Lavoratori impatriati, come funziona lo sconto sulle tasse 5+5 anni?

Andrea Amantea

8 Ottobre 2025 - 16:23

Il vecchio regime impatriati consente di risparmiare sull’Irpef per un periodo complessivo di dieci anni

Lavoratori impatriati, come funziona lo sconto sulle tasse 5+5 anni?

Con l’introduzione del nuovo regime fiscale riservato ai c.d. lavoratori impatriati sono stati ridotti e di molto i vantaggi fiscali per i lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Tuttavia il vecchio regime fiscale rafforzato con detassazione fino al 90% continua a essere operativo non solo per chi già ne stava usufruendo prima della riforma ma anche per coloro i quali hanno trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Questi soggetti, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma di riferimento, ex art.16 del D.Lgs 147/2015, possono addirittura prorogare la durata del regime di risparmio fiscale per ulteriori 5 anni.

Vediamo nello specifico chi può risparmiare sull’Irpef per un periodo complessivo di 10 anni.

Il vecchio regime impatriati

Il vecchio regime fiscale per lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica a chi ha trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023. O nel caso degli sportivi, chi ha stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Il regime offre un’importante agevolazione fiscale sul reddito prodotto in Italia, con l’obiettivo di incentivare il rientro di professionisti, lavoratori qualificati e talenti dall’estero.

Per usufruire del regime,

  • il lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione consiste nella tassazione di una parte ridotta del reddito da lavoro dipendente o autonomo, con percentuali variabili in base alla regione di residenza. Nelle regioni del Sud, ad esempio, la quota imponibile può essere inferiore, fino al 10% del reddito.

Il vecchio regime impatriati dunque rappresenta uno strumento concreto per attrarre competenze dall’estero e favorire il rientro dei cosiddetti “cervelli”.

Tuttavia dal 2024 in poi, infatti, si applica il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati.

Cosa cambia con la riforma sulla fiscalità internazionale

Il nuovo regime prevede che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

È applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

Sono detassati i redditi entro il limite annuo di 600.000 euro. Sono esclusi però i redditi d’impresa.

Così ad esempio per un reddito prodotto in Italia pari a 700.000 euro nell’anno X, fino a 600.000 euro si paga Irpef solo sul 50% ossia su 300.000 euro; sul resto (100.000 euro) l’Irpef è dovuta sull’intero importo sempre secondo le aliquote ordinarie.

Nel 2026 ci sarà un nuovo taglio dell’Irpef.

Il regime dura cinque anni, con la possibilità di una proroga di tre anni per i contribuenti che acquistano un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia, purché l’acquisto avvenga entro il 31 dicembre 2023. O nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Inoltre, i lavoratori con figli minorenni possono beneficiare di un’agevolazione più favorevole, con i redditi che, sia in caso di trasferimento con un figlio minore sia in caso di nascita o adozione durante il periodo di fruizione del regime.

Il nuovo regime è compatibile con altri regimi agevolativi previsti per chi trasferisce la residenza in Italia, permettendo di applicare più di un beneficio nello stesso periodo d’imposta, a condizione di rispettare tutti i requisiti previsti.

Chi può ancora sfruttare il vecchio regime impatriati con la proroga 5+5?

In base a quanto detto fin qui, il vecchio regime fiscale è più vantaggioso:

  • la detassazione va dal 50% al 90%;
  • non ci sono limiti reddituali.

Entrambi i regimi però devono rispettare i limiti UE previsti per i c.d. aiuti de minimis : aiuto massimo non oltre 300.000 euro nell’arco di tre anni. Dunque la detassazione non deve superare tale soglia complessiva.

Il vecchio regime fiscale può essere sfruttato per altri 5 anni dopo il primo quinquennio. Ecco perché si parla di agevolazione 5+5.

Tale chance riguarda:

  • i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e
  • quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Dunque per il prolungamento ci sono regole precise.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

In questo caso l’allungamento del periodo agevolato è gratuito. Con richiesta scritta al datore di lavoro come previsto in avvio di regime.

Ad esempio, potrà sfruttare l’ulteriore quinquennio chi al 31 dicembre 2025 finirà i primi 5 anni agevolati.

Attenzione però, c’è chi deve pagare per prorogare il risparmio fiscale.

Il riferimento è a coloro i quali hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficiavano già del regime per i “lavoratori impatriati”

Tuttavia sono esclusi anche dall’opzione “a pagamento” coloro che, pur beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati: non sono stati iscritti all’AIRE; sono cittadini extracomunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati (question time 5-001137-2023).

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