Il lavoro straordinario è solo all’apparenza un istituto di facile gestione da parte di aziende e professionisti. Numerosi sono gli errori dietro l’angolo tanto a livello economico quanto normativo
Il lavoro straordinario si qualifica come la prestazione resa oltre l’orario normale a tempo pieno fissato dalla normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66, articolo 3) in 40 ore settimanali ovvero la diversa soglia eventualmente fissata dalla contrattazione collettiva.
Dal momento che lo straordinario si concretizza in un’attività aggiuntiva rispetto all’orario di lavoro ordinario, quale definito nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intercorse, il ricorso a questo tipo di prestazione è soggetto a una serie di:
- Limitazioni (tetto alle ore annue di straordinario per singolo dipendente o obbligatorietà del consenso di quest’ultimo) imposte dalla legge e / o dalla contrattazione collettiva in nome del benessere psico-fisico dei lavoratori e del loro legittimo interesse a dedicarsi alle esigenze di vita personale, familiare e sociale;
- Maggiorazioni retributive di norma definite dalla contrattazione collettiva, in virtù del disagio sofferto dal dipendente chiamato a svolgere prestazioni supplementari.
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