Lavoro occasionale estero: come funziona

Caterina Gastaldi

5 Luglio 2022 - 18:12

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Come funziona la prestazione occasionale di lavoro quando viene fatta per committenti esteri? Ecco cosa sapere.

Lavoro occasionale estero: come funziona

È sempre più comune trovarsi in situazioni in cui si hanno rapporti di lavoro con committenti non residenti in Italia, e quindi esteri. In questo caso, se non si è stati assunti o non si ha una partita Iva, ci si può trovare ad avere un rapporto di lavoro occasionale.

Il lavoro occasionale deve seguire alcune regole ben precise per poter essere considerato tale, e questo rimane valido anche nel caso in cui venga svolto per committenti esteri, europei o extra-Ue che siano.

Di seguito vediamo quindi come funziona questo tipo di collaborazione, in che modo si differenzia da quella svolta in Italia, quando bisogna emettere la fattura, e cosa sapere per essere sempre in regola.

La caratteristiche della prestazione occasionale

In Italia il lavoro autonomo occasionale è normato solo ed esclusivamente dall’articolo 2222 del codice civile. La definizione data da questo articolo è valida quindi sia per il lavoro autonomo occasionale in Italia, sia per quello svolto per committenti esteri.

Per legge questo tipo di collaborazione deve rientrare in specifici parametri, che si possono trovare nell’assenza di alcuni requisiti, ovvero:

  • il lavoro occasionale non deve essere abituale, la prestazione deve essere infatti “occasionale”, e svolgersi in modo sporadico nel corso dell’anno. Non deve trattarsi di una collaborazione a lungo termine svolta giorno per giorno, ma deve essere non continuativo. L’Agenzia delle Entrate non ha comunque mai fornito, per ora, una definizione precisa, specifica, e oggettiva di “abitualità”, e quindi bisogna andare ad analizzare caso per caso;
  • in questo tipo di collaborazione non deve essere rilevante la professionalità del soggetto che esegue il lavoro. In linea generale questo significa che chi esegue la collaborazione non deve farlo svolgendo un tipo di lavoro per cui è necessario essere iscritti ad albi o elenchi professionali;
  • infine, l’attività svolta non deve essere coordinata dal committente o terzi, ma deve essere gestita in modo totalmente autonomo da parte di chi la svolge. Deve essere quindi autonoma, senza direzione da parte di altre persone.

Queste regole valgono sia per i lavori occasionali per committenti italiani, per quelli esteri, e quando non vengono rispettate si deve andare a trovare una soluzione alternativa, come un’assunzione o l’apertura di una partita Iva.

Cosa si intende per committente estero

Un committente estero è qualcuno che non è fiscalmente residente in Italia, indipendentemente dal fatto che abbia la sua residenza fiscale in Europa o fuori dall’Europa.

In questo caso il committente non è tenuto presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, ma ci sono due elementi di cui tenere conto:

  • il committente non ha una stabile organizzazione sul suolo Italiano;
  • oppure è sprovvisto di una subsidiary in Italia.

Nel caso in cui una di queste caratteristiche sia vera, allora il committente in questione è di fatto tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Italia, altrimenti non assume la qualifica di sostituto di imposta e, tra le altre cose, non deve essere applicata la ritenuta d’acconto nelle prestazioni di lavoro occasionale.

Differenze principali tra prestazione estera e non

Le differenze principali, in caso di committente estero per il lavoro occasionale, si riferiscono a:

  • regole relative all’emissione della fattura;
  • applicazione della ritenuta d’acconto;
  • non è necessario applicare la marca da bollo, indipendentemente dal valore della ricevuta.

Chi invece svolge il lavoro deve comunque dichiarare i redditi guadagnati in questo caso, poiché i soggetti residenti in Italia hanno l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi percepiti.

Quando emettere la ricevuta

Il rilascio della ricevuta, obbligatoria quando si svolge una prestazione di lavoro autonomo occasionale in Italia, per quello estero invece non è sempre dovuta.

Infatti, nello specifico, è necessario inviarla solo in due situazioni distinte:

  • nel caso in cui il pagamento avvenisse tramite contanti, e non con modalità tracciabili, allora si è obbligato per legge a emettere la ricevuta;
  • nel caso in cui fosse il committente a richiedere il documento in questione.

Nel caso venisse richiesta la ricevuta bisogna prestare attenzione al momento in cui la si emette, infatti questo documento va inviato solo dopo aver effettivamente ricevuto il pagamento. Inoltre all’interno non deve avere indicata la ritenuta d’acconto.

Come funziona la ritenuta d’acconto

La seconda grande differenza rispetto alle collaborazioni occasionali svolte in Italia è l’assenza della ritenuta d’acconto, che non va quindi indicata all’interno della ricevuta quando questi lavori vengono fatti nei confronti di committenti esteri.

Infatti, in caso di committente estero, non si applica la ritenuta d’acconto, poiché questo non svolge il ruolo di sostituto d’imposta. Nel momento in cui si emette la ricevuta, nel caso in cui venisse richiesta o il pagamento avvenisse in contanti, questa non dovrà essere indicata all’interno del documento.

Questo, inoltre, significa anche che la società in questione non dovrà rilasciare alcuna documentazione che attesti la presenza di ritenute operate al lavoratore autonomo occasionale italiano, poiché non sono avvenute.

Come dichiarare i redditi

Tutte le persone residenti fiscalmente in Italia devono indicare i redditi percepiti attraverso la dichiarazione degli stessi, che può avvenire sia con il modello 730, sia con il Modello Redditi PF, a seconda della situazione in cui si ricade. Questo include anche i redditi percepiti attraverso le prestazioni occasionali, comprese quelle estere.

In entrambi i casi il lavoro autonomo occasionale estero deve essere dichiarato nella sezione dedicata ai “redditi diversi”, nella colonna 1 del rigo RL 15.

Il modello 730 dovrà essere utilizzato nel caso in cui si siano percepiti anche altri redditi e si sia provvisti di un sostituto d’imposta in Italia. Nel caso in cui, invece, non si siano percepite altre tipologie reddituali nel periodo di imposta, allora bisognerà indicare questi guadagni utilizzando il Modello Redditi PF.

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