La Commissione Europea ha presentato una proposta per regolamentare l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati nell’ambito dei servizi finanziari (FIDA).
Seguendo un approccio orizzontale ormai in uso da tempo, la proposta di regolamento rileva anche per gli operatori della previdenza integrativa dato che tra le categorie di dati considerate rientrano anche i diritti pensionistici maturati negli IORPs e nei PEPPs. Gli IORPs (unitamente agli istitutori di PEPPs) rientrano inoltre tra le entità che agiscono come titolari o utenti dei dati.
Per dati del cliente sono da intendersi di dati personali (così come definiti dal GDPR) e non, raccolti, conservati e trattati dall’ente finanziario nell’ambito della sua attività commerciale con i clienti; essi comprendono sia i dati forniti dal cliente sia quelli generati dall’interazione tra questi e l’entità finanziaria.
Soggetti sottoposti al Regolamento
Fonte: Commissione Europea
Il regolamento prevede che, su richiesta del cliente, il titolare dei dati renda disponibili all’utente i suoi dati, esclusivamente per le finalità per la quale l’autorizzazione è stata concessa. La condivisione di tali dati può prevedere il pagamento di un compenso al titolare ma tali informazioni devono essere rese disponibili nell’ambito dei costituendi Sistemi di condivisione dei dati finanziari. Nel rendere disponibili i dati, il titolare dovrà accertarsi che gli utenti destinatari delle informazioni abbiano effettivamente ricevuto l’autorizzazione da parte dei clienti e a tal fine dovrà rendere disponibile a questi ultimi un pannello di controllo per il monitoraggio delle autorizzazioni concesse, per la revoca/ripristino di tali autorizzazioni. Affinché tale pannello sia quanto più possibile aggiornato la proposta di regolamento richiede una stretta collaborazione tra titolari e utenti.
La proposta di regolamento prevede che entro 18 mesi dall’entrata in vigore titolari e utenti dei dati aderiscano a uno o più Sistemi di condivisione dei dati finanziari. Il regolamento prevede inoltre alcuni principi generali per la governance di tali piattaforme di condivisione dei dati. Si prevede che titolari e utenti dei dati godano di pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni e di pari peso nelle procedure di voto. L’accesso alle piattaforme è aperto verso nuovi potenziali aderenti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Ciascun sistema dovrà poi definire le regole e le interfacce per la condivisione dei dati. Da ultimo, spetta a ogni sistema di condivisione dei dati finanziari definire il compenso massimo che il titolare dei dati potrà richiedere per la messa a disposizione delle informazioni a vantaggio degli utenti. Tale remunerazione dovrà essere informata a un principio di ragionevolezza e dovrà essere definita con una metodologia oggettiva, trasparente e non discriminatoria nei confronti di taluni partecipanti del sistema. Essa, inoltre, dovrà essere riesaminata periodicamente, alla luce delle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire. In linea di principio la metodologia dovrebbe puntare a minimizzare tale compenso, favorendo la formazione di un mercato efficiente.
L’adesione a un Sistema di condivisione dei dati finanziari farà scattare un obbligo di comunicazione alla competente autorità del paese di stabilimento dell’infrastruttura.
Da ultimo, la proposta di regolamento istituisce una nuova figura di utilizzatore dei dati che è rappresentata dai Prestatori di servizi di informazione finanziaria. Si tratta di una nuova fattispecie di utente dei dati per il quale, onde garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità del suo modus operandi e dei sistemi interni, la proposta fissa una serie di paletti, tra cui il fatto che l’operatività è subordinata alla concessione dell’autorizzazione da parte della competente autorità nazionali e fissa alcuni requisiti organizzativi.