La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti di Telecatasto 2016 fornisce importanti chiarimenti in merito al leasing per l’abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n° 27/E del 13 giugno 2016, in risposta ai quesiti posti in occasione del Telecatasto 2016, è ritornata sulla disciplina del leasing per l’abitazione principale fornendo precisi chiarimenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti ai fini della detrazione, nonché alle spese che possono essere computate nell’importo massimo sul quale calcolare l’agevolazione fiscale.
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per le persone fisiche, la possibilità di acquisire l’immobile da adibire come abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing. La normativa prevede la detraibilità del 19% dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e del costo d’acquisto sostenuto per l’eventuale esercizio dell’opzione del riscatto finale dell’immobile.
Di seguito tutti i dettagli sui chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina del leasing per l’abitazione principale.
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Leasing per l’abitazione principale: i chiariamenti della circolare dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 27/E del 13 giugno, in risposta ai quesiti posti in occasione di Telecatasto 2016, è ritornata sulla disciplina del leasing per l’abitazione principale fornendo precisi chiarimenti.
Si è chiarito, in particolare, quanto segue:
- il momento di verifica dell’età del contribuente ai fini dell’accesso alla detrazione nella misura massima prevista;
- le spese accessorie che possono essere annoverate tra gli oneri che danno diritto alla detrazione.
Ecco la prima domanda posta durante Telecatasto 2016:
“Nell’ambito della disciplina fiscale del leasing abitativo, il requisito dell’età (rispetto ai 35 anni) va verificato al solo momento della stipula contrattuale o anno per anno? Stessa domanda relativamente al limite reddituale introdotto dalla norma”.
Ed ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare:
“La detrazione dall’imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che possiedono “un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro”. Tale condizione non è richiesta per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l’agevolazione, come risulta dalla relazione tecnica, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito. Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell’articolo 8 del TUIR. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione in parola è diverso in relazione all’età. In particolare: per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro; per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto. Anche il requisito anagrafico, così come quello reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto”.
Altro quesito posto durante il telecatasto 2016:
“Per individuare gli “oneri accessori” detraibili al 19%, per la nuova agevolazione dei canoni di leasing di abitazioni, introdotta all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.1, TUIR, è possibile far riferimento a quelli descritti nella Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 4.4, come ad esempio le “spese di istruttoria” per la concessione del leasing, la “commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione” o le spese “di perizia tecnica”?”.
Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interno della circolare:
“La detrazione del 19 per cento di cui all’articolo 15, comma 1, lettere isexies.1) e i.sexies.2), del TUIR, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di leasing”.
Leasing per l’abitazione principale: breve panoramica
E’ stata introdotta con la Legge di Stabilita 2016, la possibilità, per le persone fisiche, di acquisire l’immobile da adibire come abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing. Al fine di rendere appetibile tale disciplina il legislatore ha inserito nella normativa un’importante vantaggio fiscale.
L’agevolazione fiscale si sostanzia nella possibilità di portare in detrazione nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi:
- i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro;
- del costo di acquisto dell’immobile all’eventuale esercizio dell’opzione finale, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
L’agevolazione di cui sopra trova applicazione in riferimento ai contribuenti:
- con età inferiore a 35 anni;
- con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
- che non siano titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.
Nell’anno in cui, invece, il contribuente decida di esercitare il diritto di riscatto, le detrazione previste sono tra loro cumulabili fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Per quanto riguarda invece i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detraibilità è dimezzata, e di conseguenza i limiti saranno individuabili per la parte corrispondente a:
- 4.000 euro per i canoni e i relativi oneri accessori;
- 10.000 euro per il costo di acquisto dell’immobile.
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