Lavoratori con disabilità: novità su permessi 104 e congedi da INPS. Chiarimenti

Teresa Maddonni

14 Gennaio 2021 - 10:08

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Novità da INPS che riconosce per i lavoratori con disabilità grave permessi 104 e congedi anche senza verbale di revisione, anche per le nuove domande. Le visite per l’accertamento sanitario dell’invalidità sono al momento sospese per l’emergenza.

Lavoratori con disabilità: novità su permessi 104 e congedi da INPS. Chiarimenti

Per i lavoratori con disabilità grave novità su permessi 104, congedi e altri benefici da INPS che riconosce gli stessi anche senza verbale di revisione. Cosa significa?

Con il messaggio n° 93 del 13 gennaio 2021 INPS ha comunicato che riconoscerà i benefici ai lavoratori con disabilità grave in termini di permessi 104, prolungamento dei congedi parentali, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario per le domande presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.

INPS opera una distinzione anche tra il riconoscimento di benefici e quindi diritti già acquisiti e nuove domande da parte dei lavoratori con disabilità grave.

Il messaggio di INPS arriva a portare chiarimenti in merito al riconoscimento dei benefici acquisiti o con nuove domande per i portatori di disabilità dal momento che le visite per l’accertamento sanitario degli stati d’invalidità e disabilità, a causa dell’emergenza Covid, sono state momentaneamente sospese.

Lavoratori con disabilità: novità riconoscimento permessi 104 e congedi acquisiti

Per i lavoratori con disabilità grave INPS riconosce i diritti già acquisiti, permessi 104 e congedi, nelle more dell’iter sanitario di revisione degli stessi.

La decisione dell’Istituto deriva dalla sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati d’invalidità come abbiamo anticipato, che hanno determinato lunghi tempi di attesa per i cittadini e a fronte dell’aumento delle domande stesse.

Specifica INPS che è la legge a prevedere già questa possibilità:

“Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.”

INPS chiarisce che le istruzioni operative in merito sono state già fornite con la circolare n.127 dell’8 luglio 2016. INPS dunque riconosce i permessi, congedi e benefici che abbiamo sopra indicato ai lavoratori per i quali la domanda sia stata già accolta, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della disabilità grave e quindi dei diritti considerati pertanto acquisiti. Specifica infatti INPS nel messaggio:

“Le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, sono state fornite con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.”

Chiarimenti in caso di prima domanda per permessi 104 e congedi

INPS fornisce chiarimenti anche in caso di richiesta di riconoscimento di permessi 104 e congedi per la prima volta dai lavoratori con disabilità grave; in questo caso, spiega l’Istituto, non ci sono diritti già acquisiti.

La situazione si configura nel caso di lavoratori che anche se in possesso di un verbale per handicap che sia in corso di validità, non hanno mai utilizzato il medesimo per richiedere il riconoscimento dei permessi 104 e altri benefici sopra elencati.

Gli stessi tuttavia presentano domanda per la prima volta a INPS per il riconoscimento quando sia già scaduto il verbale suddetto “nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi.”

Chiarisce INPS che in questa situazione:

“La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.”

Anche se il verbale è scaduto, ma è rivedibile, in attesa dell’accertamento sanitario di revisione dello stesso, i benefici vengono riconosciuti da INPS al lavoratore con disabilità grave, ma gli stessi sono provvisori.

Chiarisce l’Istituto infatti che in questo caso, nel caso in cui la revisione successiva non dovesse confermare la disabilità grave del lavoratore, permessi 104, congedi e altri benefici sono sospesi dal INPS che procederà al recupero di quanto fruito. Per dettagli rimandiamo al messaggio INPS in formato Pdf. che alleghiamo di seguito, scaricabile e consultabile.

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