In apprendistato si possono fare straordinari?

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19 Novembre 2025 - 12:26

Gli apprendisti possono fare gli straordinari e percepire la maggiorazione in busta paga? Ecco cosa dice la legge e le differenze tra minorenni e maggiorenni

In apprendistato si possono fare straordinari?

Molti giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro si domandano se la forma contrattuale dell’apprendistato sia compatibile con il lavoro straordinario, soprattutto perché l’apprendistato unisce lavoro e formazione e può sembrare un contratto “speciale” rispetto agli altri. La domanda è del tutto legittima e si presenta spesso in fase di assunzione, quando ci si chiede quali siano i diritti legati alla retribuzione, ai limiti di orario e alla gestione dei turni.

Nonostante i dubbi, la risposta è chiara: sì, gli apprendisti possono svolgere lavoro straordinario. Nessuna delle tipologie di apprendistato – per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante o di alta formazione e ricerca – esclude questa possibilità. Le regole da seguire sono praticamente identiche a quelle previste per i dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, comprese le maggiorazioni in busta paga e le tutele sui tempi di riposo.

Esistono però alcuni limiti, sia settimanali che annuali, e precise restrizioni per i minorenni, che derivano dalle norme a tutela del lavoro giovanile. Oggi, il quadro normativo resta saldamente fondato sul D.Lgs. 66/2003 per l’orario di lavoro e sulla Legge 977/1976 per la disciplina dei minori. Per fare chiarezza, vediamo nel dettaglio cosa prevedono le norme e come si applicano agli apprendisti di oggi.

Gli apprendisti possono fare straordinari?

Come abbiamo anticipato, gli apprendisti possono svolgere lavoro straordinario alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori. Ciò significa che, quando l’azienda richiede ore aggiuntive, l’apprendista maggiorenne ha diritto a ricevere le maggiorazioni di retribuzione previste dal CCNL o dagli accordi aziendali, senza alcuna limitazione derivante dalla sua tipologia contrattuale.

Il riferimento normativo principale resta il D.Lgs. 66/2003, che stabilisce le regole generali sull’orario di lavoro e sulle ore eccedenti. Secondo questa normativa, lo straordinario è consentito:

  • nel limite di 8 ore settimanali;
  • per un massimo di 250 ore complessive annuali, salvo che il contratto collettivo preveda limiti diversi, in aumento o in diminuzione.

Il fatto che il contratto di apprendistato includa anche un monte ore di formazione non impedisce lo svolgimento di straordinari, purché vengano garantiti i tempi necessari per completare il percorso formativo. È dunque responsabilità del datore di lavoro programmare l’orario in modo equilibrato, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia del piano dell’apprendistato.

Come vengono retribuiti gli straordinari?

Lo straordinario garantisce un compenso aggiuntivo calcolato sulla retribuzione oraria, con una maggiorazione stabilita esclusivamente dal CCNL di riferimento. La legge non impone percentuali fisse, ma lascia ai contratti collettivi la possibilità di definire valori più o meno vantaggiosi. L’azienda può sempre riconoscere trattamenti più favorevoli rispetto ai minimi contrattuali, mentre non può scendere al di sotto di quanto stabilito dal CCNL.

È inoltre possibile, quando previsto, sostituire la maggiorazione economica con un periodo di riposo compensativo, cioè ore di riposo che bilanciano le ore di straordinario svolte.

Per comprendere come si calcola il compenso, possiamo fare riferimento al CCNL Metalmeccanici, uno dei più utilizzati anche per gli apprendisti. Secondo le regole vigenti, la maggiorazione per lo straordinario feriale si attesta intorno al 25%, mentre quella per lo straordinario notturno tende a salire al 30% o più.

Se un apprendista con retribuzione oraria di 10 euro svolge un’ora di straordinario feriale, percepirà quindi 12,50 euro lordi; se lo svolge in orario notturno, la paga salirà a un minimo di 13 euro lordi.

Le cifre variano in base al livello di inquadramento, ma il meccanismo resta invariato. Tutti gli importi riconosciuti a titolo di straordinario sono imponibili fiscalmente e contributivamente e compaiono regolarmente in busta paga con la relativa voce dedicata.

Apprendistato e minorenni: ecco come funzionano gli straordinari

L’apprendistato è possibile anche prima del compimento dei 18 anni, ma in questo caso il datore di lavoro deve rispettare regole ulteriori sancite, come detto, dalla legge 977/1976 che tutela il lavoro minorile.

La norma stabilisce, infatti, che il minore non possa superare le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere. Ciò significa che gli straordinari sono vietati per tutti i lavoratori non ancora maggiorenni, indipendentemente dalla loro volontà o dalle esigenze aziendali.

Anche qualora il giovane si dichiarasse disponibile a prolungare la giornata lavorativa, la legge vieta in modo tassativo il superamento dei limiti fissati. Inoltre, gli apprendisti minori non possono:

  • lavorare in modo continuativo per più di 4 ore e mezza: oltre questo limite deve esserci una pausa di almeno un’ora;
  • lavorare nelle 12 ore intercorrenti tra le ore 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
    Si tratta di limiti rigidi che valgono non solo per gli apprendisti, ma per tutti i minori impiegati con qualsiasi tipologia di contratto.

Una sola eccezione è prevista per chi ha compiuto il 16° anno di età: in caso di forza maggiore che impedisca il funzionamento dell’azienda e solo se non è disponibile un lavoratore maggiorenne, il giovane può temporaneamente svolgere attività notturna. Deve però trattarsi di una situazione del tutto eccezionale, non programmabile e limitata nel tempo. Non è, invece, mai consentito il ricorso agli straordinari. La differenza con gli apprendisti maggiorenni, che possono svolgere ore aggiuntive secondo quanto previsto dal CCNL, resta quindi molto marcata.

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