L’assegno di divorzio può essere sospeso se l’ex coniuge che le riceve ha debiti con quello che lo paga? Vediamo in quali casi può essere usato a compensazione.
L’assegno di mantenimento può essere compensato, a stabilirlo è la sentenza 1972 del 28 novembre 2025 del Tribunale di Ancona. L’ex coniuge può sospendere il pagamento dell’assegno di divorzio se l’altro ha dei debiti nei suoi confronti. In parole semplici, chi versa l’assegno divorzile può recuperare i crediti che vanta nei confronti dell’ex coniuge sospendendo l’erogazione fino alla totale estinzione del credito vantato.
La natura dell’assegno di divorzio
Il caso esaminato dai giudici di Ancona riguarda una donna che ha contestato all’ex coniuge di aver sospeso il pagamento dell’assegno di divorzio. L’uomo, però, si è opposto evidenziando che aveva compensato il debito che l’ex moglie aveva nei suoi confronti sospendendo il sospendendo il versamento dell’assegno per estinguere il proprio credito.
Con questa sentenza si evidenzia anche la natura dell’assegno divorzile e in quali casi si può sospenderne il pagamento. L’assegno di divorzio non è un mantenimento che deve essere versato per sempre: il diritto può mutare, così come può mutare il suo ammontare.
L’assegno in questione può essere riconosciuto per due ragioni specifiche:
- perequativa: quando riequilibra la situazione economica degli ex coniugi per il contributo dato da uno dei due alla vita nel corso del matrimonio rinunciando alla professione. In questo caso, se uno dei coniugi ha rinunciato alla carriera per dare il suo contributo alla vita familiare (ad esempio crescere i figli) la disparità economica che si crea con il divorzio viene riequilibrata dall’assegno;
- assistenziale: quando spetta al coniuge non economicamente autosufficiente che non ha mezzi per il proprio sostentamento enon è in grado di procurarseli, rendendo necessario un sostegno per vivere.
Quando può essere sospeso l’assegno divorzile
La distinzione delle ragioni per cui l’assegno di divorzio può essere riconosciuto è indispensabile per capire quando può essere usato in compensazione di debiti. Se l’assegno ha natura perequativa, ovvero è riconosciuto solo per riequilibrare il divario economico, il giudice può considerare ammissibile la compensazione a patto che il debito da compensare:
- sia certo;
- abbia importo determinato;
- sia esigibile.
In questo caso il giudice può valutare se compensare l’assegno di divorzio che spetta all’ex coniuge con il debito che ha contratto con l’ex coniuge che lo versa.
Se l’assegno, però, ha natura assistenziale e serve per assicurare il sostentamento di chi lo riceve, la somma ha una natura di tutelare i bisogni primari e non può essere sospesa. In questo caso, quindi, la compensazione non è ammessa e deve essere versato anche in presenza di debiti.
Assegno per i figli e compensazione
L’assegno di mantenimento per i figli, invece, non è mai compensabile perché per sua natura ha carattere esclusivamente alimentare e serve a tutelare l’interesse dei minori e dei maggiorenni non autosufficienti. L’assegno non può mai essere sospeso, anche se il genitore che li riceve (nell’interesse dei figli) ha debiti con l’ex coniuge perché i crediti sono destinati ai figli.
Da sottolineare che il Tribunale di Ancona non ha introdotto nuove regole, la sentenza si limita ad applicare principi già previsti dalla giurisprudenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA