che non potranno essere superiori agli importi come di seguito determinati.
Ciò vale anche per il bonus ristrutturazione.
L’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico
- 1,00, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un. figlio a carico con disabilità accertata (articolo 3 della legge n. 104/1992).
Si ricorda che con effetti dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse:
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto
- degli.
La lista è tassativa in virtù delle novità in materia di detrazioni per carichi di famigliaintrodotte dalla L. di bilancio 2025.
Sono escluse invece dal taglio le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Detrazioni Irpef. Cosa cambia nella L.di bilancio 2026
Fatta tale ricostruzione, veniamo alle novità di cui alla Legge di bilancio 2026.
Nello specifico viene previsto che «Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro».
L’ulteriore taglio riguarda:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Attenzione, tale nuovo limite opera insieme a quello di cui al primo paragrafo nonchè con quello di cui al c.3-bis di cui all’art.15 del TUIR.
Per cui, se il reddito complessivo percepito nell’anno X è superiore a 120.000 euro, il contribuente:
- dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16- ter (primo paragrafo),
- applicherà anche il taglio ex art.15, c.3-bis ( le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro).
Chi supera le 200.000 euro sarà soggetto anche al nuovo sistema di decalage della Manovra 2026.
Nel complesso, per i contribuenti in parola (over 200.000 euro), è corretto affermare che la detrazione piena opera solo per le spese sanitarie.
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